Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding sentence calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to consider more favorable prior execution orders when calculating the sentence end date. The court rejected this, noting the lower court correctly accounted for all prior deductions and benefits within a single, coherent execution path without duplicating advantages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the lower court has correctly calculated the sentence end date by considering all prior execution orders and benefits within a single execution path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a Pescara il 17/04/1973 avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia 1'01/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'i ottobre 2025 la Corte di appello di Perugia, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da Giulio Di Pietro, finalizzato a ottenere la rideterminazione del fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, che era stato individuato nella data del 13 febbraio 2036.
Il respingimento dell'istanza presentata da Giulio Di Pietro veniva giustificato dalla Corte di appello di Perugia sull'assunto che, nel caso di specie, non occorreva procedere alla rideterminazione della pena relativa al decreto di cumulo emesso dal Pubblico Ministero il 13 febbraio 2036, che aveva tenuto conto correttamente sia dei provvedimenti precedentemente emessi nei confronti del ricorrente, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., sia delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno.
2. Avverso questa ordinanza Giulio Di Pietro, a mezzo dell'avv. Amelia Rossella Serra, proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva, con cui deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 130 cod. proc. pen. Si deduceva, in proposito, che la Corte di appello di Perugia, nel respingere l'istanza presentata da Giulio Di Pietro, aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, che avrebbero dovuto essere collocati all'interno di un percorso esecutivo che tenesse conto della necessità di procedere a una nuova contabilizzazione delle frazioni detentive fungibili. La rivalutazione complessiva delle frazioni detentive presofferte patite dal ricorrente, infatti, avrebbe comportato una diversa individuazione del fine pena controverso, che doveva essere indicato nella data del 2 luglio 2034 e non in quella del 13 febbraio 2036. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da Giulio Di Pietro è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.
22. Osserva il Collegio che l'incidente di esecuzione presentato da Giulio Di Pietro, che veniva impropriamente qualificato come istanza di correzione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025, proposto ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., veniva respinto dalla Corte di appello di Perugia sulla base di un'analitica ricognizione dei provvedimenti esecutivi precedentemente emessi nei confronti del ricorrente e delle detrazioni di pena spettanti al condannato a titolo di liberazione anticipata e di risarcimento del danno.
Il Giudice dell'esecuzione, invero, calcolava la pena complessiva che doveva essere eseguita nei confronti di Giulio Di Pietro sulla base dei provvedimenti di esecuzione precedentemente adottati nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., alla luce dei quali operava le detrazioni di pena, imposte dall'art. 657 cod. proc. pen, determinando il fine pena nella data del 13 febbraio 2036, nell'individuare la quale teneva conto di 720 giorni, computati a titolo di liberazione anticipata, e di 16 giorni, computati a titolo di risarcimento del danno.
In questa cornice, occorre evidenziare che la Corte di appello di Perugia anzitutto teneva conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 mesi e 20 giorni, precedentemente scontata da Giulio Di Pietro. Si teneva, inoltre, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, richiamato a pagina 3 dell'ordinanza impugnata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 1 anno e 4 mesi, precedentemente scontata da Giulio Di Pietro.
Si teneva, infine, conto della detrazione di pena eseguita nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di L'Aquila, richiamato nelle pagine 3 e 4 della decisione censurata, con cui era stata detratta la frazione detentiva di 6 anni e 2 mesi, precedentemente scontata da Giulio Di Pietro. Sulla scorta di questa ricostruzione della posizione esecutiva di Giulio Di Pietro, la Corte di appello di Perugia, tenuto conto dei provvedimenti esecutivi sopra richiamati, individuava il fine pena relativo al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Perugia il 27 giugno 2025 nella data, correttamente calcolata dal Pubblico ministero, del 13 febbraio 2036. 3Occorre, pertanto, ribadire che appare destituito di fondamento l'assunto secondo cui il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di considerare i provvedimenti esecutivi più favorevoli per il condannato, essendo incontroverso che l'ordinanza impugnata non negava l'esistenza dei cumuli precedenti, sopra richiamati, ma li collocava all'interno di un differente percorso esecutivo, dando conto delle frazioni detentive che erano state computate e delle ragioni che non consentivano la detrazione invocata nell'interesse del ricorrente.
Ne discende che le censure prospettate nell'interesse di Giulio Di Pietro non attingono il procedimento di calcolo adottato dalla Corte di appello di Perugia nel provvedimento del 17 giugno 2025, ma si limitano a contestarne l'esito finale sulla base di un conteggio alternativo, che presuppone una inammissibile duplicazione di benefici, negata sulla base di un percorso argomentativo congruo e pienamente rispettoso delle emergenze processuali.
3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giulio Di Pietro deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M