Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing and procedural defect in filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano due to a lack of legal standing by the petitioner. The petitioner, personally filing the request, violated procedural rules regarding who may initiate the review. Consequently, the court ordered the petitioner to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal filed personally by an individual lacking legal standing is inadmissible de plano, resulting in a condemnation to pay procedural costs and a fine.
Parole chiave
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NALE DI SORVEGLIANZA di NAPOLIfissato il giudizio de planoUdita la relazione svolta dal Consigliere Stefano Aprile;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOCon il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettatol’istanza della misura alternativa della detenzione domiciliare proposta nell’interesse diTECLE Teddy.Ricorre TECLE Teddy, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimentoimpugnato.Il ricorso può essere trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc.pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto dilegittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANO APRILE GIUSEPPE DE MARZO