Cassation annuls surveillance court order denying prisoner's request for new evidence regarding criminal contacts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Rome surveillance court's order rejecting a prisoner's request to acquire specific judicial documents. The defense argued that the court failed to explain why these documents, proving the inmate's ongoing criminal contacts, could not be examined under the relevant statute. The court ruled that the denial constituted a lack of motivation because it ignored the substantive reasons for the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis O.P.; Art. 41-bis ord. pen.: The surveillance court must substantively evaluate evidence regarding a detainee's criminal contacts; a denial based on vague procedural grounds without addressing the specific relevance of the requested documents constitutes a lack of motivation and requires annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
di Roma del 13/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleMarilia Di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 13.11.2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma haprovveduto su un reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art.41-bis O.P. nei confronti di Antonino Madonia.1.1 Il provvedimento premette che il detenuto sta espiando la pena dell'ergastolo pernumerosi reati, tra i quali diversi omicidi, associazione di stampo mafioso, estorsione,sequestro di persona, strage, e che risultano pendenti diversi procedimenti penali per omicidiin concorso commessi tra il 1982 e il 1986.
Precisa, altresì, che Madonia è soggetto alregime di cui all’art. 41-bis O.P. dal 20.7.1992 e che è stato già respinto dal Tribunale in data8.6.2023 un reclamo avverso il precedente decreto ministeriale di proroga.Il nuovo decreto ministeriale è stato emesso all'esito di un'attività istruttoria e riferiscedella persistente capacità del detenuto di mantenere i contatti con la criminalità organizzata,indicando gli elementi su cui si fonda il giudizio, ossia la biografia criminale del soggetto e laoperatività del gruppo criminale di appartenenza.
Si ricorda che Antonino Madonia è figliodel “patriarca” del mandamento di Resuttana, Francesco Madonia, condannato per notissimied eclatanti omicidi di Cosa nostra. Lo spessore criminale del detenuto emerge anche dalledichiarazioni dei numerosi collaboratori di giustizia che lo indicano come capo delmandamento di Resuttana, che peraltro è sodalizio a carattere familiare. A conferma dellacaratura criminale di Madonia, l’ordinanza cita quattro più recenti sentenze della Corte diappello di Palermo.Il Tribunale dà atto che il carcere di Milano ha segnalato la disponibilità di Madonia aicolloqui con gli operatori del trattamento, nonché l'impegno a prestare attività lavorativa;negli anni della permanenza presso il carcere di Opera a Milano dal 31.7.2008 risultano unadiffida in data 21.12.2020 e cinque ammonizioni.È stata accertata la perdurante operatività di Cosa nostra nel mandamento diResuttana nonché una sistematica ripresa del controllo del territorio da parte degli uominivicini ai Madonia.
Ciò si desume in particolare da più recenti indagini della DDA di Palermo,ovvero quelle compiute nell’ambito dell'operazione c.d. Talea e dell'operazione c.d.Roccaforte. Si citano alcune ordinanze cautelari del G.i.p. del Tribunale di Palermo del 2022che hanno interessato il clan Madonia e la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo del4.11.2024.1.2 Detto ciò, il Tribunale evidenzia che il reclamo eccepisce preliminarmente lairretroattività della legge n. 94 del 2009, dal che consegue – secondo la difesa – ladefinizione del reclamo ai sensi dell'art. 41-bis O.P. precedentemente vigente, e che è statorichiesto l'espletamento di attività istruttoria.L’ordinanza ritiene di rigettare innanzitutto la richiesta di acquisizione di atti e disvolgimento di attività istruttoria, dal momento che il reclamo attiene alla mera faseesecutiva, diversa rispetto alla fase in cui si sono formati gli atti di cui si chiedel'acquisizione.Quanto al merito del reclamo, il Tribunale rammenta che il focus della valutazionerichiesta in questa sede è costituito dalla verifica del pericolo di ripresa di contatti delcondannato con gli ambienti criminali di provenienza e non dell'attuale coinvolgimento in fattidi reato.
Nel caso di proroga del trattamento differenziato, occorre verificare che la capacitàdel detenuto di relazionarsi con l'organizzazione esterna in regime di carcerazione ordinarionon sia venuta meno in conseguenze di circostanze sopravvenute riguardanti l'operativitànel gruppo criminoso o il ruolo del detenuto: in questa ottica non sono necessaril'accertamento della permanenza nell'attività della cosca e la mancanza dei sintomi di unadissociazione del condannato, essendo sufficiente la potenzialità di collegamenti conl'ambiente malavitoso.In questa prospettiva, nel corso della carcerazione non sono emersi, secondo ilTribunale, segnali di cambiamento o di riflessione di Madonia sul proprio passato, atteso chenelle relazioni di sintesi si evidenzia che il condannato si ferma a una ricostruzionesuperficiale dei fatti e della propria responsabilità; al di là dell'impegno lavorativo, non risultaalcun tentativo di ripercorrere nei colloqui i propri vissuti e, al contrario, le condotte tenute nelcorso della detenzione costituiscono indici concreti di un'attuale spiccata pericolosità diMadonia.
