Italian court dismisses appeal against detention order due to generic arguments and insufficient defense of proportionality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against Luca D'Agrezia's detention order inadmissible for being generic and failing to substantiate specific factual challenges. The defense argued the order lacked independent judicial evaluation and was disproportionate given intercepted communications, but the court found these arguments too broad to warrant a new review. Consequently, the court upheld the lower tribunal's decision based on the gravity of the evidence and the high risk of reoffending within a drug trafficking context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 273 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against detention orders must be specific and concrete; generic complaints regarding proportionality or lack of independent evaluation are inadmissible if the lower court has already thoroughly assessed the material evidence and specific risks.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BUNALE di Barivista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Raffaele Piccirillo ha concluso perla inammissibilità del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 18 agosto 2025 il Tribunale di Bari – costituito aisensi dell’art.309 cod.proc.pen. – ha confermato (salva la contestazione di cui all’art.23legge n.110 del 1975) il titolo cautelare emesso dal GIP nei confronti di D’Agrezia Luca perla provvisoria imputazione di tentato omicidio (fatto avvenuto in Canosa di Puglia il 21febbraio del 2023).In riferimento alla ricostruzione dei fatti il Tribunale evidenzia che l’episodio specifico siinserisce in un più ampio contesto di conflittualità tra due gruppi criminali, dediti allo spacciodi stupefacenti.
Un gruppo risulta coordinato da Sorrenti Andrea e di tale gruppo farebbeparte il D’Agrezia.Le attività tecniche consentivano la captazione, tra le altre, delle conversazioni di alcunisoggetti ristretti presso la Casa Circondariale di Trani, successivamente identificati inSorrenti Andrea e Petroni Donato, i quali, pur essendo sottoposti a misura inframuraria,comunicavano con l’esterno mediante l’utilizzo di un apparato cellulare procuratosiillecitamente diramando direttive e ordini a soggetti a loro contigui, operanti sul territorio delcomune di Canosa di Puglia ( tra cui il D’Agrezia) finalizzati alla gestione degli affari illeciticollegati al traffico di stupefacenti.Nell’ambito delle complesse indagini, così succintamente sintetizzate, si collocano lecondotte delittuose ascritte a D’Agrezia Luca, il quale è accusato, in concorso con icoindagati Andrea Sorrenti e Andrea Tarantino, dei delitti di tentato omicidio, porto edetenzione di arma clandestina, nonché ricettazione della stessa .2.
In sede di riesame la difesa deduceva, con deposito di memoria:1. la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione da parte delG.I.P.;2. la nullità dell’ordinanza cautelare poiché fondata prevalentemente su intercettazioniinutilizzabili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.;3. l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza;4. l’insussistenza delle esigenze cautelari sottese al caso di specie ovvero, insubordine, la possibilità di tutelare le medesime mediante il ricorso ad una misurameno afflittiva.Secondo il Tribunale non ha fondamento l’eccezione difensiva – peraltro generica –concernente la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione, da partedel G.I.P. del Tribunale di Trani, delle esigenze cautelari e degli specifici indizi giustificatividella misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente.
Il Collegio ha osservato, invero,come l’ordinanza oggetto di gravame rechi ampie parti dimostrative della piena cognizionedel complesso materiale indiziario da parte del G.I.P., il quale, oltre a riprodurre gli elementiraccolti del corso dell’attività investigativa, ha plasticamente esposto le ragioni poste afondamento delle valutazioni inerenti alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delleesigenze cautelari.Si ritiene inoltre destituita di ogni fondamento la deduzione difensiva con cui si eccepivala nullità dell’ordinanza impugnata, sul presupposto che la stessa sarebbe fondata in viaprevalente su intercettazioni telefoniche asseritamente inutilizzabili ai sensi dell’art. 270cod.proc.pen., in quanto provenienti da distinto procedimento penale — n. 460/2023 —rispetto al quale non sussisterebbero profili di connessione ai sensi dell’art. 12 cod.proc.pen..
