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Sentenza — n. 16364/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against fraud conviction, upholding appellate court's finding of intent and procedural compliance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16364/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance judgment convicting him of fraudulent bankruptcy. The appellant argued the lower court failed to clearly establish his intent and violated procedural rules regarding the correlation between charges and findings. The court ruled that the appellate judge adequately considered the appellant's role, the co-defendant's statements, and the lack of accounting records to prove his conscious contribution to the crime.

Regesto Legislator

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Art. 521 c.p.p.; Art. 223 comma 3 legge fallimentare: The appellate court's conviction for fraudulent bankruptcy is valid if the judgment logically connects the defendant's formal role, the co-defendant's declarations, and the absence of accounting books to establish the requisite intent, without requiring a radical transformation of the charged facts into the proven facts.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy intent requirement correlation principle concurrent liability accounting records appellate review procedural violation responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 223 comma 3 della legge fallimentare
b) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 223, comma 3, della legge fallimentare con riferimento all’emissionedi fatture per operazioni inesistenti.2.3.
Art. 521 cod. proc. pen.
Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alreato di bancarotta documentale contestato.
art. 533 cod. proc. pen
Vizio di motivazione con riferimento al criterio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3.3.
art. 521 cod. proc. pen
Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen.
art. 627 cod. proc. pen
Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 627 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01
Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01).4.
Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946 - 01
Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01
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Testo completo

della Corte di Appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per l’annullamento con rinvio.RITENUTO IN FATTO1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 1° dicembre 2024, quale giudice dirinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte Suprema di Cassazione, SezioneQuinta Penale, con sentenza del 23 maggio 2023, in riforma della sentenza pronunciata dalGiudice per le Indagini Preliminari di Roma il 10 giugno 2021, ha assolto Sandro Ranallidalla condotta distrattiva avente a oggetto l’autoveicolo Ford Transit perché il fatto noncostituisce reato e, concesse le circostanze attenuanti generiche e rideterminata la pena, haconfermato nel resto la condanna dello stesso in relazione alle restanti imputazioni per i reatidi bancarotta fraudolenta documentale e impropria.2.

In sintesi e per quanto rileva ai fini della decisione del presente ricorso.2.1. Sandro Ranalli è stato sottoposto a indagini e condannato in relazione a unaserie di condotte di bancarotta commesse quale amministratore unico della società I.P.C.Italiana Costruzioni Progetti S.p.A., dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del4 marzo 2010.Nello specifico, secondo quanto esposto nelle sentenze di merito, l’imputato avevasvolto il ruolo di amministratore di diritto di alcune società riconducibili a VincenzoManganaro in concorso con il quale avrebbe consapevolmente commesso le condottecontestate.2.2.

Avverso la sentenza di appello, pronunciata il 21 marzo 2024, ha propostoricorso l’imputato che nell’impugnazione ha dedotto:

a) il vizio di motivazione quanto allaritenuta consapevolezza di concorrere con il coimputato Manganaro alla commissione deireati;

b) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 223, comma 3, della legge fallimentare con riferimento all’emissionedi fatture per operazioni inesistenti.2.3. La Sezione Quinta Penale di questa Corte, con sentenza del 23 novembre2024, ha ritenuto che la motivazione della sentenza fosse carente e confusa quanto allaindividuazione del dolo necessario per la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta siaimpropria che documentale, anche con riferimento al concorso del ricorrente conl’amministratore di fatto, Vincenzo Manganaro.Secondo la Corte, infatti, il giudice di merito non avrebbe tenuto conto dellagiurisprudenza di legittimità e non avrebbe pertanto indicato in termini adeguati gli elementiposti a fondamento della conclusione per cui Ranalli sarebbe stato consapevole, anche sottoil profilo del dolo eventuale, del contributo causale che avrebbe fornito e che questo non puòrinvenirsi sulla base del solo fatto che lo stesso ha ricoperto formalmente il ruolo diamministratore, ciò anche quanto alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili (rif.pagine da 6 a 8 della sentenza di annullamento).2.4.

La Corte di appello in sede di rinvio, con la sentenza ora impugnata, haripercorso i precedenti gradi di merito e ha assolto l’imputato in ordine alla condotta relativaal Ford Transit ma, quanto alle altre condotte, ha ritenuto che sussistesse la provadell’elemento psicologico. Ciò sia con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, inconsiderazione dei numerosi solleciti avuti dal collegio sindacale, che per la bancarottaimpropria, commessa anche concorrendo con l’operazione di sconto delle fatture peroperazioni inesistenti che Manganaro non avrebbe potuto sostenere da solo.

Tutto, d’altrocanto, considerato che Ranalli aveva operato in modo analogo in altre società di Manganaroe, nello specifico, con La Residenza di Montalcino s.r.l., società di cui, come di altre e diquella fallita, lo stesso Ranalli era socio.3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzodel difensore, ha dedotto i seguenti motivi.3.1. Violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 627 cod. proc. inquanto la Corte territoriale avrebbe omesso di uniformarsi alla sentenza di annullamento.Nello specifico la difesa rileva che il giudice di rinvio avrebbe, ancora una volta, confuso ilpiano relativo alla consapevole assunzione della carica da parte dell’imputato con la provadel dolo delle fattispecie a lui ascritte e dell’accordo criminoso che sarebbe stato raggiuntocon Manganaro.

