Cassation court annuls appeal order denying necessity permit due to lack of individualized assessment of family bond and health conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court annulled the Court of Appeal's order denying a necessity permit for a detainee to visit his gravely ill grandmother. The lower court incorrectly rejected the request based solely on the fact that the detainee had not visited his grandmother for years, failing to consider the specific severity of her medical condition and the impossibility of alternative contact. The Supreme Court held that the exceptionality of the situation requires a concrete, individualized evaluation of the family bond and the practical impossibility of maintaining ordinary relations, rather than applying automatic criteria based on visitation history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 2 ord. pen.; The exceptionality required for a necessity permit must be verified through a concrete, individualized assessment considering the severity of the family event and the impossibility of alternative contact, rather than relying on automatic criteria such as the duration of non-visit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
NUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Genova, con l’ordinanza in epigrafe, ha respinto ilreclamo proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il provvedimento di rigetto dellasua istanza di un permesso c.d. di necessità ex art.30, comma 2 ord. pen., avanzata al finedi poter fare visita alla nonna, gravemente malata, ritenendo non dimostrata la dedottaeccezionalità della situazione, in quanto lo stesso istante aveva ammesso di nonfrequentare la congiunta da anni.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore deldetenuto, avv. Domenico Infantino, che lamenta violazione di legge, ex art. 606 lett.
b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 30 comma 2 l. 354 del 1975.Si duole, in particolare, il ricorrente che il Tribunale abbia innanzitutto erroneamenteinterpretato il requisito di eccezionalità richiesto dalla norma, riferendolo alle condizionisoggettive del parente infermo anziché al permesso richiesto, laddove, nel caso di specie,era stato evidenziato come le gravissime patologie da cui è affetta la nonna del detenutoparticolare gravità della situazione.Si deduce, altresì, che il detenuto, pur essendo affettivamente legato alla congiunta,non era riuscito a vederla da tempo.La Corte d’appello, con motivazione ritenuta illegittima, ha invece valorizzatol’affermazione del detenuto di non aver visto la nonna da anni quale elemento ostativo alriconoscimento dell’eccezionalità della situazione e, quindi, al rilascio del permesso, senzaconsiderare che tale circostanza era direttamente riconducibile alla protratta condizionedetentiva.3.
Il sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, intervenuto con requisitoriascritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il permesso di necessità disciplinato dall’art. 30, comma 2, ord. pen. costituisce unbeneficio di carattere eccezionale, concedibile in via straordinaria per eventi familiari diparticolare gravità; esso è funzionale ad evitare che, in presenza di specifiche e gravivicende familiari, alla sofferenza propria della detenzione si aggiunga un aggravamentonon necessario dell’afflizione derivante dall’impossibilità del contatto diretto con i congiunti.In tale prospettiva, secondo i principi affermati dalla più recente giurisprudenza dilegittimità, l’eccezionalità non può essere ridotta ad un criterio meramente formalistico oautomatico, ma va verificata in concreto, mediante una valutazione complessiva eindividualizzata che consideri: (i) la reale incidenza della vicenda familiare sulla possibilitàdi mantenere i rapporti in forme ordinarie (anche in relazione a intrasportabilità o oggettivedifficoltà di accesso ai colloqui in istituto); (ii) l’effettiva idoneità di strumenti alternativi(colloqui telefonici o videocolloqui) a surrogare il contatto personale, non solo in astrattoma in concreto; (iii) l’intensità e la concretezza del legame affettivo, che non può esserepresunta o negata per automatismi sulla base del solo dato parentale o di un datocronologico isolato; (iv) l’esigenza di evitare che il beneficio si trasformi in prassi ordinaria,senza però introdurre preclusioni aprioristiche (cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 10528 del05/02/2026).3.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Genova ha respinto il reclamoritenendo non dimostrata l’eccezionalità della situazione, valorizzando in senso ostativo lacircostanza, riferita dall’istante, di non frequentare la nonna da anni.Il percorso motivazionale sotteso al provvedimento reoettivo si appalesa tuttaviacarente, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa la gravissima patologia dellacongiunta, grande anziana, l’impossibilità per la stessa di recarsi in istituto e la natura nonvolontaria della distanza relazionale. In primo luogo, quanto alle condizioni di salute della nonna, l’ordinanza si arresta aduna affermazione in termini di non dimostrata eccezionalità, senza dar conto di un effettivoscrutinio della documentazione sanitaria indicata nel ricorso e, soprattutto, senzaconfrontarsi con il punto decisivo prospettato dalla difesa: l’asserita intrasportabilità dellacongiunta e, dunque, la concreta impossibilità di mantenere i rapporti in forme ordinariemediante i colloqui in istituto.In materia, l’accertamento non può risolversi in formule generiche, ma deveverificare in concreto se la condizione del familiare impedisca l’accesso ai colloqui e rendail contatto personale richiesto non surrogabile, anche alla luce dell’effettiva praticabilità eadeguatezza di modalità alternative di comunicazione.In secondo luogo, quanto al rapporto affettivo, la circostanza che il detenuto nonabbia visto la congiunta da anni non può essere, di per sé sola, elevata a fattoreautomaticamente ostativo al riconoscimento dell’eccezionalità, a prescindere dalle ragioniche abbiano determinato l’assenza di visite; e ciò tanto più ove, come dedotto dalricorrente, tale distanza sia dipesa dalla condizione detentiva.
Ciò che rileva, infatti, è lapersistenza e la concreta significatività del vincolo familiare e affettivo – la cui tutela ègarantita dall’ordinamento – che ben può richiedere particolare considerazione proprioquando il contatto personale sia mancato da lungo tempo, dovendosi evitare automatismifondati su un dato cronologico isolato.Nel caso in esame, peraltro, la stessa ordinanza richiama la relazione sanitariaall’età, tra cui «deterioramento mentale» e «disorientamento spazio-temporale», elementiche impongono una valutazione in concreto della possibilità di mantenere rapporti in formeordinarie e dell’effettiva insostituibilità del contatto diretto.
4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata, avendo ancorato il diniego ad un criteriosostanzialmente automatico (mancata frequentazione quale indice assorbente), senzaconfrontarsi con le allegazioni difensive circa la gravità e le ricadute concrete dellapatologia sulla possibilità di colloqui in istituto e la natura non volontaria della distanzarelazionale, non soddisfa l’esigenza di una valutazione complessiva e individualizzata,richiesta in materia.5. Il provvedimento impugnato va dunque annullato con rinvio alla Corte d’appello diGenova, che dovrà procedere a nuovo esame, tenendo conto dei superiori rilievi.Sussistono le condizioni per disporre che, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscuratinella riproduzione le generalità e i dati identificativi.
P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Genova.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA SERENA CURAMI GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.