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Sentenza — n. 17624/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to subsequent lack of interest after bail revoked.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17624/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant withdrew the objection on February 5, 2026, after the lower court revoked the bail measure. The defense argued for violation of law regarding the original arrest order, but the withdrawal rendered the appeal moot. The Court ruled that since the lack of interest stemmed from a cause not attributable to the applicant, no court costs were imposed.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant withdraws the objection after the decision becomes final, provided the withdrawal causes a subsequent lack of interest not attributable to the applicant.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility subsequent lack of interest withdrawal of objection bail revocation court costs exemption violazioni della legge sulle armi arma personale pene e misure

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep. 2011, Valentini, Rv. 249916 - 01
Sez. 1, n. 15908 del 16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01
Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01
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Testo completo

e di Catanzaro del 20/11/2025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleRaffaele Piccirillo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 20.11.2025, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato unarichiesta di riesame presentata nell'interesse di Pasquale Leone avverso l'ordinanza delG.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme in data 7.11.2025 di applicazione della misuracautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione illegale e ricettazione di due armiclandestine.2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di Pasquale Leone,articolando tre motivi con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine: 1)alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento alla carabina;

2) allasussistenza dell'esigenze cautelari;

3) ai criteri di scelta della misura cautelare.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 3.2.2026, il Sostituto Procuratore generale hachiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.Infatti, il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in data5.2.2026 una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione proposta, con la quale harappresentato che in pari data il G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme ha revocato la misuracautelare disposta nei confronti di Leone.Alla dichiarazione di rinuncia è stata allegata anche la copia del provvedimentorichiamato, da cui risulta che effettivamente il G.i.p., ritenendo cessate le esigenze cautelari,ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, con cui mediotempore era già stata sostituita la originaria misura degli arresti domiciliari.

Pertanto, è da dichiararsi inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, ilricorso per cassazione dell'imputato nei confronti dell'ordinanza applicativa di una misuracautelare non detentiva "medio tempore" revocata (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010, dep.2011, Valentini, Rv. 249916 - 01)La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa perle Ammende, in quanto la sopravvenuta carenza di interesse è derivata da causa a lui nonimputabile e quindi non configura un’ipotesi di soccombenza (Sez. 1, n. 15908 del16/4/2024, Storti, Rv. 286244 – 01;

Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785 –01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO VALIANTE GIACOMO ROCCHI