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Sentenza — n. 18217/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court annuls execution order for concurrent sentences due to prior release and new crimes breaking unitary execution principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 18217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Bologna Tribunal's execution order regarding concurrent sentences, ruling in favor of the Prosecutor's Republic. The defendant argued for a single cumulative penalty, while the Prosecutor contended that prior releases and subsequent crimes necessitated five distinct partial accumulations. The court held that the unitary execution principle under Article 78 of the Penal Code applies only to crimes committed while in custody, not those interrupting prior sentences.

Regesto Legislator

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Art. 78 cod. pen.; The principle of unitary execution of concurrent sentences applies only to crimes committed during continuous detention, requiring separate cumulative calculations for crimes interrupting prior sentence execution.

Parole chiave

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concurrent sentences execution unitary execution principle prior release interruption partial cumulative penalties Article 78 Penal Code detention continuity prosecutor appeal formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 78 cod. pen.
cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen. sullapena più grave di tre anni di reclusione inflitta con la sentenza del Tribunale di Bologna indata 7 luglio 2016, irrevocabile il 22 marzo 2022.2.
Art. 663 cod. proc. pen.
Art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita unacumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori apene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod.proc.
art. 78 cod. pen
cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen.
art. 663 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato
Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo
13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv.278939 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv.
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Testo completo

ELESTI Luigi (CUI 01b6cd7) nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 24/10/1982avverso l'ordinanza del 18/12/2025 del Tribunale di BolognaUdita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi GIORDANO che ha concluso perl’annullamento con rinvio;dato avviso alle parti;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudicedell’esecuzione, accoglieva l’incidente di esecuzione proposto nell'interesse di LuigiCELESTI avverso l’ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura diBologna in data 31 dicembre 2024 n. 1722/2024 SIEP (19 anni, 6 mesi e 11 giorni direclusione; dal 24 aprile 2018 al 24 marzo 2037) e, ritenuta l’unità del rapporto esecutivo,rideterminava la pena da espiare per ventidue sentenze di condanna in complessivi quindicianni di reclusione, pari al quintuplo (cd. cumulo giuridico) stabilito dall’art. 78 cod. pen. sullapena più grave di tre anni di reclusione inflitta con la sentenza del Tribunale di Bologna indata 7 luglio 2016, irrevocabile il 22 marzo 2022.2.

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna che chiedel'annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, inriferimento all’art. 78 cod. pen.In particolare, il ricorso si duole che non si sia tenuto conto, come invece risultavacorrettamente dal provvedimento di esecuzione emesso il 31 dicembre 2024, che le peneerano anche relative a fatti anteriori, con interruzione della carcerazione e presofferto,circostanze che impediscono la formazione di un unico cumulo di pene, ma che avevanodoverosamente imposto la formazione di ben cinque cumuli parziali per i periodi meglioindicati nel provvedimento oggetto di annullamento.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2. La censura sviluppata nel ricorso è fondata perché conforme al costante econsolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di esecuzione dellepene concorrenti inflitte con condanne diverse, il principio dell'unità del rapporto esecutivo,che mira ad evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dalla distintaesecuzione delle sanzioni penali irrogate per una pluralità di reati, è riferibile alle penecomminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre si deve procederead ulteriore cumulo, non più sottoposto alle limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen.,comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumuloprecedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato solo qualora durante l'espiazionedi una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, ilcondannato commetta un nuovo reato» (Sez. 1, n. 13985 del 25/02/2020, Del Cecato, Rv.278939 – 01; recentemente, Sez. 1, n. 47799 del 23/06/2023, Piccolo, Rv. 285537 – 01, haribadito che «in tema di esecuzione delle pene concorrenti, nel caso di reati commessi intempi diversi con periodi di carcerazione già sofferti, devono essere ordinaticronologicamente i reati e i periodi ininterrotti di carcerazione e detratto ogni periodo dalcumulo (parziale) delle pene per i reati commessi in precedenza, applicando il criterio di cuiall'art. 78 cod. pen. nel singolo cumulo parziale, sicché che non è consentita unacumulabilità globale che comporterebbe l'imputazione di periodi di carcerazione anteriori apene inflitte per reati commessi successivamente, in violazione dell'art. 657, comma 4, cod.proc. pen.»).2.1.

Nel caso in esame, infatti, il giudice dell’esecuzione, nonostante risultassero dalprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti distinti cumuli parziali derivanti dallainterruzione della espiazione della pena, alla quale hanno fatto seguito ulteriori e distintecondanne, ha erroneamente unificato tutte le pene senza fare applicazione del richiamatoprincipio di diritto, neppure esaminando l’articolata e voluminosa posizione giuridica delcondannato.È, del resto, priva di valore, ai fini che qui interessano, la circostanza che il pubblicoministero abbia, come impone l’art. 663 cod. proc. pen., provveduto all’emissione di unprovvedimento di esecuzione di pene concorrenti per più sentenze, poiché si tratta di unsemplice atto riepilogativo che di per sé non determina l’unitarietà del rapporto esecutivo eche non richiama l’operatività dell’art. 78 cod. pen., il quale si poggia sul diverso presuppostoche le pene siano tutte state inflitte per condotte poste in essere, senza alcuna interruzione,in stato di libertà.Viceversa, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti sono staticorrettamente riportati i distinti cumuli parziali che derivano dal succedersi delle condanne,detenzioni e scarcerazioni.3.

L’ordinanza va, quindi, annullata con rinvio perché il giudice dell’esecuzione, facendoapplicazione del richiamato principio di diritto, proceda a nuovo esame dell’istanza deldetenuto, verificando, alla luce delle specifiche critiche, la correttezza delle determinazioniassunte dal pubblico ministero riguardo alle condanne incluse nel provvedimento ex art. 663cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE GIUSEPPE DE MARZO