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Sentenza — n. 16523/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for home detention, ruling positive conduct insufficient without critical self-revision.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16523/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a lower court's denial of probation for a convicted individual. The appellant argued that their positive social behavior and lack of criminal contacts justified alternative detention, while the defense contended they were denied rights by refusing to profess innocence. The court ruled that positive elements alone are insufficient; a demonstrable process of critical self-revision and social reintegration is mandatory for granting such benefits.

Regesto Legislator

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Art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.: The granting of alternative measures to detention requires not only the absence of negative indicators but also concrete evidence of a serious, ongoing process of critical self-revision and social reintegration, which must be objectively verified through factual data rather than merely positive behavioral elements.

Parole chiave

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alternative detention measures probation service assignment critical self-revision process social reintegration requirements graduated penitentiary treatment periculum rei publicae Corte di Cassazione attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, concedendo, invece, al medesimoil beneficio della detenzione domiciliare ex art.
Art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.
354 (Ord.pen.), avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, concedendo, invece, al medesimoil beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.2.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, per il tipo di reati trattati dalprovvedimento in esame.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, per il tipo di reati trattati dalprovvedimento in esame.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini
Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera
Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu
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Testo completo

tta Ciccarelli, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità delricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato larichiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), avanzata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX, concedendo, invece, al medesimoil beneficio della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1, Ord. pen.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXX, tramite il propriodifensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego diconcessione dell’affidamento in prova al servizio sociale.Si duole la difesa che il beneficio sia stato negato per la mancata ammissione da partedel ricorrente delle sue responsabilità, negandogli il diritto di professarsi innocente pur dopouna sentenza definitiva di condanna.Rileva che l’atteggiamento tenuto nei colloqui con gli assistenti sociali doveva imputarsialle patologie fisiche di cui il ricorrente è portatore; e che è stata omessa la considerazionedi una serie di elementi positivi (nessuna pericolosità sociale, assenza di contatti con lacriminalità, assenza di frequentazione di pregiudicati, disponibilità al volontariato, avvio delprocesso di revisione critica atteso il pentimento per le lesioni procurate al nuovo fidanzatodella ex compagna).

Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficientel'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati perlegge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementipositivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolareall’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni,peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di un serioprocesso, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione -che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi -,oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà diammettere a una misura alternativa presuppone la verifica dell'esistenza dei presuppostirelativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenzadi legittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reaticommessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione delsoggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificareconcretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalitàe condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misuraalternativa (Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15,Nucera); infine, il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo diosservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso siasintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguitàcon ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.276213).

Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare lerelazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella speciel'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenutosoltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vitadell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative eai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione aibenefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3.

L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungi dall’incorrere inviolazioni di legge e dal dare vita ad una motivazione viziata, come lamentato dalla difesa.In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Taranto, ritiene di considerare, nell’otticadel principio di gradualità del trattamento rieducativo, allo stato ostativi al più ampio beneficionon solo la gravità dei reati posti in essere (sia i maltrattamenti familiari e le lesioni per cui siprocede, sia i precedenti penali per furto, sia il recente procedimento penale pendente perreati persecutori), ma anche il pessimo comportamento tenuto da XXXXXXXX che non soloha negato le proprie responsabilità per i reati commessi, ma ne ha contestato l’offensività,ridimensionandone l’entità, con atteggiamento sprezzante logicamente ritenuto sintomaticodella totale assenza di revisione critica e di meritevolezza.Evidente è, quindi, il carattere recessivo attribuito implicitamente agli altri aspettisegnalati dal ricorrente, il cui spessore è, peraltro, di tale inconsistenza da apparire affattoinidoneo a scalfire la ragionevolezza e coerenza della motivazione del provvedimentoimpugnato.

4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, per il tipo di reati trattati dalprovvedimento in esame. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.