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Sentenza — n. 16183/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16183/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ALE di Reggio Calabriavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 20 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria -costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di PensabeneAntonio il titolo cautelare genetico, emesso per le contestazioni di tentato omicidio (capo 1)nonché detenzione e porto di armi (capo 4), in riferimento a fatti commessi in data 31maggio 2025.In motivazione il Tribunale afferma, in sintesi, che :

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Sentenza — n. 16183/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Va inoltre dato atto della avvenuta trasmissione del dispositivo della sentenzaemessa in primo grado ed in rito abbreviato in data 27 gennaio 2026, con cui lacontestazione di cui al capo n.1 è stata – nel procedimento principale – derubricata nel reatodi cui all’art.635 cod.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. In riferimento al delitto di tentato omicidio, alla luce di quanto accaduto nelprocedimento principale, la ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimentodel primo e secondo motivo di ricorso.Quanto al terzo motivo il ricorso va invece respinto.

Parole chiave

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tentato assassinio reato flagrante porto abusivo di armi restrizioni accessorie prove acquisite tramite sorveglianza atti istruttori penali
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Testo completo

ALE di Reggio Calabriavista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha chiesto ilrigetto del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa in data 20 agosto 2025 il Tribunale di Reggio Calabria -costituito ai sensi dell'art.309 cod.proc.pen. - ha confermato, nei confronti di PensabeneAntonio il titolo cautelare genetico, emesso per le contestazioni di tentato omicidio (capo 1)nonché detenzione e porto di armi (capo 4), in riferimento a fatti commessi in data 31maggio 2025.In motivazione il Tribunale afferma, in sintesi, che :

a) non risultano acquisite immaginiregistrate all’interno dell’esercizio commerciale ma solo all’esterno, il che rende infondata laprospettazione della difesa;

b) vi è convergenza di elementi indizianti a carico sullaidentificazione del Pensabene quale autore della aggressione armata;

c) pacificamente sonostati esplosi più colpi di arma da fuoco verso la vetrina dell’esercizio commerciale;

d) vamantenuta la qualificazione giuridica del capo n.1 in termini di tentato omicidio.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –Pensabene Antonio. Il ricorso è affidato a tre motivi .Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla qualificazione giudica del fatto di cui al capo n.1 .Si afferma che al di là della vetrina del negozio, al momento della esplosione dei colpinon vi era nessuno e che, pertanto, la condotta non può essere rubricata in termini ditentativo di omicidio.Al secondo motivo si deduce erronea e di legge e vizio di motivazione in riferimento allaritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 contestata al capon.1.Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento al rigetto della eccezione di omessa trasmissione degli atti.Secondo la difesa la annotazione di polizia giudiziaria che faceva riferimento avideoregistrazioni sia esterne che interne all’esercizio commerciale non poteva essereconsiderata un refuso, come affermato dal Tribunale.Le argomentazioni difensive sono state ribadite con memoria depositata in data 28gennaio 2026.

Si allega verbale di udienza preliminare in cui il PM attesta l’esistenza diulteriori filmati registrati all’interno dell’esercizio commerciale, di cui si è avuta contezza soloalla data del 25 novembre 2025.

3. Va inoltre dato atto della avvenuta trasmissione del dispositivo della sentenzaemessa in primo grado ed in rito abbreviato in data 27 gennaio 2026, con cui lacontestazione di cui al capo n.1 è stata – nel procedimento principale – derubricata nel reatodi cui all’art.635 cod.pen.CONSIDERATO IN DIRITTO1. In riferimento al delitto di tentato omicidio, alla luce di quanto accaduto nelprocedimento principale, la ordinanza cautelare va annullata senza rinvio, in accoglimentodel primo e secondo motivo di ricorso.Quanto al terzo motivo il ricorso va invece respinto.

Non vi è alcuna prova dellaavvenuta trasmissione al GIP delle registrazioni operate all’interno dell’eserciziocommerciale, la cui acquisizione formale agli atti del procedimento è avvenuta solo in sededi trattazione della udienza preliminare. Non vi è pertanto alcun vizio del procedimentoincidentale che è stato trattato nel mese di agosto del 2005. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di tentato omicidiocontestato al capo 1 dell'imputazione. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria pergli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHI