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Ordinanza — n. 15864/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's appeal for personal signature on cassation petition regarding prison conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15864/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the prisoner's appeal inadmissible because it was personally signed by the detainee rather than by a registered defense attorney. The prisoner argued that his right to hold playing cards was violated, but the core issue was procedural: under current law, cassation petitions must be signed by lawyers. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the prisoner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 666 c.p.p.: A cassation petition must be signed by a registered defense attorney; personal signatures render the appeal inadmissible, and the appellant bears the costs and a fine.

Parole chiave

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cassation appeal personal signature defense attorney requirement prison conditions procedural inadmissibility court costs Italian criminal procedure diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
268119 - 01).Il mezzo impugnatorio è stato attivato e sottoscritto dalla parte personalmente, con ciòincorrendo nella inammissibilità, in ragione della formulazione dell’art. 613 cod.
Art. 666, comma 2 cod. proc. pen.
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il detenuto personalmenteindirizzandolo al Tribunale di sorveglianza che lo ha riqualificato come ricorso, ex art. 666,comma 2, cod.
Art. 35, comma 1, n. 5 ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
281475 - 01).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 666, comma 2 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il detenuto personalmenteindirizzandolo al Tribunale di sorveglianza che lo ha riqualificato come ricorso, ex art. 666,comma 2, cod.
art. 613 cod. proc. pen
268119 - 01).Il mezzo impugnatorio è stato attivato e sottoscritto dalla parte personalmente, con ciòincorrendo nella inammissibilità, in ragione della formulazione dell’art. 613 cod.
art. 616 cod. proc. pen
281475 - 01).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico
Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione
pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni delladetenzione il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamoal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv.
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

GIUD. SORVEGLIANZA di L’aquilaUdita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila con provvedimento in data 4 settembre 2025de plano ha rigettato il reclamo proposto da Grande Aracri Nicolino avverso il diniego delladirezione dell’Istituto di potere detenere in cella un mazzo di carte napoletane, in quanto nonha ravvisato nella doglianza del detenuto la lesione di una posizione giuridica qualificabile intermini di diritto soggettivo.2. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il detenuto personalmenteindirizzandolo al Tribunale di sorveglianza che lo ha riqualificato come ricorso, ex art. 666,comma 2, cod. proc. pen., trasmettendo gli atti a questa Corte.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.A fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato aprocedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando,preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione didiritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condottatenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deveessere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materiache non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativoprovvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021,Gallico, Rv. 281998 - 01);L’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo lasussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato conmemoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della Casa Circondariale oveè ristretto.Detta impugnazione, come corretto, è stata riqualificata quale ricorso poiché iprovvedimenti adottati de plano ex art. 666, comma 2 cod. proc. pen. dal magistrato disorveglianza sono unicamente ricorribili per Cassazione.Benchè in materia differente, per quanto contigua, è stato espresso il seguenteprincipio, adattabile anche al caso concreto, posto che lo schema procedurale è ilmedesimo: avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che, ai sensi dell'art. 666,comma secondo, cod. proc. pen., dichiara "de plano" l'inammissibilità della richiesta deldetenuto ex art. 35-ter Ord. pen di risarcimento dei danni patiti per le condizioni delladetenzione il mezzo di impugnazione è esperibile il ricorso per cassazione e non il reclamoal Tribunale di sorveglianza (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Carcione, Rv. 268119 - 01).Il mezzo impugnatorio è stato attivato e sottoscritto dalla parte personalmente, con ciòincorrendo nella inammissibilità, in ragione della formulazione dell’art. 613 cod. proc. pen.che ha fatto venire meno la possibilità per la parte personalmente di proporre ricorso percassazione.Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, aseguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo specialedella Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio,sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia lasottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega aldeposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n.11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01).Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore dellaCassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 27 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Giuseppe De Marzo