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Sentenza — n. 15602/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15602/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15602/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 18 giugno 2025 ex art. 438 e ss. cod. proc. pen., resa nel proc. n. 2421/23 R.G.N.R., il Tribunale di Gorizia ha affermato la penale 1responsabilità di Nebojsa e Sasa Mitrovic in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 loro rispettivamente ascritta e li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesi dieci di arresto ed 800,00 di ammenda. Nel determinare la sanzione, il Giudice ha preso le mosse da una pena di anno uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di ammenda per ciascuno degli imputati e su di essa ha poi apportato la riduzione per effetto del rito prescelto.

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15602/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 438 e ss. cod. proc. pen., resa nel proc. n. 2421/23 R.G.N.R., il Tribunale di Gorizia ha affermato la penale 1responsabilità di Nebojsa e Sasa Mitrovic in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 loro rispettivamente ascritta e li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesi dieci di arresto ed 800,00 di ammenda. Nel determinare la sanzione, il Giudice ha preso le mosse da una pena di anno uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di ammenda per ciascuno degli imputati e su di essa ha poi apportato la riduzione per effetto del rito prescelto.

Parole chiave

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infrazione alla legge sulle armi contravvenzione bagatellare riduzione della pena riduzione della multa proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
Va premesso che l'art. 442 cod. proc. pen.
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Testo completo

a relazione svolta dal Consigliere dott. Massimiliano Micali; Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto che si proceda alla rettifica della pena inflitta ai due ricorrenti.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 giugno 2025 ex art. 438 e ss. cod. proc. pen., resa nel proc. n. 2421/23 R.G.N.R., il Tribunale di Gorizia ha affermato la penale 1responsabilità di Nebojsa e Sasa Mitrovic in relazione alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110 loro rispettivamente ascritta e li ha condannati, ciascuno, alla pena di mesi dieci di arresto ed 800,00 di ammenda. Nel determinare la sanzione, il Giudice ha preso le mosse da una pena di anno uno e mesi tre di reclusione ed euro 1.200 di ammenda per ciascuno degli imputati e su di essa ha poi apportato la riduzione per effetto del rito prescelto.

2. Nebojsa e Sasa Mitrovic propongono, con l'assistenza dell'avv. Enrico Miscia, ricorso per cassazione lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore lamenta l'errore nel quale è incorso il giudice laddove ha determinato la diminuzione della pena per effetto della scelta del rito nella misura di un terzo della pena inflitta. Evidenzia, infatti, che l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, ove si precede per una contravvenzione, come nel caso di specie, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze «è diminuita della metà».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che l'art. 442 cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto. Di detta norma il Giudice del Tribunale di Gorizia non ha fatto buon governo, avendo operato, sulla pena finale inflitta ai due imputati, cui è ascritta una fattispecie di natura contravvenzionale, una riduzione di un terzo anziché della metà. Muovendo, infatti, dalla pena base di anno uno e mesi tre di arresto ed euro 1.200,00 di multa, il Giudice ha, come evidenziatosi, determinato la sanzione finale nella misura di mesi dieci di arresto ed euro 800,00 di multa.

E' così incorso in un errore di diritto che non è suscettibile di rettifica ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., ma che è emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen. con conseguente rideterminazione, ad opera di questa Corte, della pena inflitta ai due imputati nel rispetto del parametro normativo sopra illustrato nella misura finale di mesi sette e giorni quindici di arresto ed euro 600,00 di ammenda, pari alla metà della pena base indicata in sentenza. 2 P.Q.MCORTE SUPREMA D! CASSAZIONE RT.:" • o Romi, i; 2 9 t.PP 2026 IL FLLC IL FUNZION IZIARIO iIar 3