Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 17623/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on fraudulent bankruptcy, rejecting lack of subjective intent and omitted mitigating circumstances.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17623/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Paolo Zinni against the Milan Court of Appeal's confirmation of his conviction for fraudulent bankruptcy. Zinni argued that the court erred in finding subjective intent regarding the concealment of accounting records and failed to consider mitigating circumstances based on post-crime behavior. The court dismissed these claims, ruling that the subjective intent could be inferred from the complex circumstances and that the appellate judge correctly exercised discretion in denying mitigation given the irrebuttable nature of the fraud conviction and prior criminal history.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 217 r.d. n. 267 del 1942; Art. 62 bis e 133 cod. pen.: The subjective element of fraudulent bankruptcy may be reconstructed on the tendency of data to reveal the finalization of omissive conduct towards concealing management events, and the denial of generic mitigating circumstances is valid when anchored to the irrevocable fraud conviction and prior criminal record.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy subjective intent omission of accounting mitigating circumstances criminal record discretionary power conviction finality irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 217 r.d. n. 267 del 1942
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 219 r.d. n. 267 del 1942

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47284 del 24 ottobre 2024
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

lanoudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Milano, in sede di rinvio aseguito di annullamento parziale, limitatamente al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, della sentenza emessa dalla medesima Corte il 30 gennaio 2024, haconfermato la sentenza pronunciata, in esito al giudizio abbreviato, dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Milano in data 20 aprile 2023, che aveva ritenuto Paolo Zinniresponsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (capi B e C),aggravati ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione alfallimento della società BFA Global Advisors s.r.l., dichiarato in data 22 ottobre 2019,condannandolo alla pena di anni due e mesi due di reclusione e alle pene accessorie dilegge.2.

Avverso la sentenza l’imputato, per il tramite del difensore, ha proposto ricorso percassazione, articolando due motivi di censura.2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all’elemento soggettivo della fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale,invocando la riqualificazione della condotta ai sensi dell’art. 217 r.d. n. 267 del 1942.Si è doluto che la Corte territoriale, aderendo alla ricostruzione operata dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Milano, abbia ritenuto indimostrata la prospettazionedell’imputato al curatore fallimentare, secondo cui la società amministrata aveva nel corsodegli anni affidato le scritture contabili dapprima allo studio Aldeghi di Bergamo esuccessivamente allo studio del rag.

Trusso, deceduto nel 2017, trascurando i datidocumentali offerti dalla difesa, quali il verbale dell’assemblea di approvazione del bilancioper l’anno 2006, svoltasi presso lo studio associato Aldeghi Tiraboschi a Bergamo,indicato come depositario della contabilità della società in una richiesta di archiviazione del15 novembre 2013 riguardo a un’indebita compensazione di crediti Iva del 2007, nonché ilmandato professionale allo studio Trusso, firmato per accettazione, del gennaio 2012.2.2 Con il secondo motivo ha eccepito violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e133 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche.Ha lamentato che la Corte di appello abbia valorizzato risalenti precedenti penali delricorrente, omettendo di valutare il comportamento post delictum.

CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Per effetto della sentenza di questa Corte n. 47284 del 24 ottobre 2024, con cui èstato accolto parzialmente il ricorso per cassazione proposto dall’imputato avverso lasentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 30 gennaio 2024, Paolo Zinni hariportato condanna definitiva per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere,nella qualità di amministratore unico e di presidente del consiglio di amministrazione dellasocietà BFA Global Advisors s.r.l. dall’11 novembre 2003 e al 10 giugno 2015, allo scopo direcare pregiudizio ai creditori, sottratto tra dicembre 2012 e maggio 2015, tramite bonifici eassegni non giustificati sul conto corrente bancario della società, la somma complessiva dieuro 694.259,05 (capo B).La Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza del 30 gennaio 2024relativamente alla fattispecie di bancarotta documentale, contestata all’imputato per nonavere provveduto alla consegna al curatore dei libri e delle scritture contabili della societàfallita, in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari(capo C).Rilevato che il giudice di primo grado aveva ritenuto integrato il reato di bancarottafraudolenta documentale cosiddetta “specifica”, sotto il profilo oggettivo dell'omessaconsegna delle scritture contabili finalizzata a “coprire” le condotte distrattive, il Giudice dilegittimità ha rimproverato alla Corte territoriale di aver reso una motivazione perplessa,considerando contraddittoriamente integrata anche la cosiddetta bancarotta fraudolentadocumentale “generica”, per “irregolare” tenuta di scritture contabili esistenti, nonostante larelazione di alternatività che caratterizza le due fattispecie.2.

Il Giudice del rinvio ha ovviato all’aporia rilevata dalla sentenza rescindente,ritenendo provata la responsabilità dell’imputato con specifico riferimento al delitto di omessaconsegna delle scritture contabili, al preciso fine di occultare le condotte distrattive, inossequio all’indicazione giurisprudenziale secondo cui, «in tema di bancarotta fraudolentadocumentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno aicreditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessivaricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenzafraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può esserericostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivoall’occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304 - 01).La Corte di appello, richiamate le risultanze del processo di primo grado ed evidenziatoche gli studi professionali Aldeghi e Trusso avevano negato di aver curato la contabilità dellasocietà BFA Global Advisors s.r.l., ha ritenuto,con motivazione lucida e priva di fratturelogiche, la prospettazione dell’imputato una versione di comodo, finalizzata a sviare gliaccertamenti del curatore e realizzata allo scopo di recare pregiudizio ai creditori a frontedelle condotte distrattive irrevocabilmente accertate.Il ricorrente, nel censurare l’apparato argomentativo della sentenza impugnata,richiama la produzione nel corso del procedimento di un mandato professionale conferito agennaio 2012 allo studio Trusso, già vagliata dal giudice di primo grado che, come risultadallo stesso ricorso, ha ritenuto il dato documentale in contrasto con la rappresentazione diPaolo Zinni al curatore fallimentare di aver affidato fino al 2015 la gestione della contabilitàallo studio Aldeghi, nonché con ulteriori produzioni difensive, da cui emergeva che la societàaveva indicato nel 2013 quale depositaria della scritture contabili la ADH Associati s.r.l.,società professionale che, secondo la prospettazione difensiva, era stata costituita daltitolare dello studio Aldeghi.Indimostrata l’avvenuta consegna delle scritture contabili ai professionisti indicati, i qualihanno negato di averne curato la tenuta per conto della società fallita, anche le ulteriorideduzioni difensive, in ordine ai riferimenti allo studio Aldeghi nel verbale dell’assemblea diapprovazione del bilancio per l’anno 2006 e in una richiesta di archiviazione per risalenteviolazione tributaria, non valgono ad infirmare le congrue conclusioni cui perviene lasentenza impugnata.3.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il giudice delgravame, nel rigettare il motivo d’appello concernente l’omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, ha dato adeguato e coerente conto dell’esercizio del suopotere discrezionale, ancorando il diniego alla condanna già irrevocabile per il reato dibancarotta fraudolenta patrimoniale, nonché ai precedenti penali dell’imputato per truffaaggravata e appropriazione indebita.A tali valutazioni il ricorrente contrappone un generico richiamo al comportamentosuccessivo al reato, omettendo di esplicitare specifici elementi positivi che il giudice di meritoavrebbe omesso dati apprezzare.4.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI