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Sentenza — n. 15972/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding conditional sentence suspension revocation due to prior crime timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15972/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of the conditional sentence suspension. The defendant argued that the subsequent conviction did not occur within five years of the suspension's effective date, as the crime was committed years earlier. The Court ruled that the five-year period is calculated from the date the suspension-granting judgment became final, not the date of the new crime, thereby validating the revocation.

Regesto Legislator

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Art. 168 cod. pen.; In cases of automatic revocation of conditional sentence suspension, the five-year period for a prior crime is calculated from the date the granting judgment becomes final, not the date of the crime's commission.

Parole chiave

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conditional sentence suspension automatic revocation prior crime timing five year period final judgment date penal code article 168 inadmissible appeal revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 cod. pen.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando l'erronea applicazione dell'art. 168 cod.
Art. 616 c.p.p.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di 2 c71inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 168 cod. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen.
art. 616 c.p
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di 2 c71inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020
(Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv.
Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di 2 c71inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

da: Guida Giuseppe nato a PALERMO il 16/08/1965 avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIBUNALE di Marsala Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 21 ottobre 2025 ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a Guida Giuseppe dal Tribunale di Marsala con la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione, divenuta irrevocabile 1'8 ottobre 2020, poiché egli è stato altresì condannato con sentenza divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025 alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per un fatto commesso il 6 luglio 2015. Sussisterebbe, secondo quanto affermato nell'impugnato provvedimento, un caso di revoca di diritto del beneficio ai sensi dell'art,. 168 comma 1 n.

1) cod. pen. (rectius n.2).

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen. Secondo il ricorrente non sussisterebbero i presupposti per la revoca del beneficio non essendo il reato di cui alla sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025 stato commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza che concedeva il beneficio, non potendo operare, così la 1causa di revoca di cui all'art. 168 comma 1 n. 1 cod. pen., né quella di cui al n.

2) poiché non si potrebbe dare rilievo ad un fatto commesso anteriormente al momento in cui venne concesso il beneficio. Secondo il ricorrente il legislatore con l'espressione «delitto anteriormente commesso» farebbe comunque riferimento ad un fatto commesso nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio.

3. Il Sostituto Procuratore generale Paolo A.M. Fiore ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è in palese contrasto con la lettera norma tO e con l'interpretazione costante datane dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce. (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056 - 01) La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.( Sez. 5, n. 25529 del 17/03/2023 Rv. 284930 - 02) Nel caso in esame sono soddisfatte tutte le condizioni che, se sussistenti, impongono la revoca di diritto del beneficio.

Nei cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, in data 8 ottobre 2020, il ricorrente ha riportato una condanna divenuta irrevocabile il 20 gennaio 2025, dunque nel quinquennio, per un fatto commesso il 6 luglio 2016, dunque anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza concessiva del beneficio, ad una pena che, se cumulata con quella sospesa, supera i due anni. La disamina delle argomentazioni esposte nell'impugnato provvedimento alla luce degli insegnamenti di questa Corte restituisce, dunque, una motivazione corretta, logica, priva di discrasie che deve essere ritenuta, dunque, incensurabile in questa sede.

2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di 2 c71inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inamm P.Q.MCORTE SUPREMA n! CAT:PZIONE rri a rn DepciA,:na in Carin ,,.3ria Rorn, i A) 4 PAU., 2112.6IL FUNZIONARPO•(.'.!UD0 FUNZIC ' UDIZIARIO Capì i