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Sentenza — n. 16698/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal order for improper calculation of combined sentence due to failure to apply transitive continuity principle.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16698/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Messina Court of Appeal's order regarding the calculation of a combined sentence for Francesco Turiano. The defendant argued the court failed to explicitly justify the six-month increase, contradicting established interpretive canons. The court ruled that the appeal order was fundamentally flawed because it did not apply the transitive property of criminal continuity, requiring a unified determination of the most severe penalty across all connected crimes.

Regesto Legislator

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Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.; The identity of a criminal design binds all constituent crimes in a series, necessitating a unified sentencing calculation based on the most severe penalty among them, with the transitive property of continuity requiring all linked offenses to be treated symmetrically.

Parole chiave

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criminal continuity transitive property combined sentence most severe penalty sentencing calculation criminal design appellate order annulment altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Luisa Renzo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 violazione dell'art.
art. 1336 cod. pen
b) il reato di cui all'art. 1336 cod. pen., commesso il 3 giugno 2013, per il quale è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina irrevocabile 18 luglio 2018.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Luisa Renzo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv.
Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo
283745-01, Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv.
Sez. U, n 7029 del 28/09/2023, Giampà
C. cost. 9 luglio 2013, n. 183
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Testo completo

osto da TURIANO Francesco, nato a Messina il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 14/07/2025 della Corte di appello di Messina; udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Messina per nuovo esame

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2025 pronunciata nel proc. n. 108/25 R. S.I.G.E, la Corte di appello di Messina, quale Giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata nell'interesse del condannato Francesco Turiano volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra:

a) i reati di cui agli artt. 337, 585, 635 cod. pen. e 75 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 15, commessi il 20 giugno 2013, per i quali il predetto è stato condannato alla pena di anno uno e mesi otto di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 28 febbraio 2014, irrevocabile il 12 novembre 2014;

b) il reato di cui all'art. 1336 cod. pen., commesso il 3 giugno 2013, per il quale è stato condannato alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina irrevocabile 18 luglio 2018. La Corte ha premesso che, con ordinanza del 16 marzo 2020, la Corte di appello di Reggio Calabria aveva già riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i delitti di cui alla sentenza sub a) con:

c) i reati di cui agli artt. 9 legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e 116, comma 13, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, commessi in Messina il 6 aprile 2009, per i quali il Turiano è stato condannato alla pena di anno uno e mesi due di reclusione con sentenza della Corte di appello di Messina del 24 febbraio 2010, irrevocabile il 10 luglio 2010 e d) i reati di cui agli artt. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011 e 337 cod. pen, commessi in Messina il 10 dicembre 2012, per i quali il predetto ha concordato l'applicazione della pena nella misura di mesi nove di reclusione con sentenza del Tribunale di Messina del 21 dicembre 2012, irrevocabile il 21 novembre 2013.

Ha evidenziato che la Corte reggina, ritenuto più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza sub a) irrevocabile il 12 novembre 2014, aveva rideterminato la pena complessiva nella misura di anni due e mesi sei di reclusione. Tanto premesso, nel procedere a nuova determinazione della pena a seguito dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione, reputato più grave il delitto di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/11 di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 12 novembre 2014, la Corte messinese ha apportato sulla pena di anni due e mesi sei di reclusione un ulteriore aumento di mesi sei di reclusione in relazione al delitto di cui alla sentenza sub b).

2. Francesco Turiano propone, con l'assistenza dell'avv. Luisa Renzo, ricorso per cassazione articolato in due motivi di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità della motivazione. Il difensore lamenta che il Giudice dell'esecuzione, dopo aver riconosciuto la fondatezza dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen, ha, però, erroneamente affermato che, nel rideterminare la pena, «non occorre operare lo scorporo dei reati satelliti già valutati nei titoli richiamati con individuazione di una pena base diversa». Censura che, in tal modo, il giudice adito si è posto in contrasto con un ormai consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità. 2.2. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione del quantum da apportare in continuazione.

2Il difensore censura che la

Corte, nel determinare l'aumento da apportare sulla pena base, abbia radicalmente omesso di esplicitare il percorso argomentativo che l'ha condotta a quantificarlo nella misura di sei mesi di reclusione operando, anche in tal caso, in aperto contrasto con i canoni ermeneutici espressi dal Supremo collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, Piscopo, Rv. 283745-01, Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, Lattarulo, Rv. 271550-01), l'identità del disegno criminoso, che si affermi in relazione ad una molteplicità di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando a tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetta alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri, residui elementi, ossia reati. La relazione si connota, poi, proprio in virtù dell'identità della genesi programmatica che ne costituisce l'essenza, per l'ulteriore proprietà transitiva per la quale, se un reato si ritiene connesso per continuazione ad un secondo, e questo, a sua volta, ad un terzo, anche il primo ed il terzo sono necessariamente avvinti dal vincolo della continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso.

Orbene, applicando detto principio (la c.d. «proprietà transitiva» della continuazione) al caso in esame, atteso il già intervenuto riconoscimento, in executivis, del vincolo della continuazione tra i delitti sub a), c) e d) ed avendo il Giudice dell'esecuzione messinese ulteriormente apprezzato la sussistenza di un medesimo disegno criminoso sotteso ai delitti sub a) e b), ne consegue che tutti i reati in esame avrebbero dovuto essere posti in continuazione tra di loro previa preliminare operazione di «scorporo» e conseguente individuazione della violazione più grave (si ricordi, al riguardo, che «ai fini dell'individuazione della violazione più grave nel reato continuato in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., deve essere considerata come pena più grave inflitta, che identifica la violazione più grave, quella concretamente irrogata dal giudice della cognizione, siccome indicata nel dispositivo di sentenza» Sez.

U, n 7029 del 28/09/2023, dep 2024, Giampà, Rv. 285865 — 01). La pena, cioè, deve essere unitariamente determinata per tutti i reati in continuazione, distintamente considerati anche ove ricompresi nella stessa sentenza, previa individuazione quale pena base — lo si ribadisce —della pena più elevata tra quelle in concreto inflitte per ciascuno dei singoli reati della serie. 3A detto principio di diritto la Corte di appello di Messina non si è uniformata e ciò comporta l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con assorbimento del secondo motivo posto a fondamento del ricorso, e conseguente rinvio alla predetta Corte di merito, in diversa composizione (C. cost. 9 luglio 2013, n. 183), per nuova deliberazione sul punto.

P.Q.M.

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