Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15974/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls home detention revocation retroactively, ruling it must be ex nunc due to custodial nature.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15974/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the Rome Supervision Tribunal's order revoking home detention for Simona Scalambretti. While the Tribunal correctly revoked the measure due to repeated violations, the Court held that unlike probation, home detention has a strong custodial component requiring the prior period to be counted as served. Consequently, the revocation must take effect only from the date of the new order (ex nunc), not retroactively, while the second ground regarding lack of motivation was rejected.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 ter and 51 ter L. 354/75; The revocation of home detention, unlike probation, possesses a significant custodial nature requiring the prior period to be counted as served, meaning the revocation must take effect only from the date of the new order (ex nunc) rather than retroactively.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention revocation ex nunc effect custodial nature pena espiata Supervision Tribunal retroactive application L. 354/75 revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter L. 354/75
Art. 51 ter L. 354/75

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite
(Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv.
Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009, Izzo
261605 - 01); nello stesso senso Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv.
Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C.
(Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ona nata a ROMA il 20/10/1978 avverso l'ordinanza del 07/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli che ha chiesto l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma con ordinanza del 7 ottobre 2025 ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare concessa a Scalambretti Simona con decorrenza dal 22 maggio 2024. Le ragioni della revoca riposavano in reiterate violazione delle prescrizioni, fra le quali: l'omessa comunicazione ai Carabinieri delegati al controllo delle modifiche delle modalità di prestazione dell'attività lavorativa; ritardi reiterati nei rientri a casa; utilizzazione di un certificato medico contraffatto; tre denunce per evasione. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso la condannata articolando due motivi di doglianza.- 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 47 ter e 51 ter L. 354/75.

Secondo la ricorrente sarebbe illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui fa retroagire la revoca della misura alternativa, ponendo nel nulla la pena detentiva già scontata in regime domiciliare. 1• Ciò in quanto, a differenza della misura alternativa dell'affidamento in prova, è misura non direttamente risocializzante e comunque privativa della libertà personale. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. In particolare, lamenta la mancata disamina delle argomentazioni difensive contenute nella memoria e la mancata valutazione della produzione documentale allegata.

3. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli chiedeva l'annullamento dell'impugnata ordinanza limitatamente al primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato. La revoca della detenzione domiciliare per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l'adozione, ha efficacia "ex nunc", in quanto, avuto riguardo alla natura dell'istituto, il periodo trascorso in detenzione domiciliare deve essere computato come pena espiata. (Sez. 1, n. 53171 del 08/10/2014, Preite, Rv. 261605 - 01); nello stesso senso Sez. 1, n. 41348 del 15/10/2009, Izzo, Rv. 245077 - 01). Evidente, dunque, che proprio per la differente natura della detenzione domiciliare - che ha ancora una forte componente afflittiva e custodiale - rispetto all'affidamento in prova, ove la componente risocializzante è più forte, il periodo trascorso in detenzione domiciliare non può non essere conteggiato come pena espiata e, dunque la revoca nel caso della detenzione domiciliare, a differenza di quanto accede con l'affidamento in prova, può solo essere ex nunc.

Pertanto, limitatamente a questo motivo, il provvedimento impugnato deve essere annullato. 1.2 Il secondo motivo è infondato. In tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame, da parte del giudice di merito, di una memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità come vizio di motivazione purché, in virtù del dovere di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, si rappresenti puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argonnentativa della sentenza impugnata. (Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766 - 01) Le ragioni della revoca della misura alternativa sono molteplici, plurime evasioni, ad esempio, e né la memoria né il ricorso si confrontano con tutte; laricorrente propone una differente lettura dei medesimi dati fattuali che il provvedimento impugnato ha già valutato, con un'operazione non ammissibile nel giudizio di legittimità.

Ed in ogni caso la ricorrente non ha specificato la portata scardinante degli elementi inseriti nella memoria e non valutati dal Tribunale. Dunque, nessun vizio motivazionale inficia il provvedimento impugnato sotto tale aspetto e il relativo motivo di ricorso deve essere respinto.

3. Il ricorso deve essere accolto limitatamente al primo Motivo e il provvedimento annullato con riferimento alla sola decorrenza della revoca della detenzione domiciliare con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. P. Q. M. Annulla l'ord P.Q.M