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Sentenza — n. 15961/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against murder sentence, rejecting reformatio in peius claim and contradiction arguments.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15961/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Vincenzo Gualano's appeal against the Appellate Court of Bari's reduction of his murder sentence from 19 to 14 years. Gualano argued this violated the prohibition against worsening the defendant's position and claimed contradictory reasoning regarding his intent. The court ruled that the appellate court's decision was more favorable in both absolute and relative terms, thus complying with the reformatio in peius principle, and found no actual contradiction in the reasoning regarding impulse and intent.

Regesto Legislator

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Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 606 comma 1 cod. proc. pen.: The appellate court's reduction of a sentence does not violate the reformatio in peius prohibition if the final penalty is lower than the first instance, even if the reasoning structure changes; apparent contradictions between impulse and intent are not vices of motivation if they address distinct logical moments.

Parole chiave

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reformatio in peius appellate review murder sentencing contradictory reasoning partial mental incapacity recidivism exclusion criminal procedure code revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
Evidenzia il ricorrente che la quantificazione adottata dalla Corte di assise di appello ha violato il principio della reformatio in peius sancito dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. 2.2.
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
peri., deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
peri., deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 89 cod. pen.
pen., nella parte in cui, per effetto del già riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., riduceva la pena in quantità inferiore rispetto alla diminuzione già operata nella sentenza di primo grado.
Art. 62 bis cod. pen.
pen., in relazione al diniego alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
art. 89 cod. pen
pen., nella parte in cui, per effetto del già riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., riduceva la pena in quantità inferiore rispetto alla diminuzione già operata nella sentenza di primo grado.
art. 597 comma 3 cod. proc. pen
Evidenzia il ricorrente che la quantificazione adottata dalla Corte di assise di appello ha violato il principio della reformatio in peius sancito dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen.
art. 62 bis cod. pen
pen., in relazione al diniego alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
186592), attesa la correlazione interna alla norma di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. Uf, n. 316208 del 27/3/2014
Sez.1, Sent. 53600 del 24/11/2016
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Testo completo

osto da: Gualano Vincenzo, nato a San Severo il 6 luglio 1982 inoltre: Procopio Giuseppina Buttacchio Giuseppe Buttacchio Davide Buttacchio Michele Buttacchio Massimo Russo Maria Buttacchio Gennaro Buttacchio Fulvio Buttacchio Erika Maria Buttacchio Anna Buttacchio Soccorsa avverso la sentenza del giorno 11 giugno 2025 della -Corte d'assise d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.

L'avv. ARMANDO MACRILLO' ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'assise di appello di Bari, in riforma della sentenza della Corte di assise di Foggia emessa in data 3 maggio 2024, che aveva condannato Vincenzo Gualano alla pena di anni diciannove di reclusione per i reati commessi in San Severo in data 20 novembre 2021, di omicidio aggravato ai danni di Bonifacio Buttacchio e di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma da sparo aggravato dal nesso teleologico e dalla recidiva ritenuta equivalente al vizio parziale di mente, escludeva la recidiva contestata e rideterminava la pena in anni quattordici di reclusione, con condanna alla refusione delle spese alle costituite parti civili e conferma nel resto della sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della Corte d'assise di appello di Bari, l'interessato ha dedotto, con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. Gianluca Ursitti, due motivi. 2.1. Con il primo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 597 comma 3 cod. proc. peri., deducibile ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., nella parte in cui, per effetto del già riconosciuto vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., riduceva la pena in quantità inferiore rispetto alla diminuzione già operata nella sentenza di primo grado. Deduce il ricorrente che la Corte di assise di Foggia, nel porre in equivalenza la diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. con la recidiva semplice, ha implicitamente fissato il quantum della riduzione della misura massima, ossia di un terzo, valutazione questa vincolante per il giudice di appello. Evidenzia il ricorrente che la quantificazione adottata dalla Corte di assise di appello ha violato il principio della reformatio in peius sancito dall'art. 597 comma 3 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione al diniego alla concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen. Deduce il ricorrente la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata avendo da un lato, nell'inquadramento dell'elemento soggettivo, qualificato la condotta dell'imputato come dolo d'impeto, dall'altro, nel negare le attenuanti generiche, valorizzato una elevata intensità dell'animus necandi. Evidenzia il ricorrente che anche la argomentazione relativa alla mancata resipiscenza dell'imputato e all'insufficienza della confessione è viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, "l'apporto confessorio può legittimamente fondare il riconoscimento 2delle circostanze attenuanti generiche, sempre che lo stesso non sia un "semplice" fattore di agevolazione nella ricostruzione del fatto controverso ma un preciso "indicatore" di riconsiderazione critica del proprio operato e discontinuità con il precedente modus agendi" (Sez. 6, n. 3018 del 11/10/1990, de. 1991, Rv. 186592), attesa la correlazione interna alla norma di cui all'art. 133 cod. pen. tra la "condotta susseguente al reato" e la categoria della "capacità a delinquere", che dipingono la condotta del Gualano come quella di effettiva resipiscenza e non di intento utilitaristico.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Sassone, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Con atto depositato in data 18 gennaio 2026, l'Avv. Gianluca Ursitti chiedeva la trattazione orale.

4. Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale di udienza, GIUSEPPE SASSONE, riportandosi alla requisitoria scritta, concludeva per il rigetto del ricorso.

5. Con discussione orale, la difesa chiedeva l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, la Corte d'assise di appello di Bari, con l'esclusione della recidiva è in realtà pervenuta ad una pena più favorevole per Vincenzo Gualano, sia in termini assoluti (la sentenza di primo grado lo aveva condannato alla pena di anni diciannove di reclusione mentre il giudice di appello lo ha condannato alla pena di anni quattordici di reclusione) sia in termini percentuali (l'aumento per la recidiva eliso nella sentenza di primo grado dal bilanciamento operato, deve essere qualificato nel limite della condanna riportata con la sentenza che si è assunta in quel giudizio come presupposto della recidiva ed è inferiore a quello portato in sottrazione dalla Corte d'assise di appello nella sentenza impugnata, proprio a seguito dell'esclusione del bilanciamento).

3. Il rimodellamento operato dalla Corte d'assise di appello non viola, dunque, il divieto di reformatio in peius sotto alcun profilo. Del resto, quello che rileva, per escludere la violazione del divieto di reformatio in peius, è il fatto che, una volta mutata la struttura del reato il giudice di appello, nell'ambito dell'esercizio dei suoi poteri di rideterminazione della pena, tenga presente, da un lato, il limite costituito dalla pena finale, che non può essere superiore a quella inflitta dal giudice a quo, dall'altro, il limite rappresentato dall'insieme dei singoli elementi che compongono il calcolo di detta pena, i quali pure non possono essere rivisti in senso deteriore rispetto a quanto fatto del primo giudice (Sez. Uf, n. 316208 del 27/3/2014, C., Rv. 258653), come nel caso del giudizio di equivalenza, giudizio qualitativo e non quantitativo.

4. Parimenti infondato il secondo motivo di ricorso. 4.1. Il ricorrente si duole della contraddittorietà tra il dolo d'impulso cui la Corte di assise di appello fa riferimento nell'inquadramento dell'elemento soggettivo e la ritenuta elevata intensità dell'animus necandi. 4.2. Va premesso che "in tema di ricorso per cassazione, il vizio di contraddittorietà della motivazione della sentenza consiste nel concorso, dialetticamente irrisolto, di proposizioni - testuali ovvero extra-testuali e contenute in atti del procedimento specificamente indicati dal ricorrente -concernenti punti decisivi e assolutamente inconciliabili tra loro, tali che l'affermazione dell'una implichi necessariamente e univocamente la negazione dell'altra e viceversa" (Sez.1, Sent. 53600 del 24/11/2016 Ud. (dep. 27/11/2017) Rv. 271635 - 01). 4.3.

Nella sentenza impugnata non si ravvisa il vizio di contraddittorietà della motivazione giacché il dolo d'impulso e l'elevata intensità dell'animus necandi non concorrono nello sviluppo della decisione concernendo due momenti distinti del ragionamento: la valutazione relativa al dolo d'impulso riguarda la decisione cronologica (il momento della determinazione a commettere il reato), l'elevata intensità dell'animus necandi riguarda la profondità della spinta psicologica resa palese, nella specie, dalle modalità dell'azione (la circostanza, in particolare, che il Gualano abbia esploso due colpi di pistola).

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

P.Q.M