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Sentenza — n. 18553/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against rejection of criminal continuity claim due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18553/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed by Pasquale Izzo against the lower court's refusal to recognize criminal continuity between two drug offenses. Izzo argued that the judge failed to properly evaluate specific indicators of a unified criminal plan under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, citing the systematic nature of his crimes in a bar. The court held that the burden of proving a unified criminal design lies with the convicted party and found the lower court's reasoning sufficient given the significant eight-year gap between the offenses.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The burden of proving a unified criminal design rests on the convicted party, and mere chronological contiguity or analogy of offenses is insufficient without specific evidence of a single criminal project.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design drug trafficking Article 671 c.p.p. burden of proof cassation appeal drug offenses esecuzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico
Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010
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Testo completo

Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torre Annunziataudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Giovanni B. Bertolini, che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza diPasquale Izzo rivolta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reatioggetto delle seguenti sentenze irrevocabili di condanna:- sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa dal Tribunale di TorreAnnunziata il 18 febbraio 2014 per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990,n. 309, commesso in Boscoreale il 15 febbraio 2014;- sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di TorreAnnunziata il 27 giugno 2024, riformata quoad poenam dalla Corte di appello diNapoli il 6 febbraio 2025, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R n. 309 del 1990,commesso in Boscoreale tra aprile e novembre del 2022.2.

Avverso l’ordinanza Pasquale Izzo ha presentato ricorso per cassazione,per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui ha eccepitoviolazione di legge e vizio di motivazione.Ha lamentato che il giudice abbia omesso di vagliare la pluralità di indicatorirappresentati nell’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., tra cui lecausali e le modalità delle condotte, commesse all’interno del bar gestito dalcondannato in Boscoreale, la sistematicità delle stesse.Ha rimarcato che la sentenza del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Torre Annunziata del 27 giugno 2024 conteneva già il riconoscimentodella continuazione con fatti di analoga natura oggetto di altra condannairrevocabile.Si è doluto dell’omessa disamina delle informative di polizia giudiziariaprodotte, nonché di memoria depositata nel procedimento di esecuzione, in cui sievidenziava che il ricorrente era stato coinvolto in altro procedimento del 2020,per reato in materia di stupefacenti commesso all’interno del proprio bar inBoscoreale.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato.2. L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv.275222 - 01);Questa Corte ha reiteratamente affermato che grava sul condannato, il qualein sede di esecuzione invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato,l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti, ovvero all’identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di unprogetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vitaispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01;

Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principiogiurisprudenziale testé evocato, dandone conto con argomentazioni logiche e noncontraddittorie.Il Giudice dell’esecuzione, pur constatando l’omogeneità dei reati e l’identitàdel luogo di consumazione, ha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminosovalorizzando, in modo logico e dirimente, il consistente arco temporale, superiorea otto anni, decorso tra le violazioni oggetto delle due sentenze, inframezzato daperiodi detentivi.Ha rilevato che, mentre la fattispecie accertata il 15 febbraio 2014 concernevala detenzione di 5,8 grammi di cocaina e oltre 50 grammi di hashish, sequestratinei locali dell’esercizio di Izzo, la successiva condanna afferiva a una pluralità diepisodi di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina tra aprile e novembre2022.Rispetto alle argomentazioni che precedono le censure difensive si rivelanologicamente inconferenti: sia quella concernente la continuazione esterna ritenutadal giudice della cognizione nella sentenza del 27 giugno 2024, di cui sopra si èdato atto, in quanto afferente a un arresto in flagranza risalente al 12 novembre2022 (data coeva al più recente dei reati in considerazione), sia il richiamo avicenda di analoga natura accertata nel 2020, per la quale non risultaun’affermazione irrevocabile di responsabilità e che, comunque, si rivela inidonea,nella prospettiva di una risoluzione ideativa e volitiva unitaria, a colmare ilrilevante iato temporale rispetto alla condotta criminosa del 2014.4.

L’impugnazione deve essere quindi rigettata con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE FILIPPO CASA