Sentenza — n. 18574/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - indata 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta daXXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata diun’ora).In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, edinerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano(affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi dipersona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni.2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAART. 52 D.LGS.196/03; Sentenza — n. 18574/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - indata 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta daXXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata diun’ora).In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, edinerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano(affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi dipersona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni.2.
Parole chiave
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ura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila con provvedimento emesso – su reclamo - indata 4 novembre 2025 ha accolto la domanda di permesso di necessità introdotta daXXXXXXXXXXXXXX (autorizzando con scorta una visita al nonno, in Napoli, per la durata diun’ora).In motivazione si evidenzia che vi è particolare gravità dell’evento giustificativo, edinerenza alla sfera familiare, in ragione del fatto che le condizioni di salute dell’anziano(affetto da demenza senile di grado lieve-moderato) giustificano la visita, trattandosi dipersona con cui il XXXXXXXnon tiene colloqui da quattro anni.2.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il PG territoriale. Con ilricorso si deduce erronea applicazione di legge.Secondo il PG impugnante la condizione del congiunto non può essere ritenuta fontedel permesso, mancando il carattere della eccezionalità.Non vi è imminente pericolo di vita ma una condizione di fragilità correlata ad un quadropatologico in lenta evoluzione e ormai cronicizzato, né si è compiuta verifica concreta sullapossibilità del congiunto di viaggiare. Si evidenzia, inoltre, il livello di pericolosità sociale delXXXXXX, particolarmente elevato.Il provvedimento del Tribunale risulta sospeso.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.Il Collegio intende dare continuità all’orientamento interpretativo di recente espresso (v.Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, C, Rv. 289633 - 01) secondo cui ai fini della concessionedel permesso di necessità, ex art. 30, comma secondo, ord. pen., l'"evento familiare diparticolare gravità" può consistere anche nella progressiva strutturazione nel tempo di unacondizione patologica cronica del congiunto del detenuto, purché, per l'incidenza sullerelazioni affettive del ristretto e per l'impossibilità di tenere i contatti nelle forme ordinarie,tale fatto assuma eccezionale rilievo nella sua vicenda umana. (In motivazione, la Corte haindicato, quali criteri valutativi dell'eccezionalità dell'evento, ai fini della reiterabilità delpermesso per il medesimo accadimento familiare, l'intensità del legame affettivo, lapossibilità di tenere contatti con il familiare con modalità alternative e il tempo intercorsodall'ultimo contatto).Dunque se da un lato non rileva l’assenza del pericolo di vita, dall’altro per integrare ilparametro normativo degli «eventi familiari di particolare gravità» e coniugare dettoparametro con la natura eccezionale del permesso, occorre realizzare – in sede di merito –un apprezzamento in concreto sia della effettiva incidenza della mancanza di relazioneaffettiva con il congiunto sul livello complessivo di umanità della detenzione che dellaeffettiva impossibilità di realizzare forme diverse (ad es. il videocolloquio) di soddisfacimentodell’interesse, ove sia comprovata la particolare difficoltà di movimento del congiunto.Mancando tale apprezzamento, nel caso in esame il provvedimento va annullato conrinvio per nuovo esame.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza diL'AquilaCosì è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.