Italian court allows mother-son phone calls despite victim status, citing family life rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the lower court's order denying phone and in-person visits between a detained mother and her daughter. The defense argued that the denial violated fundamental family rights, noting the mother had withdrawn charges against the daughter. The court ruled that the mother's status as a victim alone does not justify blocking contact without assessing criminal severity or safety risks.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18, comma 1 Ord. pen.; Art. 8 CEDU: The status of a victim in criminal proceedings does not automatically preclude detainees from maintaining family contact, requiring a specific assessment of safety and criminal gravity to justify restrictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
BUNALE di PescaraUdita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Raffaele Piccirillo, che chiedel’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Pescara.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pescara ha rigettato larichiesta, avanzata nell’interesse di Vanessa Pellegrino, sottoposta alla custodia cautelare incarcere presso la Casa Circondariale di Chieti, quale imputata in procedimento penale, diautorizzare la madre della suddetta ad effettuare colloqui telefonici con la propria figlia,nonché colloqui in presenza.
E ciò sul rilievo della qualità di persona offesa dell’istante nelprocedimento penale a carico della figlia.2. Avverso detto provvedimento Vanessa Pellegrino, tramite il proprio difensore difiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18, 18-ter l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen.), 8 Cedu e 27 Cost.Lamenta la difesa che il diniego dei colloqui tra madre e figlia incide sul dirittofondamentale della detenuta a mantenere i rapporti affettivi e familiari, tutelato dallanormativa interna e sovranazionale e riconosciuto da pronunce della Corte di cassazione edella Corte costituzionale.Si duole che detto diniego sia avvenuto unicamente per la qualità di persona offesadella madre, senza considerare che la stessa ha reso dichiarazioni in sede di indaginidifensive a favore della figlia, ritirando, altresì, tutte le querele sporte contro la medesima.Rileva, infine, che la madre è l’unico riferimento familiare e affettivo della figlia.Insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento del provvedimento impugnato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è fondato.I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolverein un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili inCassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge (Sez. 6, n. 35675 del02/10/2025, Pedicone, Rv. 288724).Il sindacato di legittimità sui provvedimenti di rigetto di detti colloqui non si estende alcontrollo dell’iter giustificativo della decisione, a meno che questo sia del tutto assente oapparente.Nel caso in esame si tratta di una richiesta di autorizzazione della detenuta ai colloquitelefonici e in presenza con la madre, alla quale il giudice deputato all’autorizzazione di detticolloqui ha replicato con riferimento alla sola qualità della persona offesa di quest’ultima nelprocedimento penale a carico della figlia.Detta condizione, però, non costituisce un ostacolo all’esercizio del diritto ai colloqui, diper sé, in assenza di qualsivoglia valutazione sullo spessore criminale della figlia e su uneventuale pericolo per la sicurezza della madre, di cui neppure viene approfondito l’attualerapporto con l’imputata; e sulle eventuali modalità e cautele da adottare proprio perescludere ogni pericolo o pregiudizio.Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra congiunti, oltre adessere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievocostituzionale e sovranazionale, come precisato dalla sentenza del 13 maggio 2024 n. 85della Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte Edu, che costantementeribadisce come le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione deidetenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze perdefinizione sproporzionate in detti diritti (ex plurimis Corte Edu, 17 settembre 2020,Mirgadirov c.
Azerbaijan e Turchia; Corte Edu, 13 febbraio 2018, Andrej Smirnov v. Russia).
2. Si impone, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio pernuovo giudizio, alla luce dei principi sopra indicati, all’Ufficio G.i.p. del Tribunale di Pescara. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di pescara - ufficiogip.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE SANTALUCIA