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Sentenza — n. 18589/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against surveillance court rejection of early release request due to five years served.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18589/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Mario Strano's appeal against the Surveillance Court's refusal of his early release request. Strano argued he had a specific interest in external work since he had not yet served one-third of his sentence, while the lower court noted he had already served over five years. The court held that the five-year threshold alone satisfied the statutory requirements for external work access, rendering the argument about the one-third rule irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 21, comma 1, Ord. pen.; The court established that once a prisoner has served five years of detention, the specific interest in external work is deemed satisfied regardless of whether the one-third sentence threshold has been met.

Parole chiave

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early release request external work access five years served one third threshold surveillance court appeal penal reduction interest Cassation dismissal riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 69-bis, comma 3, l. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 21, comma 1, Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

di Sassari.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che chiede il rigetto delricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato ilreclamo proposto da Mario Strano avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianzadi Nuoro dichiarava inammissibile l’istanza di liberazione anticipata per il periodo dal 23giugno 2020 al 23 giugno 2025.Invero, detto Magistrato, pur dando atto che nell’istanza si era specificato che larichiesta di liberazione anticipata trovava giustificazione ed interesse nella volontà diaccedere al lavoro esterno – secondo la previsione dell’art. 69-bis, comma terzo, l. 26 luglio1975, n. 354 (Ord. pen.), prima dell’intervento della Corte costituzionale con la sentenza del29 dicembre 2025 n. 201 – , osservava come la pena già espiata, superiore ai cinque anni,consentisse l’accesso al beneficio e come, pertanto, la domanda, argomentata conriferimento all’accesso a detto beneficio, fosse carente di un interesse specifico.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,Mario Strano, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.Osserva la difesa che l’interesse alla riduzione della pena sussisteva in quanto, a frontedi una pena minore, maggiore è la probabilità di ammissione al lavoro esterno; e che,comunque, il ricorrente non aveva ancora scontato un terzo della pena. E insiste, pertanto,per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, osservato che il Tribunale di sorveglianza, muovendo dal presuppostoche al beneficio del lavoro esterno possono accedere anche i condannati per reati di cuiall’art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, Ord. pen., una volta espiata la quota di un terzo dellapena o comunque almeno cinque anni di detenzione, rileva che alla data di inoltrodell’istanza di liberazione anticipata (7.7.2025), il detenuto aveva già espiato una penasuperiore ai cinque anni essendo ristretto dal 23 giugno 2020, per cui, anche senza laliberazione anticipata, ben avrebbe potuto accedere alla misura richiesta.Il ricorso insiste sulla circostanza che, al momento della presentazione della richiesta,non era stato scontato un terzo della pena, senza confrontarsi con il rilievo che, comunque,erano stati scontati cinque anni di detenzione (altro presupposto per l’ammissione al lavoroesterno: vedi art. 21, comma 1, Ord. pen.), e deduce, nei termini di cui sopra, un interesse difatto, del tutto irrilevante.2.Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di Strano alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIACOMO ROCCHI