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Sentenza — n. 18563/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 18563/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 18563/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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za del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari;sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che hachiesto l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanzapresentata dal difensore di Angelo Deiana, condannato in esito al giudizioabbreviato, con sentenza del 14 novembre 2024, irrevocabile dal 5 dicembre 2024,alla pena di anni due di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per ladurata di 730 giorni, ha disposto che dalla pena da espiare sia detratto ilpresofferto in regime di arresti domiciliari, rigettando la richiesta di applicazionedell’incentivo premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il Giudice ha motivato il diniego poiché il condannato aveva fruito in sede dicognizione della sostituzione della pena detentiva.Rimarcato che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede la riduzionedel sesto della “pena inflitta” in caso di omessa impugnazione della sentenza dicondanna, là dove gli artt. 20-bis cod. pen. e 593, comma 3, cod. proc. pen.parlano di pena sostitutiva “applicata”, il giudice di merito ha concluso che la primadisposizione concerna esclusivamente le pene principali e sia inapplicabile allepene sostitutive.2.

Regesto Legislator

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artt. 20-bis cod. pen, art. 20-bis cod.pen, articolo 27 della Costituzione; Sentenza — n. 18563/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Bertolini, che hachiesto l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanzapresentata dal difensore di Angelo Deiana, condannato in esito al giudizioabbreviato, con sentenza del 14 novembre 2024, irrevocabile dal 5 dicembre 2024,alla pena di anni due di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per ladurata di 730 giorni, ha disposto che dalla pena da espiare sia detratto ilpresofferto in regime di arresti domiciliari, rigettando la richiesta di applicazionedell’incentivo premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il Giudice ha motivato il diniego poiché il condannato aveva fruito in sede dicognizione della sostituzione della pena detentiva.Rimarcato che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede la riduzionedel sesto della “pena inflitta” in caso di omessa impugnazione della sentenza dicondanna, là dove gli artt. 20-bis cod. pen. e 593, comma 3, cod. proc. pen.parlano di pena sostitutiva “applicata”, il giudice di merito ha concluso che la primadisposizione concerna esclusivamente le pene principali e sia inapplicabile allepene sostitutive.2.

Parole chiave

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adeguamento della pena sanzione sostitutiva alleggerimento della pena riduzione delle prestazioni individualizzazione della commisurazione penale commutazione della pena pecuniaria

Disposizioni normative citate

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artt. 20-bis cod. pen
prevede la riduzionedel sesto della “pena inflitta” in caso di omessa impugnazione della sentenza dicondanna, là dove gli artt. 20-bis cod. pen.
art. 20-bis cod.pen
53 ss., alle “pene sostitutive”, inserite attraverso l’art. 20-bis cod.pen., nel sistema codicistico delle pene.Come espressamente chiarito dal legislatore nella Relazione al d.lgs., le penesostitutive sono «vere e proprie pene, per quanto non edittali».
articolo 27 della Costituzione
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Testo completo

za del 02/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Cagliari;sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che hachiesto l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Cagliari, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sull’istanzapresentata dal difensore di Angelo Deiana, condannato in esito al giudizioabbreviato, con sentenza del 14 novembre 2024, irrevocabile dal 5 dicembre 2024,alla pena di anni due di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità per ladurata di 730 giorni, ha disposto che dalla pena da espiare sia detratto ilpresofferto in regime di arresti domiciliari, rigettando la richiesta di applicazionedell’incentivo premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.Il Giudice ha motivato il diniego poiché il condannato aveva fruito in sede dicognizione della sostituzione della pena detentiva.Rimarcato che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede la riduzionedel sesto della “pena inflitta” in caso di omessa impugnazione della sentenza dicondanna, là dove gli artt. 20-bis cod. pen. e 593, comma 3, cod. proc. pen.parlano di pena sostitutiva “applicata”, il giudice di merito ha concluso che la primadisposizione concerna esclusivamente le pene principali e sia inapplicabile allepene sostitutive.2.

Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ricorre per cassazione,eccependo violazione di legge in relazione all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc.pen.Censura l’operata distinzione tra pena principale “inflitta” e pena sostitutiva“applicata”, evidenziando che la funzione deflattiva della previsione di cui all’art.442, comma 2-bis, cit. trova spazio anche in relazione alle condanne a penasostitutiva, inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., maricorribili per cassazione. Lamenta che l’interpretazione del giudice di meritoproduca un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento in dannodell’imputato che abbia scelto un percorso spiccatamente risocializzante, il qualefinisce per essere penalizzato rispetto a chi non addivenga a una simile opzione.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso merita accoglimento.2. Ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. la pena inflitta con lasentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato è ulteriormente ridottadi un sesto dal giudice dell’esecuzione quando l’imputato e il suo difensore nonabbiano proposto impugnazione.La disposizione è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 24 d.lgs. 10ottobre 2022, n. 150, in vista del perseguimento di scopi deflattivi e di riduzionedella durata del procedimento penale, in modo da favorirne la definizione con lapronuncia della sentenza di primo grado, disincentivando l’impugnazione.Detti scopi, come condivisibilmente notato dal ricorrente, sono perseguibilianche in caso di condanna alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità,inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., ma sempre soggettaal rimedio generale del ricorso per cassazione.Del resto, il comma 2-bis dell’art. 442 cit. ricollega l’effetto premiale allamancata proposizione dell’“impugnazione”, termine generale riferibile siaall’appello che al ricorso per cassazione.Tanto meno un valido supporto alla tesi prospettata dal giudicedell’esecuzione può trarsi dal dato testuale evocato, atteso che il concetto di “penainflitta” per la sua ampiezza si presta a ricomprendere anche pene diverse daquella carceraria.Il d.lgs. n. 150 del 2022 ha segnato sul piano terminologico il passaggio dalle“sanzioni sostitutive”, già previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n.689, agli artt. 53 ss., alle “pene sostitutive”, inserite attraverso l’art. 20-bis cod.pen., nel sistema codicistico delle pene.Come espressamente chiarito dal legislatore nella Relazione al d.lgs., le penesostitutive sono «vere e proprie pene, per quanto non edittali».

Nella medesimaRelazione si dà atto che l’articolo 27 della Costituzione «parla al terzo comma, alplurale, di “pene” che devono tendere alla rieducazione del condannato»: «lapluralità delle pene […] è costituzionalmente imposta perché funzionale, oltre chead altri principi (es., quello di proporzione), al finalismo rieducativo della pena».In disparte la considerazione che lo stesso art. 593, comma 3, cod. proc. pen.,richiamato dal giudice dell’esecuzione, inserisce tra le sentenze di condannainappellabili quelle con cui è stata “applicata” la sola pena principaledell’ammenda, la debolezza dell’argomento lessicale è stata correttamente rilevatadal Procuratore generale, che ha evidenziato come l’espressione “applicazionedella pena” sia utilizzata dal legislatore in disposizioni riferibili sia alle peneprincipali che alle pene sostitutive: ai sensi dell’art. 132, primo comma, cod. pen.,«nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente»; ai sensidell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., con la sentenza di condanna «il giudiceapplica la pena e le eventuali misure di sicurezza».Le pene sostitutive, d’altronde, pur connotandosi per finalità fortementeorientate alla rieducazione del reo e alla eliminazione o riduzione degli effettidesocializzanti della carcerazione in presenza di pene detentive brevi, partecipanoanch’esse a un disegno di deflazione penalistica.Ne consegue che non è ravvisabile alcuna incompatibilità tra l’applicazione inexecutivis della diminuente di un sesto ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.e la condanna a seguito di giudizio abbreviato alla pena sostitutiva del lavoro dipubblica utilità.3.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, relativamente alladeterminazione della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale diCagliari Ufficio GIP. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata relativamente alla determinazione della pena,con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari Ufficio GIP.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonino Francesco Genovese Filippo Casa