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Sentenza — n. 16711/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls execution judge's de plano revocation order due to lack of adversarial proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16711/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Isernia Tribunal's order revoking a previous nullity declaration because it was issued without an adversarial hearing. The appellant argued the judge violated procedural rules by deciding de plano on a matter requiring party participation. The court ruled that since the request involved re-evaluating legal prerequisites rather than being manifestly unfounded, a hearing was mandatory, rendering the de plano decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 178, 179 cod. proc. pen.: A de plano decision by the execution judge on a revocation request is null if it involves discretionary re-evaluation rather than manifestly unfounded grounds, violating the right to adversarial proceedings.

Parole chiave

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execution proceedings de plano decision adversarial proceedings procedural nullity revocation of nullity manifestly unfounded judicial discretion ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Occorre premettere che il modello procedirnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod.
Art. 178, cod. proc. pen.
Art. 179, cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Occorre premettere che il modello procedirnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714
pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).
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Testo completo

osto da Di Silvio Iolanda, nata a Todi il 04/11/1973 avverso l'ordinanza emessa il 12/11/2025 dal Tribunale di Isernia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Elena Gamberini, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. tRITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di Isernia, su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, diell'ahava disponeva la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di Iolanda Di Silvio il 5 dicembre 2024, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

2. Avverso questa ordinanza"lIolanda Di Silvio, a mezzo dell'avv. Cristiano Conte, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che era stato deliberato de plano, al di fuori delle ipotesi che consentono al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi senza il contraddittorio delle parti processuali, non potendo ritenersi la questione prospettata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., connotata da manifesta infondatezza. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Iolanda Di Silvio è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Occorre premettere che il modello procedirnentale prefigurato per il processo penale di esecuzione è delineato dall'art. 666 cod. proc. pen., che prevede la celebrazione di un'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti, per dare modo alle stesse di interloquire, in contraddittorio, davanti al giudice. Tuttavia, è prevista una deroga alla regola generale, con la possibilità di un epilogo decisorio anticipato dell'incidente di esecuzione, rilevante in termini d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante l'emissione di un decreto reso con procedura de plano, in assenza di contraddittorio, quando l'istanza «costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata [...]» ovvero sia «manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge [...]».

Ne discende che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dai casi espressamente previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da 2nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, deve osservarsi che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la revoca dell'ordinanza emessa il 10 novembre 2025, disposta dal Tribunale di Isernia su segnalazione della Procura della Repubblica di Isernia, veniva pronunciata, senza la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non potendo ritenersi ictu ()cui/ incontroversa la questione oggetto di vaglio. Tale questione processuale, in particolare, riguardava la revoca dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Isernia il 10 novembre 2025, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di Iolanda Di Silvio il 5 dicembre 2024.

Il percorso processuale seguito dal Giudice dell'esecuzione, quindi, appare in contrasto con il modello procedimentale descritto nel paragrafo precedente, nel rispetto del quale il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., solo quando l'istanza manchi dei requisiti affermati dalla legge e la presa di atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali, come affermato da questa Corte, in un illuminante arresto giurisprudenziale, secondo cui «il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso "de plano", ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali» (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01).

Ne è dubitabile che, nel caso di specie, il Tribunale di Isernia ha compiuto un vaglio connotato da discrezionalità, rivalutando i presupposti che avevano legittimato il Tribunale di Isernia ad adottare, il 10 novembre 2025, il provvedimento revocato, con cui era stata dichiarata la nullità della sentenza irrevocabile deliberata dallo stesso Tribunale nei confronti di Iolanda Di Silvio il 5 dicembre 2024. Ne discende che, nel caso di specie, si è verificata una nullità assoluta, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., attinente all'instaurazione del contraddittorio tra le parti processuali, che determina la nullità del giudizio e del provvedimento oggetto d'impugnazione.

34. Per queste ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Isernia, affinché provveda a un nuovo giudizio, conformandosi ai principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M