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Ordinanza — n. 15904/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prisoner personally filed the appeal instead of using a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15904/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the prisoner, Diego Gasperato, personally submitted the petition rather than engaging a qualified defense attorney. Under recent amendments to the Code of Criminal Procedure, appeals against judicial decisions must be signed by lawyers registered in the special roll of the Court of Cassation to avoid rejection. Consequently, the court dismissed the request and ordered the appellant to pay legal costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: An appeal against a judicial decision is inadmissible if filed personally by the party instead of being signed by a qualified defense attorney registered in the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing qualified defense attorney special roll registration prisoner appeal rights procedural defect legal costs sanction revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01);Considerato che l'impugnazione in esame, va, pertanto, dichiarata •Anammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 571 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv.
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: GASPERATO DIEGO nato a TRENTO il 15/07/1989 avverso l'ordinanza del 13/01/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che Diego Gasperato, detenuto presso la Casa circondariale di Trento, con atto (manoscritto) datato 22 gennaio 2026 depositato presso la Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza di Trento, in data 26 gennaio 2026 ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Trento n. 8 del 13 gennaio 2026, dep. il 15 gennaio 2026, di revoca dell'affidamento ordinario in prova al servizio sociale concesso con ordinanza del 23 settembre 2025 con decorrenza ex tunc, ossia fin dall'inizio della misura alternativa (n. SIUS 2025/677);

Considerato che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto, come accaduto nella specie, dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01);Considerato che l'impugnazione in esame, va, pertanto, dichiarata •Anammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila;

P.Q.M P.Q.M