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Ordinanza — n. 15980/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waiver of appeal grounds and lack of specific motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15980/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant waived all appeal grounds except the sentencing calculation. The appellant argued the lower court failed to acquit the defendant under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court found the waiver of other grounds precluded their examination. Consequently, the appeal was rejected as it sought to review matters the appellant had explicitly renounced, resulting in a ruling against the appellant for procedural misconduct.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A cassation appeal based on a defect of motivation regarding acquittal is inadmissible if the appellant has waived the substantive grounds for appeal, as the devolutive effect of the appeal is limited to the specific points raised in the grounds of appeal.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds defect of motivation acquittal under Art 129 inadmissible de plano procedural preclusion sentencing calculation Cassation appeal rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quello attinente alla misura della pena; e risulta proposto per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso, che, fondato in termini di assoluta genericità sulla carenza di motivazione in ordine alle cause dit proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., investe i motivi rinunciati sull'affermazione di responsabilità.
Art. 597, comma 1 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
legge n. 103 del 2017
pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.
art. 599-bis cod. proc. pen
Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quello attinente alla misura della pena; e risulta proposto per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., pronunciata a seguito della rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quello attinente alla misura della pena; e risulta proposto per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, Ferlito
Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, Izzo
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a Gavoni;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso in esame si dirige avverso una sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., pronunciata a seguito della rinuncia a tutti i motivi di gravame diversi da quello attinente alla misura della pena; e risulta proposto per vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il primo motivo di ricorso, con il quale si rileva che non sarebbe intervenuta rinuncia rispetto ai motivi diversi da quelli relativi alla dosimetria sanzionatoria, è manifestamente infondato. Risulta, nel verbale di udienza del 16 dicembre 2025, che l'Avv.

Di Cecco, munito di procura speciale, dopo avere dato atto dell'accordo intervenuto rispetto alla determinazione della pena, ha rinunciato agli "altri motivi", ossia ai motivi diversi da quelli concernenti la dosimetria sanzionatoria oggetto di concordato. Parimenti inammissibile il secondo motivo del ricorso, che, fondato in termini di assoluta genericità sulla carenza di motivazione in ordine alle cause dit proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., investe i motivi rinunciati sull'affermazione di responsabilità. Il giudice di appello, rilevata la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello (v. pag. 2 sentenza impugnata), correttamente ne ha omesso l'esame, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, ex art. 597, comma 1, dello stesso codice, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti che, una volta rinunciati, non possono essere presi in ulteriore considerazione; né è proponibile ricorso per cassazione, avendo la rinuncia effetti preclusivi sull'ulteriore svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 2791 del 22/10/2014, dep. 2015, Ferlito, Rv. 262682; v. anche Sez. 2, n. 3593 del 03/12/2010, dep. 2011, Izzo, Rv. 249269).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

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