In ordine a tali rilevanti aspetti, infatti, la Corte territoriale avrebbe fattoricorso ai medesimi elementi che la sentenza di annullamento aveva ritenuto essere privi diidoneità dimostrativa: il riferimento alle doglianze del collegio sindacale è significativo di unaeventuale negligenza ma nulla aggiunge in termini probatori; l’omessa tenuta delle scritturecontabili non vale a superare la mancanza di motivazione già stigmatizzata dalla Corte dicassazione in merito alla sussistenza del dolo specifico di avere agito in frode ai creditori,che caratterizza la bancarotta documentale; le stesse modalità con cui è stata realizzatal’operazione dello sconto delle fatture per operazioni inesistenti sarebbero incompatibili conla personalità del ricorrente e dimostrerebbero l’assenza di consapevolezza dello stesso diquanto accadeva e della propria volontà di fornire un personale contributo causale.3.2.

Vizio di motivazione con riferimento al criterio di cui all’art. 533 cod. proc. pen.quanto alla ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico del reato.3.3. Violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alreato di bancarotta documentale contestato. Nel terzo motivo la difesa rileva che l’accusacontenuta nell’imputazione originaria, che indicava come dolo specifico quello di impedire laricostruzione della sorte del patrimonio attivo della società, è diversa da quella per cui èstata pronunciata la condanna, che si riferisce al presunto scopo di non far emergerel’operazione di sconto fatture.

Ragione questa per cui la sentenza sarebbe nulla in quantol’imputato non avrebbe avuto la possibilità di difendersi dall’accusa in relazione alla quale èstato poi condannato.4. In data 15 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le qualiil Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci chiede l’accoglimento del primo motivo di ricorso el’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. con riferimento alla ritenuta prova dellasussistenza dell’elemento psicologico del reato.Le doglianze sono infondate.La Corte territoriale, diversamente da quanto evidenziato nell’atto di ricorso,ripercorrendo in termini puntuali quanto accertato nel corso del processo, ha adempiuto allarichiesta contenuta nella sentenza di annullamentodi effettuare un ulteriore e piùapprofondito esame e ha così superato i rilievi in questa evidenziati.Il provvedimento impugnato, infatti, con gli specifici e articolati riferimenti ai rapporticomplessivamente intercorsi tra l’imputato e Vincenzo Manganaro, alle significativeoperazioni societarie gestite, sia quale socio, anche di maggioranza, che qualeamministratore di fatto di diverse società, anche queste fallite, e all’operazione peroperazioni inesistenti, ha dato atto degli elementi sui quali ha fondato l’esistenzadell’elemento psicologico richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della sussistenzadel reato contestato.Ciò anche tenendo espressamente conto delle osservazioni di questa Corte inordine al valore probatorio da attribuire ai rilievi espressi dal collegio sindacale, che il giudicedi rinvio, considerato il numero delle sollecitazioni, contenute anche in atti formali nonché ilcomportamento consapevolmente omissivo del ricorrente, ha coerentemente ritenuto esseresignificativi della volontà di occultare la mancata tenuta delle scritture contabili e di impedirel’approvazione del bilancioNella motivazione relativa alla sussistenza del dolo, d’altro canto, il giudice di rinvioha considerato anche l’effettiva portata delle dichiarazioni rese dal coimputato Di Giacinto, lacui valenza è stata logicamente valutata alla luce dell’inerzia del ricorrente e del fatto che ladenuncia querela proposta nei confronti di Manganaro era stata presentata tardivamente,tanto da risultare strumentale.3.

Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 521cod. proc. pen. con riferimento al reato di bancarotta documentale contestato.La doglianza, peraltro formulata in termini generici, è manifestamente infondata.La sentenza impugnata, con gli specifici riferimenti alla totale mancanza dellescritture contabili e al comportamento tenuto dal ricorrente a fronte delle specifichesollecitazioni del collegio sindacale, ha evidenziato come la condotta in ordine alla quale èstata pronunciata la condanna è proprio quella contenuta nel capo di imputazione: impedirela ricostruzione del patrimonio della società.Sotto tale profilo, infatti, l’affermazione di responsabilità coincide con il fatto descrittonell’imputazione e non si riferisce all’operazione relativa alle fatture inesistenti, puntualmentericostruita nella sentenza solo quale elemento rappresentativo della consapevolezza delricorrente delle modalità di gestione della società e, conseguentemente, dell’esistenza deldolo richiesto dalla norma per la sussistenza del reato contestato.La violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto insentenza, d’altro canto, si verifica solo quando vi sia stata una trasformazione radicale, neisuoi elementi essenziali, della fattispecie concreta in cui si riassume l’ipotesi astratta previstadalla legge, quando cioè il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto dieterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei dirittidella difesa (Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01;

Sez. 4,n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 03/02/2016, Addio e altri, Rv. 265946 - 01).Ragione, questa, per cui l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazioneè del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto, comenel caso di specie, a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 - dep. 13/10/2010, Carelli, Rv. 248051 –01;

Sez. 2, n. 30488 del 09/12/2022, dep. 2023, Mangini, Rv. 284953 – 01).4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO GIACOMO ROCCHI