Cassation court dismisses appeal regarding non-execution of sentence due to lack of contumacy notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the criminal defendant's appeal against the execution judge's order denying a request for non-enforceability of a prior conviction. The defendant argued he was legally absent (contumacious) rather than voluntarily absent, necessitating notification of the judgment summary. The court ruled that since the defendant was arrested in flagrante delicto and never formally declared contumacious, the specific notification requirement for contumacious defendants did not apply to his voluntary absence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 548, comma 3 cod. proc. pen.; The notification of the judgment summary is required only for the contumacious defendant, not for the defendant who voluntarily failed to appear without being formally declared contumacious.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
osto da: DUKA ANDI alias CRRO3 ANDI nato in Albania il 31/03/1988; avverso il decreto del Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 19/12/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. FRANCESCA LOY, che ha concluso per il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. indicato in epigrafe il Tribunale di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava in quanto manifestamente infondata la richiesta, presentata nell'interesse di Duka Andi alias Crroj Andi e diretta alla declaratoria di non esecutività della sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 22 marzo 2019 che aveva confermato quella pronunciata dal medesimo Tribunale il giorno 3 luglio 2015, con il quale egli era stato riconosciuto colpevole e condannato per il reato di evasione.
Il giudice dell'esecuzione, in sostanza, evidenziava che nel caso in esame non doveva essere effettuata la notifica dell'estratto contumaciale delle due sentenze sopra indicate atteso che il processo si era svolto in assenza dell'imputato e non già nella sua contumacia, mai dichiarata.
2. Avverso il citato decreto il condannato, per mezzo dell'avv. Fabio Schino, ha proposto ricorso per cassazione (qualificato come tale dal Tribunale di L'Aquila) affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 670, 548, comma 3, del codice di rito e 15-bis I. 67/2014 ed il vizio di motivazione manifestamente illogica, anche per travisamento del fatto, rispetto alla qualificazione giuridica dello status dell'imputato. Al riguardo osserva che non avendo partecipato alla udienza del 3 luglio 2015, nel corso della quale era stato definito il procedimento di primo grado, egli non poteva essere considerato assente, ma bensì contumace con la conseguente necessità della notifica dell'estratto contumaciale. 2.2. Con il secondo motivo Duka Andi alias Crroj Andi deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non avere rilevato il giudice dell'esecuzione che lo stato di detenzione (per un altro fatto) costituiva un legittimo impedimento a comparire, non essendo intervenuta alcuna espressa rinuncia da parte sua in tal senso. 2.3. Con il terzo motivo il condannato si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 670 e 548, comma 3, del 2codice di rito rispetto alla non rilevata non esecutività della sentenza di condanna per l'omessa notifica dell'estratto contumaciale.
3. Il Sostituto Procuratore generale M Francesca Loy ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Invero, come risulta dagli atti (che questa Corte è autorizzata a compulsare in ragione del vizio lamentato) l'odierno ricorrente non è stato mai dichiarato contumace nell'ambito del processo definito con la sentenza del Tribunale di L'Aquila pronunciata il giorno 3 luglio 2015, trattandosi di processo celebrato con il rito direttissimo a seguito del suo arresto in flagranza per il reato di evasione dagli arresti domiciliari e per il quale la difesa aveva chiesto la concessione dei termini a difesa; inoltre, al momento della pronuncia sopra indicata egli non era sottoposto ad alcuna misura cautelare in relazione a tale procedimento e non risulta (e nemmeno deduce) che abbia mai chiesto di presenziare alla udienza del 3 luglio 2015 .
Egli, pertanto, sapeva della esistenza del procedimento a suo carico; a quanto sopra deve aggiungersi che l'odierno ricorrente risulta avere proposto appello avverso la sentenza del Tribunale, di talché si ha una ulteriore conferma della sua conoscenza del procedimento in questione. 2.2. Pertanto, come correttamente spiegato dal giudice dell'esecuzione con il decreto impugnato, Duka Andi alias Crroj Andi non aveva diritto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna pronunciata in suo danno, in quanto l'art. 548, comma 3 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato contumace e non a quello che è rimasto volontariamente assente nel processo come verificatosi nel caso in esame (Sez. 3 n. 4855 del 29/11/2012, dep. 2013, Rhaiouarii, Rv. 254427), proprio in quanto la condizione dell'imputato detenuto per altra causa che non abbia chiesto di comparire non è assimilabile a quella dell'imputato contumace e, pertanto, allo stesso non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale di sentenza (vedi, in fattispecie assimilabile, Sez. 1, n. 16919 del 09/01/2009, Rv. 243543).
33. Correttamente, quindi il Tribunale di L'Aquila ha ritenuto infondata la richiesta in oggetto in quanto il ricorrente si era limitato ad evidenziare la mancata notifica dell'estratto contumaciale, che, come visto, non gli era dovuta.
4. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P.Q. P.Q.MIL FUNZIONA •'GIUDIZIARIO TL F UN 7. T O TUTYMARIO 4