Si osserva sul punto che il divieto in parola – per cui i risultati delle intercettazioni nonpossono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti – nonopera, oltre che per i reati che risultino connessi ex art. 12 cod.proc.pen. a quelli in relazioneai quali l’autorizzazione era disposta ab origine, anche nell’ipotesi in cui i risultati delleintercettazioni risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali èobbligatorio l'arresto in flagranza.Ne consegue, ad avviso del Tribunale, che, nel caso di specie, ancorché leintercettazioni siano state disposte nell’ambito di un diverso procedimento, le stessedebbano ritenersi pacificamente utilizzabili, in quanto rilevanti e indispensabili ai finidell’accertamento dei delitti ascritti al ricorrente, per i quali è previsto l’arresto obbligatorio inflagranza e che risultano, altresì, ricompresi nel catalogo dei reati di cui all’art. 266, comma1, cod.proc.pen. .Il Tribunale del riesame ha ritenuto, inoltre, che le deduzioni difensive non comportanoalcun reale ridimensionamento delle valutazioni circa la sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza operate a carico del D’Agrezia.Il Collegio di merito ha rilevato, invero, che dalla lettura delle intercettazioni risultaevidente come l’intento del D’Agrezia non fosse limitato – così come asserito dalla difesa – amonitorare l’incontro tra il padre di Sorrenti Andrea (a nome Salvatore) e i Lorusso.
Ciòperché l’obiettivo della missione era duplice. Il D’Agrezia nelle conversazioni si è dichiarato,invero, più volte pronto a entrare in azione, sia in rapporto ad eventuali condotte tenute daiLorusso che in modo autonomo, nei confronti di tale “Gerardo” e sempre su ordine diSorrenti Andrea.In tal senso si pone anzitutto la conversazione delle 17:36, nella quale Andrea Sorrentisi raccomandava dapprima con Tarantino, dicendogli espressamente che avrebbero dovutosparare (“vai e spara a tutti quanti se succede qualcosa…Capito?”), dopodiché procedeva aribadire tale direttiva al D’Agrezia, raccogliendo la sua piena disponibilità e adesione alprogramma criminale (SORRENTI diceva:
“Luca!!...se succede qualcosa sai già quello chedevi fare altrimenti è inutile che vai là…” e D’Agrezia rispondeva affermativamente “Lo soquello che devo fare…ragazzo”). Secondo il Tribunale le suddette conversazioni, inoltre, devono essere lette in modocoordinato con quelle precedenti all’incontro, dalle quali emergerebbe con chiarezza l’intentodi Sorrenti di ristabilire un rapporto di forza nei confronti degli esponenti del gruppocontrapposto dei Lorusso, incaricando il fidato D’Agrezia di impartire loro una “lezione”mediante l’utilizzo di armi da fuoco.
Infatti, nel corso della telefonata intercettata il20/02/2023, alle ore 20:26, Andrea Sorrenti affermava “lo so…ma quelli vogliono essere tiratidue schioppettate, se no facciamo i perdenti così” “ma tu pensi che se facciamo l’azione nonse l’aspettano che siamo noi…capito”.Quando al secondo finalismo lesivo, un’azione aggressiva era stata concretamenteprogettata anche in danno di tale “Gerardo”, identificato dagli inquirenti nella persona diGerardo Santucci, vicino ai Lorusso. Costui sarebbe stato individuato quale obiettivo inquanto ritenuto responsabile di aver sottratto ad Andrea Tarantino il telefono cellulareutilizzato per le attività di spaccio gestite dal gruppo Sorrenti, al fine di consentire al sodaliziodei Lorusso di subentrare nella gestione dell’attività di traffico di sostanze stupefacenti,intercettandone la relativa clientela.Nella già citata conversazione del 20/02/2023, allorquando Andrea Sorrenti avevamanifestato l’intenzione di tirare “due schioppettate” agli avversari, veniva citata la figura delsuddetto Gerardo (“o stava quell’infame di Gerardo che conosce bene il numeromio…eh…ha detto “questo è il numero di quello” e ha spento.”)Dunque nella conversazione delle 18:21 del 21/02/2023 il Sorrenti incalzava ilD’Agrezia affinché compisse l’agguato nei confronti del citato Gerardo, programmando,pertanto, un’azione armata finalisticamente orientata a punire uno dei componenti delgruppo avversario.In particolare, nella citata conversazione, Andrea Sorrenti, a proposito del citatoGerardo, dichiarava al D’Agrezia “gli vuoi fare l’azione a quello?”.Emerge, altresì, che i fratelli Lorusso, in attesa dell’incontro con Salvatore Sorrenti, sitrovavano con Gerardo all’interno del circolo ricreativo di fasulidd, così come attestato daAndrea Tarantino, che, in funzione di “palo”, li aveva visti all’interno del locale.
