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Sentenza — n. 15971/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as prisoner's revocation of waiver is legally ineffective.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15971/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that a prisoner's revocation of a waiver of appeal is legally ineffective. The prisoner had initially waived his right to appeal, then attempted to revoke that waiver after the deadline, arguing the power to reconsider applied until the Tribunal's decision. The Court held that a personal waiver of appeal is an abdicatory act that, once received, produces immediate inadmissibility and cannot be undone by a subsequent contrary manifestation of will.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2, cod. proc. pen.; The revocation of a personal waiver of appeal is legally ineffective because the waiver, once received by the competent authority, produces the effect of inadmissibility and cannot be undone by a subsequent contrary manifestation of will.

Parole chiave

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waiver of appeal prisoner rights revocation of waiver inadmissibility procedural waiver effectiveness of acts supreme court ruling perenzione dell'istanza di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2, cod. proc. pen.
L'art. 99, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.
Art. 616 c.p.p.
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 99 cod. proc. pen
Il ricorrente ha concordato sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 99 cod.
art. 616 c.p
Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022
(Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv.
Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013
Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv.
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Testo completo

SENTENZA sul ricorso proposto da: Candita Gianluca nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/02/1972 avverso l'ordinanza del 09/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Lecce Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'innpugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Lecce con provvedimento del 9 ottobre 2025 ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l'istanza depositata nell'interesse di Candita Gianluca e volta ad ottenere un permesso premio per il mancato completamento dell'osservazione della pericolosità del condannato. Ha rilevato il Tribunale che il difensore con atto sottoscritto anche dal condannato aveva depositato rinuncia al reclamo e che il 27 settembre 2025 il condannato aveva presentato revoca della rinuncia; ha ritenuto inammissibile tale revoca, poiché intervenuta dopo la scadenza del termine per il compimento dell'atto rinunciato.

12. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il condannato a mezzo del difensore lamentando violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente ha concordato sulla ritenuta applicazione analogica dell'art. 99 cod. proc. pen., ritenendo però che il potere di ripensamento nel caso in esame potesse intervenire fino alla decisione del Tribunale; infatti, la rinuncia al reclamo e la revoca di tale atto sono intervenute nel corso del giudizio avanti al Tribunale, fra una udienza e quella successiva, pertanto nessun senso avrebbe il richiamo al termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento impugnato.

3. Il Sostituto Procuratore generale Roberto Patscot ha concluso chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per nuovo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per ragioni diverse da quelle su cui il Tribunale ha fondato la declaratoria di inammissibilità. Nel caso in esame la rinuncia al reclamo è contenuta in un atto personale del detenuto, il quale, mentre era ristretto presso la Casa circondariale di Lecce, con atto depositato presso l'ufficio matricola aveva rinunciato al reclamo e contestualmente aveva effettuato la nomina del difensore di fiducia; entrambi gli atti avevano recato la sottoscrizione del detenuto autenticata dagli addetti all'ufficio matricola. L'art. 99, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

La norma, variamente richiamata in atti, disciplina i rapporti di efficacia fra gli atti della parte e quelli del difensore, stabilendo la prevalenza dei primi sui secondi, che possono vanificare prima che su di essi si sia pronunciato il giudice. Nel caso in esame, però, tale norma non può trovare applicazione alcuna, in quanto nel caso in esame quello rinunciato è atto personale della parte, che inizialmente aveva rinunciato al reclamo e poi ha revocato la rinuncia, con una manifestazione di volontà contraria che è inammissibile. Come è noto, infatti, per costante insegnamento di questa Corte, la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale, abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame, con la conseguenza che la sua revoca deve ritenersi priva di qualunque effetto. (Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01;

Sez. 6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv. 255671; ). 2 ‘kvE' dunque evidente che l'atto con il quale la parte personalmente ha revocato la rinuncia al reclamo, che ha pacificamente natura impugnatoria con riferimento al provvedimento emesso in prima istanza, è privo di qualunque effetto.

2. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inamm P.Q.M, , CORTE. SUPREMA D! CAS ',72,oNE Depositata infpir , U v ; lì ,, ........ .... . {:. 226IL (;), IL F UNZ I O TuDiZIAR,TO 3