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Sentenza — n. 17234/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against home detention order due to prior criminal history outweighing positive factors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17234/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging a Milan surveillance tribunal's order for home detention instead of therapeutic probation. The defense argued that prior criminal records and the distant sentence end date should not automatically preclude therapeutic release, citing positive behavioral indicators. The court ruled that the defendant's history of evading supervision and committing property crimes demonstrated current social danger, making the positive factors insufficient to justify probation.

Regesto Legislator

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Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990; The judge must balance subjective and objective prerequisites for therapeutic probation, and prior criminal records combined with a dangerous profile can outweigh positive behavioral factors to deny the measure.

Parole chiave

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therapeutic probation home detention social danger assessment prior criminal record surveillance tribunal recidivism risk probation denial trattamento residenziale delle dipendenze

Disposizioni normative citate

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Art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accoltol’istanza di differimento della pena presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXdisponendo il regime della detenzione domiciliare, anziché la misura dell’affidamentoterapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, Frattasio
Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino
(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv.
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Testo completo

ell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accoltol’istanza di differimento della pena presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXdisponendo il regime della detenzione domiciliare, anziché la misura dell’affidamentoterapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 19902.1. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione Ettore Ciarelli, per il tramite deldifensore di fiducia, avv. Mirko Oliveri, deducendo, con un unico articolato motivo, laviolazione di legge per la mancanza di motivazione in ordine all’istanza formulata ai sensidell’art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990.In particolare, la difesa deduce che il provvedimento impugnato, pur evidenziandoplurimi elementi positivi idonei a fondare l’accoglimento dell’istanza di affidamentoterapeutico ai sensi dell’art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 ha fondato il diniego unicamente sulrilievo che il condannato ha numerosi precedenti penali ed il fine pena è lontano.Il ricorrente evidenzia che la presenza di precedenti penali non può di per sé essere unelemento sfavorevole alla concessione dell’affidamento terapeutico, non solo perché si trattadi una misura che permette un migliore e più proficuo trattamento della condizione didipendenza, ma anche perché consente al condannato di attuare in concreto la finalitàrieducativa e di reinserimento sociale.Secondo la difesa il Tribunale avrebbe dovuto fornire una motivazione rafforzata inrelazione al caso concreto al fine di dar conto di elementi contrari alla concessione dellamisura non potendo attribuirsi rilievo, non solo ai precedenti penali, ma anche alla notevoledistanza del fine pena (previsto nell’anno 2031), mancando, peraltro, qualsiasi ragione percui tale lasso temporale possa assurgere e elemento rilevante.2.

Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore generale, Roberto Patscot, haconcluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Va in premessa evidenziato che in tema di affidamento in prova al servizio sociale,richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, overicorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dallacitata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa ilprobabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto dellapericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivoreinserimento sociale. (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 -01 Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 - 01).Si è altresì, affermato che l'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendoassicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannatotossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso, atteso che il programma terapeuticopostula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessacondizione di persona pericolosa. (Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665– 01: fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali per ilreato di associazione di tipo mafioso ed altri gravi reati, nonché dalle informative negativedella polizia giudiziaria in merito ai persistenti legami con un sodalizio criminale).3.

Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale di sorveglianzapur dando conto diplurime circostanze positive, quali la certificazione dello stato di tossicodipendenza,l’esistenza di un programma terapeutico e trattamentale dichiarato idoneo dal Ser. D, lasussistenza di un comportamento corretto e rispettoso delle prescrizioni tanto da averbeneficiato della liberazione anticipata, ha negato il beneficio motivando l'attuale pericolositàsociale del ricorrente che impedisce di formulare una prognosi favorevole, sul rilievo deinumerosi precedenti penali e degli amplissimi margini di libertà connessi alla misura.Il Tribunale di sorveglianza ha, infatti, evidenziato che il ricorrente sta scontando lapena, non solo per reati contro il patrimonio, ma anche per reiterate violazioni della misuradella sorveglianza speciale e per più reati di evasione dalla detenzione domiciliare.Pertanto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, il Tribunale ha valutatonegativamente la posizione del ricorrente che si è reso responsabile in passato di numerosecondotte trasgressive delle decisioni dell’Autorità giudiziaria.

Di conseguenza, i pur valutatielementi positivi sono stati coerentemente considerati recessivi rispetto alla valutazione dellasussistenza del pericolo di recidiva, e idonei a giustificare il differimento della pena nellaforma della detenzione domiciliare, potendo il ricorrente richiedere ogni ulterioreautorizzazione necessaria per la prosecuzione del programma terapeutico.4. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA GRIECO MONICA BONIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.