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Ordinanza — n. 17207/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the filing lawyer was not registered on the Supreme Court's special roster.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17207/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the submitting lawyer, Simona Benedetto, was not registered on the Court's special roster. Although the lower court convicted Francesco Cardacino of offenses under the 1975 Law and the Penal Code, the appeal lacked a qualified legal representative. The Court ruled that the absence of a registered defender renders the procedural act void and the appeal inadmissible under the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if filed by a lawyer not enrolled in the Supreme Court's special roster, as the lack of a qualified representative invalidates the procedural act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special lawyer roster unqualified legal representative Code of Criminal Procedure procedural defect motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Simona Benedetto, risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen., per l'assorbente ragione che il proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione.Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art.
art. 697 cod. pen
110 del 1975; art. 697 cod. pen.), con confisca di quanto in sequestro.
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Testo completo

da: Cardacino Francesco nato a FORENZA il 08/01/1958 avverso la sentenza del 15/01/2026 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere B. Calaselice; non dato avviso alle parti

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con la sentenza impugnata, il Tribunale di Potenza ha condannato, all'esito di rito abbreviato, Francesco Cardacino alla pena di euro 400 di ammenda in relazione ai reati di cui ai capi a) e b) della rubrica (artt. 20, comma 1 e 2, legge n. 110 del 1975; art. 697 cod. pen.), con confisca di quanto in sequestro. Considerato che l'impugnazione proposta (diretta ad ottenere l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste con riferimento al capo a - primo motivo; l'assoluzione per particolare tenuità del fatto in relazione al reato di cui al capo b -- secondo motivo; la declaratoria di illegittimità della confisca delle armi detenute legalmente dall'imputato, rilevato il contrasto tra motivazione e dispositivo - terzo motivo), qualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione, proviene da difensore, Avv.

Simona Benedetto, risultato non abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte e che, quindi, questa deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., per l'assorbente ragione che il proponente non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, al momento della presentazione dell'impugnazione.Rilevato, infatti, che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale con vizio originario dell'atto, mancanza, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e che osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione.

Ritenuto che ne discende l'inammissibilità del ricorso che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017) cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice f Filippo Ca -ta( CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima ,luir,!)e 7nte.Depositit::,, in :..:,.; .., ,...ii 2 oggi ROIM7,, lì 1 3 MAG, 2026 IL FUNZIONAI DIZIARIO LL FUNZtO "DTZT.ARIO f1 \ t V(