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Sentenza — n. 16885/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding lack of criminal programming for mafia association continuation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16885/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Gaetano Pellegrino's appeal against the execution judge's refusal to apply the crime continuation rule under Article 416-bis of the Penal Code. The appellant argued that his participation in the mafia clan continued after the first crime, implying a unified criminal plan for the extortion. The court held that the specific extortion act was not positively proven to be part of the original criminal program at the time of the first offense, as it arose from a specific event (the construction site opening) occurring years later.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; The crime continuation between mafia association participation and a final crime requires positive proof that the final crime was programmed in its essential lines at the time of the first crime, excluding extemporaneous acts.

Parole chiave

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crime continuation mafia association criminal programming Art. 416-bis unified criminal plan penalità di mora sanzioni penali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
sentenza del Tribunale di Catania del 21 maggio 2018, per reato di cui all’art. 416-biscod.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 629 cod.pen
sentenza del Tribunale di Catania del 16 aprile 2014, per reato di cui all’art. 629 cod.pen.
art 416-bis cod. pen
sentenza del Tribunale di Catania del 21 maggio 2018, per reato di cui all’art. 416-biscod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013, Corigliano
Sez. 1, n. 785 del 06/02/1996, De Santis
Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, Moro
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Testo completo

orte d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;lette le conclusioni del Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, che ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.Ritenuto in fatto1. Con ordinanza del 19 febbraio 2025 la Corte d’appello di Catania, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di Gaetano Pellegrino di applicazione delladisciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emessenei suoi confronti:1. sentenza del Tribunale di Catania del 21 maggio 2018, per reato di cui all’art. 416-biscod. pen. commesso dal novembre 2010 fino a febbraio 2012;2. sentenza del Tribunale di Catania del 16 aprile 2014, per reato di cui all’art. 629 cod.pen. commesso il 14 gennaio 2014.In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vifossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati,evidenziando, in particolare, che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’unodall’altro, che nella condanna per il reato di cui all'art 416-bis cod. pen. non risulta chel’autore del reato avesse il ruolo di svolgere estorsioni per conto del clan, che l'estorsione dicui alla sentenza n. 2 non vede neanche la contestazione della aggravante mafiosa, e non sipuò escludere che si tratti di una vicenda privata;

è arduo, in definitiva, ritenere che il reatofosse stato programmato dall'inizio trattandosi di un episodio criminoso contingente.2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramitedel difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione peressere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fossedesumibile dal compendio istruttorio acquisito nel processo per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen., da cui risulta che la partecipazione al clan del ricorrente continuò anche dopo ilfebbraio 2012, come da dichiarazioni convergenti dei pentiti; la stessa vicendadell'estorsione è una messa a posto di un cantiere, ovvero un reato commesso con tipichemodalità mafiose e nell'interesse della cosca; la mancanza dell'aggravante si spiega col fattoche all'epoca sia il ricorrente che il suo correo non erano stati ancora condannati per lapartecipazione all'associazione.3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Giovanni Bertolini, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Con memoria scritta il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Rapisarda, ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il ricorso deduce che l’ordinanza sarebbe illegittima perché, pur se apparentementele date di commissione dei reati non sono sovrapponibili, però la partecipazione delricorrente all’associazione mafiosa proseguì anche dopo il febbraio 2012, come dadichiarazioni convergenti dei pentiti.L’argomento è infondato, perché inconferente rispetto alla valutazione sulla sussistenzao meno di un unico disegno criminoso per il quale ciò che è rilevante è il momento iniziale diadesione al clan, perché è in quel momento che deve essere presente già la volizionecriminale - sia pure nelle sue linee essenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo,Rv. 270074) - del secondo reato.Tra l’inizio della partecipazione al clan e l’estorsione intercorrono più di tre anni, per cuinon è manifestamente illogica la motivazione dell’ordinanza impugnata che ha ritenuto chein quella data non potesse esser già sorta la volizione criminale del secondo reato; ciò, amaggior ragione, nel caso in esame, in cui l’estorsione si è risolta nella “messa a posto” diun cantiere, ovvero di una attività lavorativa, su cui l’organizzazione criminale ha preteso diottenere una parte dei guadagni, che tre anni prima, all’ingresso del ricorrentenell’associazione, neanche si poteva sapere che sarebbe stata impiantata.Il ricorso deduce che l’estorsione è stata commessa con modalità mafiose enell’interesse della cosca, ma l’argomento è infondato, perché in contrasto con lagiurisprudenza di legittimità che esclude che un reato-fine commesso nell’ambito di unaassociazione a delinquere sia necessariamente sorretto da volizione unitaria con lapartecipazione alla stessa (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430:

èipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reatifine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano statiprogrammati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. Inmotivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione deireati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta diautomatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficiosanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi incontinuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.; nello stesso senso Sez. 1, n.40318 del 04/07/2013, Corigliano, Rv. 257253).Il programma criminoso, ideato ed elaborato nelle sue linee essenziali (Sez. 1, n. 785del 06/02/1996, De Santis, Rv. 203987), di cui costituirebbe attuazione il reato-fine, infatti,deve essere positivamente e rigorosamente provato (Sez. 1, n. 5618 del 21/12/1993, dep. 1994, Moro, Rv. 196545), e non ricomprende i reati estemporanei che nascono per effetto diun avvenimento specifico che li precede, come, nel caso in esame, quello di estorsione natoper effetto dell’apertura del cantiere.Ad opinare diversamente, infatti, si finirebbe per far dipendere la sussistenza o menodella continuazione tra associazione criminosa e reato-fine dalla tipologia del reato-fine, incontrasto con la sistematica della giurisprudenza di legittimità che ritiene che l’unico disegnocriminoso possa sussistere soltanto quando lo specifico reato commesso per secondo, enon un mero comportamento criminale di una certa tipologia, sia stato programmato “nellesue linee essenziali” (v. sempre sentenza Gargiulo) al momento di commissione del primo.2.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE RUSSO GIACOMO ROCCHI