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Sentenza — n. 16522/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to the appellant's subsequent withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16522/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit after filing it. The appellant had initially challenged an appellate order refusing the execution continuation of a health-related sentence, but later renounced the remedy via the Eboli court registry. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, noting that the withdrawal itself was not negligent.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal declared inadmissible due to the withdrawal of the remedy by the appellant results in a judgment against the appellant for the payment of procedural costs and a monetary fine.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of remedy procedural costs monetary fine Corte di Cassazione criminal procedure code execution continuation ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.d), essendo intervenuta rinuncia all’impugnazione.2.
Art. 616 c.p.p.
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

rigettodel ricorso. RITENUTO IN FATTO1. XXXXXXXXXXXXXXXXX, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso percassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte di appello di Napoli ha rigettato la richiestadi applicazione della continuazione in executivis.2. Con successivo atto, trasmesso in data 30 gennaio 2026 dall’Ufficio Matricola dellaCasa circondariale di Eboli, il suddetto ha dichiarato di rinunciare al ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett.d), essendo intervenuta rinuncia all’impugnazione.2.

All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escluderela colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniariache pare congruo quantificare nella specie (attesa la rinuncia) in euro cinquecento.Deve essere disposto l’oscuramento come da dispositivo, vertendo il provvedimentoimpugnato sulle condizioni di salute del condannato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.