Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of legal basis for substituting a fine with public work.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court failed to address the defendant's request to substitute a fine with public work. The appellant argued that the appellate court ignored this new request, but the Court found the request legally unfounded as fines cannot be substituted with public work under current law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20-bis cod. pen.; Art. 53 law n. 689/1981: The law permits substitution of short custodial sentences with alternative measures but explicitly excludes fines from being substituted with public work, rendering such requests inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, AlfredoPompeo Viola, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Umberto Gramenzi, del foro di AscoliPiceno, che insistito per l'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe n. 1457/2025 depositata il 25 novembre 2025, la Corted’appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna alla pena di euro 120 diammenda emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno in data 9 gennaio 2024, tra l’altro, neiconfronti di BOUZAIRI Aziz, ritenuto colpevole in ordine al reato di cui all’art. 651 cod. pen.1.1. La sentenza di primo grado è stata appellata dalla difesa del BOUSAIRI che avevaformulato tre motivi con l’atto d’appello:
1) omessa o manifesta illogicità della motivazione etravisamento delle risultanze istruttorie quanto alla prova del fatto-reato;
2) violazione dellenorme sulla determinazione della pena;
3) mancata applicazione della causa di nonpunibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.1.2. Con motivi nuovi, trasmessi il 10 settembre 2025, a mezzo PDP, il difensoredell’imputato ha insistito nei motivi di appello ed ha evidenziato, infine, che “in ogni caso, incaso di conferma della penale responsabilità si chiede che la pena pecuniaria irrogata vengasostituita con quella del lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso un ente – associazioneche verrà comunque individuato in sede esecutiva”.2. Avverso la sentenza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore diBOUSAIRI che, con unico motivo, denuncia ex art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc.pen. violazione degli artt. 2 e 20-bis cod. pen., 53, 56-bis, 58 e 59 legge n. 89 del 1981,nonché artt. 585, comma 4, e 597 cod. proc. pen., ed omessa motivazione in ordine allarichiesta sostituzione della pena pecuniaria irrogata con quella del lavoro di pubblica utilità.Si deduce che con “motivi nuovi” trasmessi in data 10 settembre 2025 a mezzo PDP ildifensore dell’imputato ha insistito nei motivi d’appello ed ha chiesto, in denegata ipotesi diconferma, “che la pena pecuniaria irrogata ven[isse] sostituita con quella del lavoro dipubblica utilità da svolgersi presso un ente”.La Corte d’appello ha omesso ogni motivazione in ordine alla richiesta di sostituzionedella pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità avanzata in sede di motivi nuovi.3.
Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola, con requisitoria scritta del 10aprile 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. L’Avv. Umberto Gramenzi, nell’interesse del ricorrente, in data 15 aprile 2026 hadepositato conclusioni scritte in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso – col quale, con unico motivo, si censura la mancata pronuncia da parte dellaCorte d’appello in ordine alla richiesta di sostituzione della pena dell'ammenda con quella deilavori di pubblica utilità – è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate.1.
La richiesta di sostituzione è stata avanzata dalla difesa dell’imputato appellante incalce ai “motivi nuovi” depositati dal difensore di fiducia a mezzo PDP il 10 settembre 2025in vista dell’udienza del 14 ottobre 2025 e, dunque, in astratto, tempestivamente.Tuttavia deve rilevarsi come la richiesta, oltre ad essere stata formulata in termini deltutto generici, senza indicazione alcuna degli elementi di sostegno (v. supra § 1.2 delritenuto in fatto) – il che, per ciò solo, la renderebbe affetta da originaria inammissibilità, aisensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., essendo l’appellante onerato di supportare, con specifiche deduzioni, la richiestadi sostituzione delle pene detentive brevi (così, da ultimo, Sez. 2, n. 36657 del 15/10/2025,Rossi, Rv. 288292-01; conf.;
Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez.2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460-01) –, non trova alcuna baselegale perchè ha oggetto la sostituzione della pena pecuniaria (nella specie, l’ammendairrogata nella misura di euro 120,00, come confermata dalla sentenza impugnata).1.1. Rileva questa Corte come, in esito al d.lgs. n. 150 del 2022, la pena sostituibile dalgiudice della cognizione con una delle pene sostitutive brevi contenute nel catalogo di cuiall’art. 20-bis cod. pen. (semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva, lavoro dipubblica utilità sostitutiva, pena pecuniaria sostitutiva) è solo quella detentiva - reclusione oarresto - come si ricava già dalla rubrica («Pene sostitutive delle pene detentive brevi») oltreche dal testo della disposizione codicistica di parte generale ([…] le pene sostitutive dellareclusione e dell’arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689,e sono le seguenti…»), alla quale corrisponde l’art. 53 della legge n. 689 del 1981 (comenovellato dal d.lgs. n. 150 del 2022) che, correlativamente, prevede che il giudice, nelpronunciare sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti,quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattroanni, può sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare;quando ritiene di doverla determinare entro il limite di tre anni, può sostituirla anche con illavoro di pubblica utilità; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puòsostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente, determinata ai sensidell'articolo 56-quater.Non è dunque consentita, perché non prevista dalla legge, la sostituzione della penapecuniaria, come quella nella specie irrogata al ricorrente, nei termini inammissibilmenterichiesti dalla difesa in sede di appello.2.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamentodell’ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sussistendoelementi per ritenere che il ricorrente non versasse in copia nella determinazione della causadi inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO NATALINI GIACOMO ROCCHI