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Sentenza — n. 15611/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court corrects appellate sentence accessory fines to match principal sentence duration of three years.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15611/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal regarding the discrepancy between the principal sentence and accessory fines. The appellant argued the appellate court incorrectly set accessory penalties at four years while the main sentence was three years. The court ruled this error required correction without remittal, reducing the accessory fines to three years to align with the principal penalty.

Regesto Legislator

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Art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen.; Art. 619, comma 2, cod. proc. pen.: When an appellate court erroneously sets accessory fines higher than the principal sentence, the error is not subject to rectification but must be corrected via annulment without remittal.

Parole chiave

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accessory fines correction principal sentence alignment appellate error annulment no remittal required bankruptcy fraud penalties errore nella commisurazione della pena pena sproporzionata modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen.
pen., ma che è emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett.
Art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
E' così incorsa in un errore che non è suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma che è emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

similiano Micali; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, che chiede la correzione del dispositivo della sentenza impugnata in relazione alla durata delle pene accessoria nella misura di anni tre.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell'annullamento ex art. 623 cod. proc. 1pen. disposto da questa Corte con sentenza del 16 gennaio 2020 della pronuncia di secondo grado emessa in data 24 maggio 2018, ha rideterminato in anni quattro la durata delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa applicate a Tiziano Previsdomini, giudicato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Tiziano Previsdomini propone, con l'assistenza dell'avv. Stefano Valenza, ricorso per cassazione lamentando l'illogicità della motivazione ed il contrasto con quanto statuito in dispositivo. Il difensore evidenzia, infatti, che la Corte di appello di Roma, nel rideterminare la durata delle pene accessorie comminate al Previsdomini ha, in parte motiva, operato un'espressa equiparazione al quantum di pena detentiva inflitta al condannato («la durata delle pene accessorie fallimentari deve essere determinata, in quanto ritenuta congrua ex art. 133 cod. pen., in quella stabilita per la pena principale»). Rappresenta, però, che in dispositivo la Corte ha stabilito la durata di dette pene accessorie nella misura di anni quattro, mentre il Previsdomini è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione. Evidenzia come nel caso in esame non possano residuare dubbi in ordine all'intento della Corte («era quello di quantificare la pena in misura pari alla pena irrogata»).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con sentenza del 24 aprile 2018 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 13 aprile 2016, ha ridotto la pena inflitta a Tiziano Previsdomini in relazione ai reati allo stesso ascritti nella misura di anni tre di reclusione. Nel giudicare, poi, in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, la stessa Corte territoriale, nell'adeguarsi al principio di diritto, ha, con la sentenza oggetto del presente ricorso, operato, come correttamente evidenziato dal difensore del ricorrente, un espresso rinvio al quantum della pena detentiva inflitta al Previsomini rideterminando, poi, erroneamente la durata delle pene accessorie nella maggiore misura di anni quattro.

E' così incorsa in un errore che non è suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma che è emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen. con conseguente rideternninazione, ad opera di questa Corte, delle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa nella misura di anni tre. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M Giacomo Rocchi CORTt. SUPR7.3.

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