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Sentenza — n. 17238/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal order regarding conditional sentence revocation when new crime occurs within five years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17238/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale successfully appealed the Messina Court of Appeal's order refusing to revoke Annamaria Barca's conditional sentence due to a new crime. The court held that the five-year time limit for revocation applies regardless of whether the total sentence remains under two years. Consequently, the lower court's order was annulled and remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; The five-year period for revoking a conditional sentence applies even if the cumulative sentence remains under two years, as the 'safety' clause protects only cases where both original sentences were suspended.

Parole chiave

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conditional sentence revocation new crime within five years cumulative sentence limit Italian criminal procedure suspension of sentence revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
art. 168 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 49807 del 15/09/2023, Hurmuz
Sez. 1, n. 30001 del 05/06/2013, PM in proc. Sejdic
Sez. 1, n. 38515 del 07/11/2025, PG in proc. Clarioni
256407: conformi, più di recente,Sez. 1, n. 38515 del 07/11/2025, PG in proc. Clarioni, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 9294 del 31/01/2024, Garrafa
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Testo completo

cedimento a carico di:Barca Annamaria nata a TAORMINA il 16/03/1984avverso l'ordinanza del 16/09/2024 della Corte d'appello di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del Procuratore Generale, Pietro Molino, che ha chiesto l’accoglimentodel ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 16 settembre 2024 la Corte d’appello di Messina, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del pubblico ministero di revoca dellasospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione e 200 euro di multa concessa aAnna Maria Barca con sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale diMessina il 9 ottobre 2014, irrevocabile il 25 novembre 2014.L’istanza era stata presentata ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per la commissionedi ulteriore delitto ovvero contravvenzione della stessa indole, per cui è stata inflitta unapena detentiva (sentenza della Corte d'appello di Messina emessa il 3 aprile 2023, per reatocommesso nel 2018, per cui è stata inflitta la pena di 6 mesi e 15 giorni di reclusione).Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza rilevando che l'interessata potrebbegodere di una seconda sospensione condizionale, essendo la pena complessiva nei limiti deidue anni di reclusione.2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore generale diMessina, con unico motivo in cui deduce violazione di legge, in quanto, in presenza di unreato commesso nei cinque anni dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso la penasospesa, diventa irrilevante che il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri neilimiti massimi di due anni, poiché la valutazione di eventuale meritevolezza per la secondaconcessione del beneficio compete soltanto al giudice della cognizione.3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Pietro Molino, ha concluso perl’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è fondato.1.

Il principio di diritto su cui è fondato il ricorso è consolidato nella giurisprudenza dellaCorte, essendo stato affermato che “in tema di revoca della sospensione condizionale dellapena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condannanon sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne siainferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen.riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolosi riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso (Sez. 1, n. 49807 del15/09/2023, Hurmuz, Rv. 285459 – 01; già in precedenza nello stesso senso Sez. 1, n.30001 del 05/06/2013, PM in proc.

Sejdic, Rv. 256407: conformi, più di recente,Sez. 1, n. 38515 del 07/11/2025, PG in proc. Clarioni, n.m.; Sez. 1, n. 9294 del 31/01/2024,Garrafa, n.m.).Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono staterivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO FRANCESCO CENTOFANTI