Cassation court annuls execution order denying crime continuation due to lack of reasoning regarding prior judicial unity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's order denying the recognition of crime continuation for fraud offenses. The appellant argued that the execution judge failed to properly evaluate the temporal proximity and identical modus operandi of the crimes, despite prior convictions establishing a continuous criminal plan. The court ruled that the execution judge ignored established judicial unity from lower courts and failed to provide logical reasoning for rejecting the continuation claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c.p.; In execution proceedings, the judge must evaluate the prior judicial recognition of crime continuity and cannot disregard established temporal and spatial proximity without specific, logical justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o nato a MILANO il 26/07/1973 avverso l'ordinanza del 16/10/2025 della Corte d'appello di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO che ha chiesto l'annullamento con rinvio uutRITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 16 ottobre 2025, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione presentata nell'interesse di Pietro Camigliano in relazione ai reati di truffa giudicati con le seguenti sentenze:
a) Tribunale di Milano del 18 febbraio 2015, irrevocabile luglio 2015 per reati commessi dal novembre 2010 al 21 gennaio 2011;
b) Tribunale di Lecco del 18 ottobre 2019, irrevocabile il 10 febbraio 2020, per reato commesso il 29 giugno 2016;
c) Tribunale di Milano del 29 ottobre 2021, irrevocabile il 6 giugno 2023, per reati commessi il 21 gennaio 2016 e il 31 maggio 2016;
d) Tribunale di Milano del 29 marzo 2023, irrevocabile il 21 maggio 2024 per reati commessi dal 31 agosto 2016 al 17 novembre 2017;
e) Corte di appello di Milano con sentenza irrevocabile il 9 luglio 2024 per reati commessi il 10 ottobre 2017.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Pietro Camigliano, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In primo luogo, ha contestato l'affermazione secondo cui non sarebbe ravvisabile l'unicità del programma criminoso risalendo la prima truffa al 2011 ed essendo state commesse le altre negli anni 2016 e 2017, non essendo stata valutata la contestualità tra le truffe commesse in tale ristretto arco temporale. La motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, presenta profili di illogicità nella parte in cui, nonostante il riconoscimento della commissione dei reati secondo il medesimo modus operandi, il giudice dell'esecuzione ha sostenuto la mancanza di prova in punto di identità del disegno criminoso costituito dalla necessità di sostenere il proprio nucleo familiare nei periodi in cui il ricorrente era sprovvisto di lavoro, per come concretamente desumibile dalle sentenze di condanna.
Peraltro, in tema di continuazione in sede esecutiva, sul ricorrente non incombe alcun onere della prova essendo lo stesso gravato da un mero onere di allegazione che, nel caso di specie, è stato puntualmente assolto. La sequenza temporale, la medesima natura dei reati, le modalità di commissione degli stessi, integrano elementi idonei a giustificare l'affermazione della identità del disegno criminoso.
23. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
2. Il giudice dell'esecuzione ha descritto le modalità attraverso le quali il ricorrente ha commesso le condotte delittuose, ossia abusando del proprio ruolo di agente di commercio per conto di diverse imprese sostituendo i dati del fornitore scelto dall'azienda per la quale lavorava o simulando ordini di clienti inesistenti per trattenere per sé la merce. Il rigetto è stato motivato con il (testuale) riferimento al fatto che le truffe sono state commesse nell'ambito di diverse attività lavorative «lecite ed effettive» e sono state frutto di «occasioni offerte dalla professione dell'imputato, dimostratosi incline a delinquere».
Si tratta di motivazione, da un lato, manifestamente illogica, dall'altro, carente della disamina di aspetti fondamentali. In primo luogo, non è chiaro per quale ragione l'attività lavorativa, nell'ambito della quale sono state commesse le condotte delittuose, debba assurgere ad elemento decisivo per l'insussistenza della medesimezza del disegno criminoso, atteso che, potenzialmente, l'inquadramento delle condotte devianti in un identico contesto (sia pure lecito) potrebbe condurre a conclusioni opposte. A ciò va aggiunto che risulta pretermesso dalla valutazione del giudice dell'esecuzione il pregresso riconoscimento, in sede di cognizione, del vincolo della continuazione per reati omogenei.
In particolare, è stato ignorato che i giudici della cognizione di cui alle sentenze sub c), d) ed e) hanno unificato i reati di truffa commessi tra il 21 gennaio 2016 e il 31 maggio 2016, tra il 31 agosto 2016 e il 17 novembre 2017 e nel periodo anteriore e prossimo al 10 ottobre 2017. Si tratta di archi temporali prossimi alla commissione dell'omologo reato di cui alla sentenza sub b), commesso il 29 giugno 2016. A tale proposito, giova richiamare il principio per cui «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, 3Palermo, Rv. 285809 - 01;
Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781 - 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01). Né persuade, infine, il riferimento al mancato assolvimento dell'onere di allegazione (inteso dal giudice dell'esecuzione alla stregua di un onere di natura probatoria), tenuto conto del principio per cui in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere del condannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specifici sintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reati successivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanziali dai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El, Rv. 284970 - 01).
3. In virtù di quanto esposto, l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Milano, in diversa pgr-sena-fisica, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013. P.Q.MCasa CORTE SUPREMA D! CASSAZIONE primn Fanale Depositata in Cancelleria oggi Romg, lì 2 2 MA6.,..2t126.... IL FUNZIONA7ILFLTNZIO _\ I CDTZTARTO 4