Il contesto di operatività della famiglia mafiosa di appartenenza è ancoraparticolarmente attivo, come dimostrano le indagini a carico di persone collegate, sicché sideve ritenere – concludono i giudici di sorveglianza – che il decreto di proroga sia supportatoda argomentazioni logiche, basate su elementi di fatto che portano ad affermare un pericoloserio e concreto di ripresa dei collegamenti con il clan di riferimento.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore di Antonino Madonia,articolando due motivi.2.1 Con il primo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 41-bisO.P., 125 e 666 cod. proc. pen.Il ricorso lamenta che la motivazione dell’ordinanza non dia conto della necessariaLa difesa aveva chiesto l’acquisizione di atti relativi ai processi citati nel decretoministeriale come dimostrativi dell’operatività del clan Madonia e del collegamento ad essodel detenuto, e ciò in quanto Antonino Madonia è detenuto dal 1989 ed è stato condannatoper un solo reato successivo (art. 416-bis cod. pen. fino al 2008), sicché vi era necessità diverificare la correlazione con una realtà mutata negli anni.Il collegio ha rigettato la richiesta con un’affermazione – quella secondo cui il reclamoil fatto che l’ordinanza ha assunto la correttezza di quanto affermato nel decreto ministerialesenza verificare se trovasse conferma nei correlati atti processuali, relativi a giudizi eindagini che sono stati richiamati per ritenere dimostrata l’operatività del clan.2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 41-bis inrelazione all’art. 4-bis L. n. 354 del 1975, nonché dell’art. 7 CEDU e della L. n. 94 del2009.L’ordinanza non ha risposto sulla richiesta della difesa di applicare il testo in vigoreprima della L. n. 94 del 2009, considerando che i reati erano stati commessi prima del 2009e che anche l’art. 4-bis O.P. è stato recentemente modificato.
In particolare, i più recenti interventi riformatori impongono una rivalutazionedell’orientamento fino ad oggi manifestato secondo cui la disciplina dell’art. 41-bis O.P. èretroattiva perché incide solo sulle modalità esecutive della pena senza comportaretrasformazioni della sua natura.Il DL n. 162/2022 ha previsto al comma secondo dell’art. 4-bis O.P. che i benefici di cuial comma primo possono essere concessi solo dopo che il procedimento applicativo delregime di cui all’art. 41-bis sia stato revocato o non prorogato.Dunque, la disciplina dell’accesso ai benefici è certamente più severa di quella vigentefino al 2009.
Alla luce di ciò, per la posizione di Madonia doveva necessariamente rilevarequanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2020, laddove hastabilito che la normativa sopravvenuta ha comportato una trasformazione della natura dellapena.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 15.1.2026, il Sostituto Procuratore generale hachiesto il rigetto del ricorso, osservando, quanto al primo motivo, che il provvedimentoimpugnato ha dato atto di avere considerato tutti gli elementi di fatto contenuti nei pareridella direzione Distrettuale Antimafia e di avere su questi fondato il proprio giudizioprognostico, senza che sul punto possa assumere alcun rilievo la generica critica delladifesa circa la mancata acquisizione di ulteriori documenti.
Quanto al secondo motivo,l'argomento evidenziato nel ricorso non coglie nel segno, perché l’attuale normativa risultacomunque complessivamente più favorevole di quella precedente, nella quale l'art. 4-bis ord.pen., in assenza di collaborazione ovvero dell'accertata irrilevanza o impossibilità dellastessa, prevedeva una preclusione assoluta per i soggetti cui era stato applicato il regimedifferenziato di cui all'art. 41-bis ord. pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, in ragione della fondatezza del primo motivo nei teminidi seguito esposti.Costituisce affermazione consolidata di questa Corte quella secondo cui, ai fini dellaproroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.354, l'accertamento da parte del Tribunale di sorveglianza dell'attuale capacità delcondannato di mantenere contatti con l'associazione criminale si sostanzia in un ponderatoapprezzamento di merito involgente tutti gli elementi rivelatori della permanenza dellecondizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1, n. 2660del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912 - 01).Si tratta di un controllo che, non limitato ai profili di violazione della legge del decreto diproroga del regime di detenzione differenziato, si estende alla sua motivazione ed allasussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisitidella capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, dellasua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tuteladelle esigenze di ordine e di sicurezza (Sez. 1, n. 18434 del 23/4/2021, Mulè, Rv. 281361 -01).Ne è stata fatta discendere la conseguenza che la verifica, da parte del tribunale disorveglianza, dell'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 41-bis Ord.pen. deveavvenire «mediante il ponderato apprezzamento dell'intero materiale probatorio raccolto,quindi non solo degli elementi fattuali posti a fondamento del decreto ministeriale ma anchedi quelli, eventualmente, allegati dal reclamante o comunque emersi dall'istruttoria, al fine diriscontrarne, con congrue e pertinenti argomentazioni critiche sulle contrapposteprospettazioni, la idoneità dimostrativa» dei predetti presupposti normativi (Sez. 1, n. 20147del 16/3/2021, Lo Gerfo, n.m.).Non è consentito, dunque, alcun automatismo nella motivazione delle proroghe delregime differenziato, dovendosi sempre giustificare la misura in termini di concretezza e7423 del 6/12/2024, dep. 2025, Siciliano, n.m.), e ciò coerentemente con quanto giàevidenziato dalla Corte costituzionale, secondo cui «ogni provvedimento di proroga deveinvece contenere una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale deipericoli per l'ordine e la sicurezza che le misure medesime mirano a prevenire e nonpossono ammettersi motivazioni apparenti o stereotipe inidonee a giustificare, in termini di2.
