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Sentenza — n. 16507/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal rejecting request to apply continued offense rule in execution phase.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16507/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the cassation appeal filed against a Naples Court of Appeal order denying the application of the continued offense rule in the execution phase. The appellant argued that the judge failed to consider indicia of a single criminal design, including the homogeneity of crimes committed in Benevento and a shared motive. The court ruled that the appellant did not meet the burden of proof required to demonstrate a unified criminal plan, as the crimes lacked the necessary temporal contiguity and premeditation.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: In the execution phase, the convicted party bears the burden of proving a unified criminal design for continued offenses, and mere repetition of similar crimes without evidence of premeditation does not satisfy this requirement.

Parole chiave

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continued offense rule execution phase application burden of proof on convict unified criminal design temporal contiguity requirement cassation dismissal penal code article 81 altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B.
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Testo completo

'appello di Napoli.Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Maria Luisa Miranda, che chiede ilrigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell’interesse di Renato Morante, diretta adottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a tre sentenze esecutive (di cui quelle ai punti b e c dell’ordinanza giàunificate).2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, a firma digitale del difensoredi fiducia Giancarlo P. Pezzuti, Morante, deducendo vizio di motivazione con riferimento aldiniego della continuazione.Lamenta la difesa che il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di analizzare gli indicisintomatici e rivelatori dell’unicità del disegno criminoso e in particolare di considerare chetutti i reati risultano omogenei, commessi nella provincia di Benevento in un arco temporalesenza soluzione di continuità e accomunati dal movente unitario individuato in un odioremoto nei confronti di Roberto De Santis per motivi di gelosia.Osserva che la continuazione, già ritenuta in sede esecutiva per le sentenze di cui aipunti a) e b) dell’ordinanza impugnata, va estesa anche alla sentenza sub a), consideratoche la predisposizione di un bunker, la ricettazione e la detenzione delle armi da parte diMorante non è che il completamento del medesimo disegno criminoso in relazione al qualerisultano unificate i fatti di cui alle altre due sentenze.Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.1.1. Va, invero, premesso che:- il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);- in tema di applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l'unificazione e, quanto meno, gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi, spettando al giudice dell'esecuzione l'individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso (Sez. 1, n. 28762 del 28/04/2023, El,Rv. 284970);- per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti(Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010, Faneli, Rv. 247356; in senso conforme:

Sez. 1 n. 35806del 20/04/2016, Rv. 267580, e Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Bencivenga, Rv. 275451);1.2. L’ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero, evidenzia che: - l’identità tipologica del bene giuridico violato insiste inparticolare tra le sentenze per le quali già è stato riconosciuto il vincolo della continuazione,mentre con i fatti di cui alla sentenza sub a) l’identità è limitata al delitto di armi di cui allasentenza b); - a parte la predetta considerazione, quello che appare evidente dalle sentenzeallegate all’istanza è che i fatti di cui alle sentenze b) e c) investono la medesima personaoffesa e sono conseguenza di un livore tra le parti che ha origini assai lontane nel tempo,risalendo agli anni 90; - in particolare la sentenza sub b) ha ad oggetto il tentato omicidiorealizzato nei confronti di Roberto De Santis nel maggio del 2008, che maturava all’esito diun rapporto particolarmente complesso con la persona offesa che riferiva di avere subito gliappostamenti di Morante sin dal 1990 e di aver nel tempo subito dallo stesso numerosidi astio era riferito (e non dimostrato) ad una relazione avuta da De Santis con la moglie diMorante nel 1988; - la sentenza sub c) ha ad oggetto fatti di minaccia e violenza privataprecedenti, sempre realizzati ai danni del predetto De Santis tra il 2006 e il 2007; -completamente diverso è il contesto nel quale maturano, invece, i reati di cui alla sentenzasub a), avente ad oggetto il rinvenimento di un bunker (che Quirino Lombardi, persona vicinaa Morante e decisasi a collaborare con i carabinieri, aveva aiutato ad individuare), nel qualefu ritrovato un vero e proprio arsenale (armi comuni da sparo, armi da guerra, armiclandestine, armi modificate, munizioni, silenziatori, manette, cartucce di vario calibro emateriale esplosivo), oltre a carte di identità e patenti in bianco, realizzato nel 2004 sudisposizione di Morante; - oltre alla non perfetta identità del bene-interesse tutelato dai reatidi cui alla sentenza a) e quelli di cui alle sentenze b) e c), anche dal punto di vistacronologico i fatti di cui alla sentenza a), accertati nel 2010, sembrano essere stati realizzatinel 2004 e frutto di una risoluzione maturata precedentemente a tale annualità; - i fatti di cuialle ulteriori sentenze sono successivi di un intervallo temporale che va da 2 a 4 anni; - ciòche esclude radicalmente la sussistenza di una iniziale (unica ed unitaria) manifestazionevolitiva è la circostanza che i reati di cui alle sentenze sub b) e c) sono sorti nell’ambito di unrapporto nocivo che ha origini risalenti agli anni 90, caratterizzato da numerose condotteallarmanti di Morante culminate nella realizzazione dei reati nei confronti di De Santis, che,per le modalità esecutive, sembrano caratterizzati da una risoluzione non distante dallarealizzazione degli stessi; - il delitto di armi sub a) fotografa l’elevata caratura criminale diMorante, essendo evidente che l’arsenale rinvenuto è espressione di un’elevata capacità adelinquere e certamente non può essere stato realizzato per eliminare le persone che hannoavuto una relazione sentimentale con la moglie del suddetto, come da assunto difensivo,del resto, come riferito dal primo dirigente dalla Polizia Scientifica di Napoli, gli accertamentiespletati sulle numerose armi cadute in sequestro, e in particolare i confronti balistici con icolpi esplosi in relazione ad altri gravi episodi omicidiari contestati a Morante, non hannoprodotto riscontri utili.

A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda ex plurimis, Sez. 1, n. 39222 del26/02/2014, B., Rv. 260896, secondo cui in tema di reato continuato, la mera inclinazione areiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, oad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingentiopportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituentiillecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinatodall'art. 81, secondo comma, cod. pen.), che evidenziano i dati dissonanti rispetto allaprospettata unitarietà progettuale criminosa, il ricorso, che lamenta la mancataconsiderazione degli indici rivelatori dell’unicità del disegno criminoso sottostante ai fatti,invece considerati, e ritorna sul movente unitario del tutto logicamente escluso dall’ordinanzaimpugnata, si rivela infondato.2.

Al rigetto dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO DI GIURO GIUSEPPE SANTALUCIA