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Sentenza — n. 17219/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls accessory penalty duration for public office ban due to error in calculating base sentence under continuation rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17219/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Antonino Russo inadmissible while annulling the appellate court's decision regarding Alessandro Leone's accessory penalty. The court found that the appellate judge incorrectly used the total combined sentence for multiple continued crimes instead of the base sentence for the most serious crime when determining the duration of the public office ban. Consequently, the permanent ban was replaced with a temporary one, and other inapplicable penalties were cancelled.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.; Art. 620 c.p.p.; Art. 621 c.p.p.: In cases of continued crimes, the accessory penalty must be calculated based on the base sentence of the most serious crime, not the total combined sentence, requiring annulment if the wrong basis was used.

Parole chiave

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continued crimes accessory penalty public office ban base sentence calculation appellate error annulment without remittal procedural law mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del 28 gennaio 2025 del G.U.P.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Giuseppe Orlando, ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
Non averlo fatto comporta che essa è incorsa in un errore di diritto emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett.
Art. 621 cod. proc. pen.
Art. 32, terzo comma cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, alla declaratoria di integrale inammissibilità del ricorso di Antonino Russo consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Risultano, di contro, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 442 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
(Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv.
Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta
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Testo completo

ato a Catania il 18/07/1984 LEONE Alessandro, nato a Catania il 26 agosto 1982 avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di Appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania limitatamente alla determinazione della durata dell'interdizione applicata nei confronti del Leone, con rigetto nel resto. Letta la comparsa conclusionale con la quale il difensore delle parti civili, Angela ed Angelo Maria Minnella, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili in essa assunte con richiesta di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

RITENUTO IN FATTO

11. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del 28 gennaio 2025 del G.U.P. del Tribunale di Catania, ha rideterminato, su accordo delle parti, la pena inflitta ad Antonino Russo ed Alessandro Leone, fissandola, per il primo, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione ai delitti di incendio aggravato e di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di congegni micidiali compiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica e, per il secondo, nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione ai delitti di incendio aggravato e di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di congegni micidiali compiutamente descritti ai capi 1), 2), 4) e 5) della rubrica.

2. Antonino Russo propone, con l'assistenza dell'avv. Salvatore Centorbi, ricorso per cassazione con il quale lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena. Il difensore lamenta che la Corte non ha preso in debita considerazione i rilievi difensivi illustrati nell'atto di appello e sulla scorta dei quali l'imputato poteva essere reputato meritevole di una rideterminazione della pena in senso più favorevole. Censura, in particolare, come sia stata omessa ogni valutazione sul comportamento processuale del Russo. Contesta, pertanto, che la sentenza impugnata si sia limitata a modificare le statuizioni in punto di pena assunte nel corpo della pronuncia di primo grado ricorrendo ad un apparato argomentativo carente e, come tale, passibile di contestazione critica nella sede di legittimità.

3. Alessandro Leone propone, con l'assistenza dell'avv. Giuseppe Orlando, ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. Il difensore contesta che la Corte territoriale ha offerto un apparato motivazionale insufficiente quanto alle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti ed ha comunque errato nel non revocare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta in primo grado al Leone, e la sua sostituzione con quella temporanea, a seguito dell'intervenuta rideterminazione della pena («non superiore ad anni cinque di reclusione)».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Antonino Russo ed il primo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse di Alessandro Leone risultano manifestamente infondati. Va ribadito, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo, come in tema di concordato in appello il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa 2ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo ove con esso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice.

Risultano, di contro, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, alla presenza di vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Sulla scorta di ciò, le doglianze formulate dai difensori dei due ricorrenti afferenti l'inadeguatezza della motivazione cui la Corte territoriale è ricorsa per valutare la congruità della pena concordata si atteggiano all'evidenza irricevibili nella presente sede di legittimità.

2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di Alessandro Leone. Nel rideterminare per quest'ultimo la pena in coerenza all'indicazione offerta dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte ha, anzitutto, individuato il reato più grave in quello di cui al capo 2) della rubrica, ha per esso determinato la sanzione nella misura di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 10.500,00 di multa, ha poi apportato sulla stessa aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., fino a giungere alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, che ha, una prima volta, ridotto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sino a giungere alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, e che ha poi ulteriormente ridotto di un terzo, ex art. 442 cod. proc. pen., sì da pervenire alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.

Ha, per il resto, confermato la sentenza di primo grado e ciò anche nella parte in cui aveva dichiarato Alessandro Leone interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena. Quest'ultima determinazione appare, però, erronea. Va infatti ricordato come, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03).

3La pena cui la

Corte territoriale catanese avrebbe dovuto fare riferimento per valutare la conferma o la riforma della pronuncia di primo grado in merito all'applicazione delle pene accessorie alla principale non è, allora, quella finale di anni cinque di reclusione, oltre la multa, oggetto del concordato, bensì la pena, inferiore ad anni cinque ma superiore ad anni tre, determinata in relazione al più grave dei reati reputati avvinti dal vincolo della continuazione. Preso atto di ciò, la Corte era tenuta alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non era stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv 278806-01).

Non averlo fatto comporta che essa è incorsa in un errore di diritto emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen. con conseguente rideterminazione, ad opera di questa Corte, della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta ad Alessandro Leone nella misura legale di anni cinque e conseguente cancellazione delle ulteriori pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale che, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, cod. proc. pen. può essere applicata solo ove la pena detentiva principale sia non inferiore ai cinque anni di reclusione.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, alla declaratoria di integrale inammissibilità del ricorso di Antonino Russo consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il Russo deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, Angelo Maria Minnella ed Angela Minnella, come liquidate in dispositivo.

P P.Q.Mpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, Russo Antonino alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Angelo Maria Minnella e Angela Minnella che liquida in complessivi euro 2.334,80, oltre accessori di legge. Così è deciso, 02/04/2026 Il Con gliere estensore Il Presidente M Giacomo Rocchi CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Mn312. • ; cv;V:31 i 3 MAG,...2B26.... IL FUNZIONAO GRiDiZ!,A,R2 0- 1 LFUNZION. Ii T.

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