Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific proof regarding detention timing under unconstitutional article.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared Mario Mignolo's cassation appeal inadmissible for failing to meet specific evidentiary requirements. Mignolo argued that a Constitutional Court ruling required a re-evaluation of his social danger after his detention, which should have voided the conviction for violating his residence obligation. The court rejected this because Mignolo did not prove his detention occurred after the surveillance measure was issued and subsequently suspended, as required by the unconstitutional provision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159/2011; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the appellant fails to prove the specific sequence of suspension and reinstatement of the surveillance measure following detention, rather than merely alleging concurrent detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
osto da Mignolo Mario, nato a Cosenza il 27/03/1990 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 03/04/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o, in alternativa, l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2023 il Tribunale di Cosenza giudicava Mario Mignolo colpevole del reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, condannando l'imputato alla pena di quattro mesi di arresto. L'imputato, inoltre, veniva condannato alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali.
2. Con sentenza emessa il 3 aprile 2025 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da Mario Mignolo, confermava la decisione appellata e condannava l'imputato al pagamento delle ulteriori spese processuali.
3. I fatti di reato, accertati a Mangione nelle date del 5, dell'8 e del 10 marzo 2024, nella loro consistenza materiale, devono ritenersi incontroversi e non sono contestati da Mario Mignolo. Gli accadimenti criminosi, in particolare, riguardano le violazioni della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Cellara, applicata a Mario Mignolo con decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 12 ottobre 2020, che venivano accertate dai Carabinieri della Stazione di Mangione nelle date contestate. L'imputato, infatti, si limita a censurare il provvedimento impugnato esclusivamente sotto il profilo della configurazione del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
2. Avverso la sentenza impugnata Mario Mignolo, a mezzo dell'avv. Andrea Napoleone Sarro, deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente all'omessa caducazione imposta dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza 17 ottobre 2024, n. 162, che prescrive la rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato a seguito di uno stato di detenzione intervenuto durante l'esecuzione della misura di prevenzione personale. Tale rivalutazione, infatti, costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione personale applicata, che impone una valutazione aggiornata della pericolosità sociale dell'imputato, dalla quale derivava l'impossibilità di configurare il reato di cui art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 contestato a 2Mario Mignolo, che veniva sottoposto alla misura di sorveglianza il 26 ottobre 2020, durante un periodo in cui era detenuto. Le considerazioni esposte imponevano dell'annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Mario Mignolo è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.e-lee 2. Osserva il Collegio che i fatti di reato contestati a Mario Mignolo, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, ancorché non contestati nella loro consistenza materiale, non sono rivalutabili, atteso che, nel caso di specie, la sentenza impugnata possiede una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa ed è saldamente ancorata alle emergenze processuali, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 - 01;
Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). La Corte di appello di Catanzaro, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti eseguiti dai Carabinieri della Stazione di Mangione, nelle date del 5, dell'8 e del 10 marzo 2024, nella loro consistenza materiale, risulta univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di Mario Migniolo, con riferimento all'ipotesi di reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
3. Ribadita l'univocità del compendio probatorio acquisito nei confronti di Mario Mignolo, occorre soffermarsi sul profilo censorio relativo all'omessa valutazione delle conseguenze della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2024, che impone la rivalutazione della pericolosità sociale in presenza di uno stato detentivo intervenuto durante l'esecuzione della misura di prevenzione personale. Deve, in proposito, evidenziarsi che può ritenersi pacifico che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità richiamata, la rivalutazione della pericolosità sociale dell'imputato costituisce una condizione di efficacia della misura di prevenzione personale applicata, dalla quale deriva l'impossibilità di contestare il reato di cui art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 laddove l'agente venga sottoposto alla misura di sorveglianza, durante un periodo di detenzione. 3Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 14346 del 08/01/2025, Pizzimenti, Rv. 287880 - 01, che sembra attagliarsi perfettamente al caso di specie, secondo cui:
«In tema di misure di prevenzione, il ripristino della misura sospesa per la sopravvenuta detenzione del sorvegliato presuppone, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, che attualità e persistenza della pericolosità sociale siano rivalutate anche nel caso in cui la detenzione si sia protratta per meno di due anni, sicché, quando non vi si provveda, la mancanza di una condizione di efficacia della misura di prevenzione preclude la configurabilità, a carico di colui che ne abbia violato le prescrizioni, del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159».
In altri termini, in conseguenza della rimozione dalla disposizione censurata, dell'inciso «se esso si è protratto per almeno due anni», riferito allo stato di detenzione, il tribunale, alla luce di quanto affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, è tenuto a verificare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, con le modalità prescritte dall'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011. Ne consegue che, fino al compimento di rivalutazione, la misura di prevenzione personale precedentemente disposta, dovrà considerarsi ancora sospesa e le prescrizioni imposte con il provvedimento applicativo non potranno avere effetto nei confronti del prevenuto.
Deve, tuttavia, evidenziarsi che, ferma restando la validità di tale opzione ermeneutica, che occorre ribadire ulteriormente, l'imputato che invoca l'applicazione dei principi della sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, in relazione a una misura di sorveglianza speciale applicata nei suoi confronti, non può limitarsi ad affermare di essere stato detenuto in epoca concomitante all'irrogazione della stessa misura. La declaratoria di incostituzionalità dell'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, infatti, rileva nella sola misura in cui l'agente fornisca la dimostrazione che la misura di sorveglianza, dopo essere stata irrogata, sia stata, dapprima, sospesa, in conseguenza della sua detenzione, e, successivamente, ripristinata dopo la sua scarcerazione.
Nel caso di specie, dunque, Mario Mignolo non poteva limitarsi a invocare genericamente l'applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 162 del 2024, in conseguenza della sua detenzione, ma avrebbe dovuto fornire la prova di essere nelle condizioni prescritte dal rivisitato art. 14, connma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011, dimostrando di essere stato detenuto dopo l'applicazione della misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno che gli era stata irrogata con decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro il 12 ottobre 2020. 4A fronte di tali obblighi di allegazione, il ricorrente si limitava ad allegare il verbale di sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, datato 10 agosto 2021, senza fornire alcuna indicazione, neppure per relationem, sul periodo di detenzione patito e sulla sua rilevanza, ai fini della rivalutazione del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, imposta dall'art. 14, comma 2 -ter, d.lgs. n. 159 del 2011.
Ne discende che, relativamente al profilo censorio dedotto, la doglianza risulta prospettata nell'interesse di Mario Mignolo in palese violazione del principio di specificità dell'atto di impugnazione, così come, da tempo, canonizzato dalla giurisprudenza di legittimità consolidata (tra le altre, Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Centofanti, Rv. 280384 - 01; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053 - 01; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601 - 01; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723 - 01). l Per queste ragioni, il ricorso proposto da Mario Mignolo deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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