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Sentenza — n. 16363/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls supervision order due to jurisdictional error and procedural time limit non-bar.

Numero d'incarto Sentenza — n. 16363/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a supervision order declaring an alternative measure request inadmissible. The applicant argued the request was time-barred and improperly handled, but the court found the thirty-day deadline does not preclude examination. Furthermore, the lower court lacked jurisdiction as the case belonged to the juvenile supervision tribunal, leading to the order's annulment.

Regesto Legislator

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; Art. 677, comma 2, cod. proc. pen.: The thirty-day deadline for alternative measure requests does not establish an admissibility requirement but merely regulates execution; additionally, jurisdiction over juvenile supervision cases belongs exclusively to the juvenile supervision tribunal, not the general supervision magistrate.

Parole chiave

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alternative measure request thirty day deadline jurisdictional error supervision tribunal procedural preclusion juvenile supervision inadmissibility declaration difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza per i minorennidi Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alladetenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensidell’art. 656, commi 5 e 6, cod.
Art. 677, comma 2, cod. proc. pen.
Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale disorveglianza, territorialmente competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod.
art. 656 cod. proc. pen
Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza per i minorennidi Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alladetenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensidell’art. 656, commi 5 e 6, cod.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 223 del 12/01/2000, Perris, Rv. 215959
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Testo completo

A PICARDI che hachiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento sopra indicato, il Magistrato di sorveglianza per i minorennidi Bari dichiarava inammissibile l’istanza di concessione di una misura alternativa alladetenzione carceraria, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ai sensidell’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., perché depositata oltre il termine perentorio ditrenta giorni dalla notifica dell’ordine di esecuzione.2. Avverso tale provvedimento ha proposto r icorso per cassazioneXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo.Con tale motivo il ricorrente denuncia violazione di legge processuale in relazionealla mancata partecipazione, per omessa notifica, del difensore del condannato alprocedimento poi definito con l’ordinanza qui impugnata.

In particolare, lamenta che l’avvisodi fissazione dell’udienza per la trattazione della richiesta sarebbe stato notificato ad altrodifensore privo di nomina.3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Appare assorbente, rispetto a quanto dedotto con il motivo di ricorso, il rilievo,operabile d’ufficio, che il superamento del termine di trenta giorni, di cui all'art. 656, comma5, cod. proc. pen., pur comportando il ripristino dell’ordine di carcerazione già sospeso, nonesime il Tribunale di sorveglianza dal compito di decidere sull'istanza di misura alternativapresentata, anche in data successiva alla scadenza del termine medesimo, senza che siaprevista dal codice di rito alcuna inammissibilità per il suo mancato rispetto.Deve, pertanto, essere ribadito il principio già espresso da Sez. 1, n. 223 del12/01/2000, Perris, Rv. 215959, secondo cui “il comma 5 dell'art. 656 cod. proc. pen., nelprevedere la sospensione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive brevi ondeconsentire all'interessato di presentare entro trenta giorni, in stato di libertà, domanda dimisure alternative alla detenzione, non stabilisce alcun requisito di ammissibilità dell'istanza,ma si limita a regolare le modalità di esecuzione di dette pene.

Ne consegue che, sel'interessato presenta la domanda oltre il termine, l'esecuzione avrà corso, ma l'istanza diaffidamento o di altro beneficio dovrà ugualmente essere esaminata, essendo la decisionecorrelata alle prospettive di rieducazione esistenti al momento in cui viene emessa e, quindi,svincolata da ogni preclusione temporale (Fattispecie nella quale la S.C., nell'enunciare ilprincipio di cui in massima, ha annullato senza rinvio il decreto emesso dal presidente deltribunale di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile, ex art.656, comma 5, cod.proc. pen., l'istanza di affidamento in prova "perché presentata oltre il trentesimo giorno dalladata di consegna del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione)”.2.

Il Magistrato di sorveglianza per i minorenni, inoltre, era funzionalmenteincompetente a definire il procedimento, essendo la decisione riservata al Tribunale per iminorenni, in funzione di Tribunale di sorveglianza.3. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e latrasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Bari, in funzione di Tribunale disorveglianza, territorialmente competente ai sensi dell’art. 677, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunaleper i minorenni di Bari in funzione di Tribunale di sorveglianza.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.