L’esame dellaconversazione in questione, secondo il Tribunale, dimostra che il D’Agrezia era pronto nelportare a compimento l’evento criminoso prospettato. Il D’Agrezia, in costante contatto con ilSorrenti, gli domandava se occorresse “vestirsi” – nel senso di armarsi – ricevendo chiaredirettive in tal senso. Segnatamente, il ricorrente doveva, in ossequio alle raccomandazionidelittuose del Sorrenti, chiamare telefonicamente il Gerardo con un cellulare e una schedasim nuova, allo scopo di portarlo fuori dal circolo ricreativo di fasulidd, e fargli “l’azione”,ossia realizzare l’agguato a scopo punitivo a colpi d’arma da fuoco; infine, dovevarecuperare il cellulare dedicato allo spaccio che era stato precedentemente sottratto.Il Collegio di merito ha evidenziato che tale azione delittuosa, in procinto di esserematerialmente eseguita dal D’Agrezia, non veniva portata a compimento esclusivamente inragione del tempestivo e mirato intervento delle forze dell’ordine, le quali, nei pressi delcircolo ricreativo, procedevano a indentificare Salvatore Sorrenti e i fratelli Lorusso, nonchéad effettuare operazioni di perquisizione presso l’abitazione di D’Agrezia, ove losorprendevano in compagnia di Andrea Tarantino e in possesso di una pistola a salve.Tuttavia, le successive intercettazioni avevano rivelato che la pistola a salvesequestrata in seguito alla perquisizione presso l’abitazione del ricorrente non fosse lapistola che avrebbe dovuto utilizzare ai fini dell’agguato.
Si appurava inoltre che il D’Agrezia,nella sera del 25.02.2023, avrebbe in ogni caso dovuto compiere l’atto intimidatorio,fortemente voluto da Sorrenti, nei confronti di Gerardo Santucci. Sicché le forze dell’ordinecompivano una seconda perquisizione domiciliare, mediante cui si rinveniva la pistola asalve modificata in modo da poter sparare, oggetto di separato procedimento.Per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari, il Collegio di merito haritenuto corretta la valutazione espressa dal GIP circa la probabilità di reiterazione dicondotte analoghe da parte del ricorrente.È stata ritenuta possibile, invero, una prognosi di sicura recidiva a carico del D’Agrezia,desumibile dalla gravità dell’attività criminosa che ha realizzato – partecipazione nellapianificazione e realizzazione di un agguato mediante uso di armi da fuoco – nonché dallacircostanza che la vicenda in esame si inserisce in un contesto delinquenziale altamenteallarmante, caratterizzato dalla contrapposizione di due sodalizi criminali in lotta perconquistare l’egemonia nella gestione di una piazza di spaccio.A ciò si aggiunge una valutazione marcatamente negativa in ordine alla personalitàdell’indagato, desunta dai numerosi precedenti a suo carico.3.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge -D'Agrezia Luca.Il ricorso è affidato a due motivi.3.1 Al primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza deigravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per il delitto di tentato omicidio a carico diD’Agrezia Luca.Segnatamente, il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto configurabile ildolo di omicidio in presenza di una condotta che, secondo le stesse risultanze difensive, nonsi è mai concretizzata nell’evento scatenante previsto – l’aggressione – né tantomenonell’azione delittuosa prospettata.L’azione dell’odierno ricorrente era subordinata al verificarsi di una condizione esternaspecifica, ossia l’eventuale aggressione dei fratelli Lorusso nei confronti del SorrentiSalvatore, che non si è mai verificata.Secondo la difesa, pertanto, non sarebbe sussistente l’elemento dell’univocità delladirezione della condotta verso l’evento morte.