Nella prospettiva appena delineata, il ricorso lamenta che il Tribunale di sorvaglianzaabbia immotivatamente disatteso la richiesta difensiva di acquisire gli atti citati nel decreto diproroga, e conseguentemente nell’ordinanza impugnata, a sostegno dell’affermazione dellaperdurante operatività del mandamento di Resuttana e del pericolo di ripresa dei contatti delcondannato con gli ambienti criminali di provenienza.Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di acquisizione degli atti sulla basedella sola testuale osservazione “che il reclamo di cui si discute in questa sede attiene allamera fase esecutiva, diversa rispetto alle fasi di cui gli atti di cui si chiede l’acquisizione sisono formati”.Se con tale rilievo i giudici intendevano significare che non sia consentito in sede diverifica della proroga del regime differenziato sovrapporre, in generale, un diverso eautonomo sindacato nel merito del contenuto degli atti rispetto a quello propriamentedestinato alla fase della cognizione dibattimentale, l’affermazione è evidentementecondivisibile.Tuttavia, il Tribunale non spiega, per il tramite di questa considerazione, per qualemotivo non sia consentito alla difesa, una volta che si adducano determinati atti giudiziaricome dimostrativi del pericolo di contatti del detenuto con un’associazione criminale, ildiverso e specifico controllo della idoneità rappresentativa di tali atti della sua capacità dimantenere i collegamenti con l’ambiente criminale di provenienza, anche alla luce deiparametri espressamente previsti dal comma 2-bis dell’art. 41-bis ord. pen. (tra cui “laposizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione”, la “perdurante operatività delsodalizio criminale”, la “sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentementevalutate”).Si tratta di una possibilità che dovrebbe discendere dall’affermazione sopra ricordatasecondo cui la delibazione devoluta al Tribunale di sorveglianza dalla proposizione delreclamo del detenuto è una delibazione di merito e non di mera legittimità, inerente allasussistenza dei requisiti della proroga sulla base delle circostanze di fatto indicate nelprovvedimento.
Tanto rileva a maggior ragione se si considera che, nel caso di specie, i procedimentipenali più recenti citati dall’ordinanza impugnata non hanno riguardato direttamenteMadonia, che risulta sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. dal 1992 e chedunque – né personalmente, né tramite il suo difensore – ne ha avuto cognizione.Alla stregua di ciò, la motivazione del rigetto della specifica istanza di acquisizione deidocumenti citati nel decreto è da considerarsi apparente, in quanto il Tribunale disorveglianza ha omesso nella sostanza di confrontarsi con le ragioni della richiesta e haopposto un diniego con cui si è avvalso di argomentazioni di per sé inidonee a palesarequale tipo di valutazione sia stata posta alla base della decisione.L'omessa acquisizione di tali documenti, quindi, ha comportato una carenzamotivazionale, avendo impedito al reclamante di verificare, alla luce delle censure che avevamosso, in che misura gli atti dimostrassero la attuale operatività del sodalizio criminale e laconcreta possibilità della ripresa o del mantenimento dei contatti con essa (cfr.
Sez. 1, n.426 del 29/11/2023, dep. 2024, Siciliano, n.m.; Sez. 1, n. 18925 del 3/4/2024, Graziano,n.m.).3. Per quanto fin qui considerato, pertanto, l’ordinanza impugnata, in accoglimento delprimo motivo di ricorso, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza diRoma per un nuovo giudizio, da svolgersi con inalterata libertà valutativa, nel rispetto deiprincipi sopra indicati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI