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Sentenza — n. 15340/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to formal waiver declaration by the appellant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15340/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible following a formal waiver submitted by the appellant on February 11, 2026. Although the appellant initially argued violations regarding the detention order and lack of social danger, they later withdrew the appeal due to a change in circumstances. The court upheld the waiver as irrevocable and binding, ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 589 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: A formal waiver of appeal is an irrevocable abdication that renders the appeal inadmissible, provided it meets statutory requirements for form and signature.

Parole chiave

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cassation appeal waiver of appeal inadmissible appeal procedural waiver irrevocable abdication procedural costs detention order riesame della carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 589 cod. proc. pen.
12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt.
Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 582 cod. proc. pen.
Art. 583 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.
Art. 52 D.Lgs. 196/2003
art. 589 cod. proc. pen
12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt.
art. 616 cod.proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.
ART. 52 D.LGS.196/03

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993
Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv.
Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996
Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez.
Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000
4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv.
Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003
217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art.
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Testo completo

i inammissibile il ricorsoletta la dichiarazione di rinunciaRITENUTO IN FATTO1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 16 settembre 2025,con il quale è stata rigettata l’istanza di differimento della pena anche nella forma delladetenzione domiciliare presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXX, quest’ultimo, amezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione.Ha articolato due motivi con i quali ha eccepito violazione di legge e manifesta illogicitàdella motivazione per omesso confronto con la documentazione prodotta nel corso delprocedimento, con particolare riferimento a quella avente ad oggetto i comportamenticollaborativi del detenuto rispetto alle esigenze curative e sanitarie ed a alla dimostratacarenza di ogni profilo di pericolosità sociale.2.

Con dichiarazione dell’11 febbraio 2026, sottoscritta dal ricorrente personalmente edal difensore, il ricorso è stato oggetto di espressa rinuncia per sopravvenuta carenza diinteresse, essendo stato ammesso XXXXXXXXXXXXXX alla misura alternativa delladetenzione domiciliare.3. Il Procuratore generale, con requisitoria del 23 dicembre 2025, ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2. Secondo la giurisprudenza di legittimità consolidata, la rinuncia all'impugnazione èuna dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processualea carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazionestessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/5/1993, Rv. 195256;

Sez. 1, n. 4620 del 12/7/1996, Rv205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/6/2000, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/1/2003, Rv.224747).Le forme ed i termini di tale rinuncia sono stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., cherichiama gli artt. 581, 582 e 583 cod. proc. pen., al fine di garantire la sicura provenienzadell'atto dal soggetto legittimato, ferma restando la facoltà concessa all'imputato detenuto dipresentare impugnazioni.Nel caso di specie, sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la dichiarazione dirinuncia al ricorso per cassazione è stata fatta con unico atto dell’11 febbraio 2026sottoscritto personalmente dal ricorrente e dai difensori.3.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dellasomma, equitativamente liquidata, di cinquecento euro in favore della Cassa delleammende.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO GALATI GIUSEPPE SANTALUCIAIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.