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Sentenza — n. 17217/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of abbreviated trial mitigation request in execution proceedings. Appeal rejected as request was late and de plano ruling was valid.

Numero d'incarto Sentenza — n. 17217/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Maila Conti's appeal against an appellate court order declaring her request for abbreviated trial mitigation inadmissible. The appellant argued the order was invalid because it was issued de plano without contradictory proceedings, violating procedural rules. The court ruled the request was untimely and the de plano decision was legally permissible under the specific circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 178, 179 cod. proc. pen.: A de plano inadmissibility decree is valid when the request lacks statutory requirements without needing cognitive investigation or discretionary evaluation.

Parole chiave

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execution proceedings abbreviated trial mitigation reduction de plano ruling procedural nullity manifestly unfounded contradictory hearing procedura semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, de plano, l'istanza presentata da Maila Conti, finalizzata a ottenere l'applicazione in sede esecutiva della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442, comma 2, cod.
Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Occorre premettere che il modello procedinnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod.
Art. 178, 179 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Occorre premettere che il modello procedinnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023
Tale questione censoria, peraltro, era stata prospettata dalla condannata nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 5 luglio 2023, che l'aveva respinta (Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023, C., Rv.
Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso
pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv.
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Testo completo

a Milano il 15/10/1967 avverso l'ordinanza emessa il 16/10/2025 dalla Corte di assise di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Lucia Odello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. rRITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa 1'11 novembre 2025 la Corte di assise di appello di Bologna, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile, de plano, l'istanza presentata da Maila Conti, finalizzata a ottenere l'applicazione in sede esecutiva della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla sentenza emessa dalla stessa Corte il 7 aprile 2022, divenuta irrevocabile il 5 luglio 2023.

La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Giudice dell'esecuzione sull'assunto che, nel giudizio di appello, la condannata non aveva formulato tempestiva richiesta di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, precludendosi una tale possibilità nel processo esecutivo. Tale questione censoria, peraltro, era stata prospettata dalla condannata nel giudizio di legittimità conclusosi con la sentenza emessa dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 5 luglio 2023, che l'aveva respinta (Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023, C., Rv. 285771 - 01).

2. Avverso questa ordinanza Maila Conti, a mezzo dell'avv. Angela Colucci, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un unico motivo di ricorso. Con tale doglianza si deduceva la violazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 179 e 666, comma 2, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame era stata adottata de plano, al di fuori delle ipotesi in cui è consentita l'adozione di una tale pronuncia, non potendo ritenersi incontroverso il tema processuale sollevato dalla ricorrente con riferimento all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato formulata nel giudizio di cognizione e riproposta nel processo esecutivo, che doveva essere esaminata nel contraddittorio tra le parti processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Maila Conti è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

2. Occorre premettere che il modello procedinnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione 2delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice. Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell'incidente di esecuzione, rilevante in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l'emissione di un decreto reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]» ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...]».

Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di applicazione, in sede esecutiva, della diminuente per il rito abbreviato di cui all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. presentata da Malia Conti veniva pronunciata dalla Corte di assise di appello di Bologna Tribunale di sorveglianza di Roma, de plano, in presenza delle condizioni prescritte dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. La ricorrente, infatti, aveva presentato tardivamente la sua richiesta, non avendo depositata l'istanza di applicazione della diminuente per il rito abbreviato nel giudizio di cognizione conclusosi con il respingimento del suo ricorso, pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, il 5 luglio 2023.

A conferma di quanto si sta affermando, si consideri che, a conclusione di questo giudizio di legittimità, nel quale MaihConti aveva avanzato analoga richiesta, che veniva respinta, veniva affermato il principio di diritto, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «In tema di riti speciali, l'imputato che, tratto a giudizio per rispondere di un delitto punito con la pena dell'ergastolo, riporti condanna per il medesimo fatto giuridicamente riqualificato in un delitto punito con la pena della reclusione, ha diritto alla riduzione della pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. solo nel caso in cui abbia presentato, nei termini previsti dalla legge, richiesta di accesso al rito abbreviato prospettando la necessità della riqualificazione dei fatti» (Sez. 5, n. 39774 del 05/07/2023, C., cit.).

Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione, quindi, appare rispettoso del modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando 3l'istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).

4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ritenere inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Maila Conti, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Aleancro Centonze Filippo Casa CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Erm;L- t.t 3 a 13 Depos. . • oggi Rorn,g, i 13 MAG. 2026 IL FUNZIONAFO GIUDIZIARIO IL FLTNZIO CrILDIZIARIO 4