Cassation court annuls appeal order due to flawed factual premise regarding criminal unification scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation court annulled the appeal order issued by the Court of Appeal of Caltanissetta, which had rejected a request for the continuation regime. The appellant argued that the lower court erred by assuming a broad temporal scope for unification, whereas the request specifically targeted homogeneous crimes committed between 2015 and 2021 alongside a specific 2021 offense. The court found this factual premise erroneous and insufficiently motivated, ordering a remand for a new evaluation of the criminal design's unity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: The cassation court annuls a decision when the lower court relies on an erroneous factual premise regarding the scope of criminal unification, failing to distinguish between the requested homogeneous crimes and the broader temporal arc assumed by the judge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
d'appello di Caltanissetta.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;letta la requisitoria del dott. Assunta Cocomello, Sostituto Procuratore generale dellaRepubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di Aliou Mbodj Seck,finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reaticommessi il 16 ottobre 2021, di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissettairrevocabile l’8 aprile 2025, con i reati commessi in data 23 settembre 2021, di cui allasentenza del Tribunale di Agrigento irrevocabile il 20 maggio 2023, già unificati, in sedeesecutiva, dal Tribunale di Agrigento con le fattispecie di cui ad altre nove sentenzeirrevocabili.2.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore,Seck, deducendo violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo dellacontinuazione.Ci si duole che la Corte a qua muova dall’errato presupposto che l’unificazione erarichiesta in relazione a tutte le fattispecie di cui ai giudicati, mentre veniva richiesta tra lefattispecie omogenee (di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.) già unificate, commesse dal 2015al 2021, e quelle del 16 ottobre 2021, oggetto dell’ultima sentenza di condanna divenutairrevocabile, commesse a ridosso della fattispecie, ritenuta in detta unificazione più grave,del 23 settembre 2021.Si insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti.L’ordinanza impugnata, come evidenziato dal ricorrente, muove da un presuppostoerrato e precisamente che l’unificazione in sede esecutiva su cui si pronuncia era statarichiesta con riguardo a tutti i reati commessi da Seck in relazione ad un vasto arcotemporale, che va dal 2015 al 2021. E a tale riguardo rileva che «seppure presentinoun’omogeneità nella tipologia di reati, si presentano chiaramente ispirati all’adozione di unostile di vita piuttosto che di una programmazione criminosa espressiva dell’unica epersistente motivazione del soggetto che sostanzialmente ha ceduto una sola volta ai motivia delinquere».Non si confronta, pertanto, né con la già disposta unificazione, di cui all'ordinanza delTribunale di Agrigento in data 5 novembre 2024, né con quello che era l’effettivo contenutodella richiesta, che faceva leva sulla prossimità temporale e spaziale dei reati di cui all’ultimasentenza irrevocabile nei confronti del Seck con quelli omogenei - di cui agli artt. 474 e 648cod. pen. - commessi il 23 settembre 2021, dei quali il delitto di ricettazione era statoconsiderato reato più grave in detta unificazione.2.
Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedereall'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio per nuovo giudizio alla Corte diappello di Caltanisetta, quale giudice dell'esecuzione, in diversa composizione giustasentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementisintomatici dell’unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello dicaltanissetta.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE SANTALUCIA