La condotta contestata, pur rimanendopenalmente rilevante in virtù del porto abusivo di armi, si configurerebbe, per contro, comepreparazione di mezzi per un’eventuale legittima difesa di terzi.La difesa lamenta, inoltre, che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenutosussistente l’elemento oggettivo del tentativo in assenza di qualsiasi atto idoneo diretto inmodo non equivoco alla commissione del delitto di omicidio. Così come risultante dalcompendio investigativo, l’odierno ricorrente sarebbe dovuto intervenire esclusivamente incaso di aggressione ai danni di Sorrenti Salvatore.Inoltre, la difesa sostiene che il Tribunale del Riesame non avrebbe fornito unadescrizione sufficientemente dettagliata della condotta materiale che consenta di verificare lasussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla giurisprudenza consolidata, limitandosi ageneriche affermazioni prive di riscontro concreto.3.2 Al secondo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenzadelle esigenze cautelari.Secondo la prospettazione difensiva, l’ordinanza oggetto di gravame è viziata damancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui haritenuto sussistente l’esigenza cautelare connessa al pericolo di reiterazione del reato.In particolare, nel caso di specie non sarebbero emersi elementi che consentano diformulare una prognosi di reiterazione criminosa, mancando precedenti specificidell’indagato e circostanze concrete che facciano ritenere attuale il pericolo di commissionedi ulteriori reati.Infine, ad avviso della difesa, anche a voler ritenere sussistenti le esigenze cautelari, lamisura della custodia cautelare in carcere si appaleserebbe sproporzionata e inadeguatarispetto alle finalità cautelari perseguite, in violazione dei principi di adeguatezza eproporzionalità.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in ragione della genericità dei motivi addotti, tesiperaltro a sollecitare rivalutazioni – non consentite – di elementi di fatto che risultanocoerentemente vagliati in sede di merito.2. Al primo motivo la direzione di critica - in punto di gravità indiziaria - riguardaessenzialmente il tema della azione da compiersi nei confronti dei Lorusso, a protezione delcolloquio che costoro avrebbero intrattenuto con il padre di Sorrenti Andrea.Circa tale aspetto il Collegio conviene sul fatto che tale «segmento» dell’azione nonpotrebbe essere qualificato in termini di tentato omicidio (neanche nella attuale faseprocedimentale) per eccesso di anticipazione della soglia di punibilità.Ma ciò posto la difesa non si confronta in modo concreto con il secondo «obiettivo»della condotta del D’Agrezia, rappresentato da tal Gerardo, e dalle considerazioni espressesul punto nella decisione impugnata.Per quanto risulta dalle captazioni, interpretate senza evidenti vizi percettivi in sede dimerito, la azione delittuosa con uso di arma da fuoco era, in tal caso, non condizionataall’esito dei colloqui tra Sorrenti Salvatore e i Lorusso ed era sostanzialmente «in atto», coninterruzione dovuta ad un fattore esterno (rappresentato dall’intervento delle forzedell’ordine).
Il posteriore sequestro dell’arma modificata (avvenuto quattro giorni dopo maassistito dal contenuto delle conversazioni oggetto di captazione) ne avvalora la portataaltamente offensiva, il che soddisfa pienamente la condizione di applicabilità della misura dicui all’art.273 cod.proc.pen. .3. Le doglianze in tema di esigenze cautelari e adeguatezza della misura sonoparimenti viziate da assoluta genericità, in ragione delle precise ed ampie argomentazioniespresse in sede di merito. La negativa personalità del D’Agrezia - e l’essere la condottacorrelata ad uno scontro tra gruppi dediti al traffico di stupefacenti – rende autoevidentetanto il pericolo di reiterazione di condotte commesse con uso di armi che l’assenza diaffidabilità del ricorrente quanto al rispetto di limiti correlati alla applicazione di misure menoafflittive.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore dellacassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in eurotremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHI