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Sentenza — n. 17241/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order denying crime continuation due to omitted drug dependency evidence.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17241/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's order denying the recognition of crime continuation, ordering a retrial. The defendant argued that the trial judge ignored documented drug dependency and other unifying factors like temporal proximity and modus operandi. The court ruled that omitting this relevant state of dependency without justification violated statutory obligations and required the lower court to reconsider the case.

Regesto Legislator

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Art. 628, 582, 4 L. 110/1975 cod. pen.; Art. 81, 671 cod. proc. pen.: The court of execution violates the duty of motivation by omitting to consider a documented state of drug dependency which, alongside other unifying elements, justifies the recognition of crime continuation.

Parole chiave

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crime continuation drug dependency duty of motivation omission of evidence criminal procedure unifying criminal design retrial order traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 4 L. 110/1975
Art. 81 cod. proc. pen.
Art. 671 cod. proc. pen.
Deve premettersi che in tema di reato continuato questa Corte, a seguito dellamodifica dell'art. 671, comma primo, cod.
art. 648 cod. pen
110 1975, commessi il 26 agosto 2020; e della sentenza dicondanna emessa dal Tribunale di Pesaro il 22 novembre 2021, (irrevocabile il 30 maggio2024), in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 18 marzo 2020.2.
artt. 81 cod. pen
Simone Rosario Matraxia, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 10797 del 23/02/2010, Riolfo
Sez. 1, n. 39704 del 07/11/2006
246373;Sez. 1, n. 39704 del 07/11/2006,Sez.
Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso
Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019
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Testo completo

a impugnata.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza presentatanell’interesse di Mohamed Ali Torkhani volta al riconoscimento della continuazione tra i reatioggetto della sentenza di condanna del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diPesaro del 23 febbraio 2021 (irrevocabile il 22 marzo 2022), in ordine ai reati di cui agli artt.628, 582 cod. pen., 4 L. 110 1975, commessi il 26 agosto 2020; e della sentenza dicondanna emessa dal Tribunale di Pesaro il 22 novembre 2021, (irrevocabile il 30 maggio2024), in ordine al reato di cui all’art. 648 cod. pen., commesso il 18 marzo 2020.2.

Propone ricorso per cassazione, Mohamed Ali Torkhani, per il tramite del difensore difiducia, avv. Simone Rosario Matraxia, deducendo la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà, la illogicità e la mancanza della motivazione inordine alla sussistenza degli elementi decisivi ai fini dell’applicazione della disciplina delreato continuato.Il ricorrente ha eccepito che il giudice dell’esecuzione, nel motivare il diniego, non hapreso in considerazione i numerosi elementi offerti dalla difesa sintomatici della sussistenzadi un medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, il medesimo ambitotemporale di commissione dei fatti di reato, lo strettissimo lasso di tempo intercorrente (circacinque mesi), le analoghe modalità della condotta, la documentata condizione ditossicodipendenza; egli, di contro, avrebbe valorizzato, in maniera del tutto illogica, lapresenza di più complici nella realizzazione di uno dei reati, omettendo di indicare le ragioniconcrete per cui non possa dirsi sussistente una ideazione unitaria.3.

Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamentocon rinvio dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Deve premettersi che in tema di reato continuato questa Corte, a seguito dellamodifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 49 del 2006, haaffermato che lo stato di tossicodipendenza, pur non comportando automaticamente ilriconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, può giustificarlo con riguardo ai reati chesiano collegati e dipendenti da tale stato, sempre che sussistano anche le altre condizioniindividuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione (Sez. 5, n. 10797 del23/02/2010, Riolfo, Rv. 246373;Sez. 1, n. 39704 del 07/11/2006,Sez. 1, n. 33518 del07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124 - 01)In continuità con tale indirizzo questa Corte ha poi affermato che viola l'obbligo dimotivazione su circostanza rilevante ai fini della decisione il giudice che ometta diconsiderare, o svaluti totalmente senza adeguata giustificazione, lo stato ditossicodipendenza del condannato, specificamente dedotto e corroborato da idoneadocumentazione” (Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 03/12/2019, (dep. 2020) Rv. 278187 – 01).2.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il giudice dell’esecuzione ha fondato il diniegodella disciplina della continuazione tra i reati di rapina aggravata in concorso e lesionipersonali e quello di ricettazione di un telefono cellulare considerando esclusivamente ladistanza temporale di circa cinque mesi tra le condotte e la commissione in concorso dipersone del reato di rapina aggravata, ritenendo insufficiente, a tal fine, la omogeneità delleviolazioni per affermare la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso.Nella valutazione complessiva degli elementi a disposizione, il Giudice dell’esecuzioneha però completamente omesso di prendere in considerazione lo stato di tossicodipendenzadel ricorrente, sussistente sin dal 2013 e debitamente documentato agli atti, contravvenendoai principi sopra enunciati.3.

Consegue da quanto evidenziato che il ragionamento sviluppato nell’ordinanzaimpugnata sconta una omissione la cui rilevanza è imposta dalla legge, ragione per cuil'ordinanza deve essere annullata con rinvio, per un nuovo giudizio, al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Pesaro, che, in piena libertà decisionale, dovrà tenere conto deirilievi motivazionali innanzi esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di PesaroCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO MONICA BONIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.