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Sentenza — n. 15324/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention for aggravated murder, upholding presumption of social danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Raul Gabriel Matei's appeal against his continued pre-trial detention following the aggravated murder of Stefano Cena. The court affirmed that under Article 275(3) of the Code of Criminal Procedure, a relative presumption of social danger and the suitability of prison custody applies to such serious crimes. Consequently, the defendant bears the burden of proving the absence of these conditions, which he failed to do.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 274, cod. proc. pen.: In cases involving aggravated offenses under Art. 275(3), a relative presumption of social danger and prison suitability prevails over the general rule, requiring only rebuttal of the presumption rather than positive proof of danger.

Parole chiave

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pre-trial detention aggravated murder social danger presumption Code of Criminal Procedure rebuttable presumption custody in prison burden of proof partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
«La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art.
Art. 274, cod. proc. pen.
GiuseppeBelcastro, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 274, comma 1, lett.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 575 cod. proc. pen
impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod.
art. 274 cod. proc.pen
pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 26731 del 24/07/2020, Carparelli
Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo
detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».Nella stessa direzione ermeneutica si muove il principio di diritto affermato, in tempirecenti, da Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv.
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Testo completo

al Tribunale del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;sentite, nell’interesse di Raul Gabriel Matei, le conclusioni dell’avv. Giuseppe Belcastro, cheha chiesto l’accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di Raul Gabriel Matei dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di Stefano Cena, commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con Lorenzo Agueci e Mohamed Azzeldin.Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di Stefano Cena, che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,Raul Gabriel Matei, Mohamedi Azzeldin e Lorenzo Agueci e altri soggetti, all’esito dellaquale la persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano lamorte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di Stefano Cena si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, Rudi Cena, che esercitavano l’attività di giostrai.

A Rudi Cena, in particolare, eranocollegati gli aggressori, Mohamedi Azzeldin, Raul Gabriel Matei e Lorenzo Agueci, chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra Mohamedi Azzeldin e Stefano Cena, al quale Raul Gabriel Matei e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti. Queste faseiniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella Piazza Civitucola di Capena – doveerano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, dove erano installatele giostre dei due rami della famiglia Cena –, interrompendosi a causa dell’intervento di unavventore, Ferruccio Ercolani, che riusciva ad allontanare Stefano Cena, sanguinante perferite riportate, dal luogo della colluttazione, facendolo riparare nella cabina di una dellegiostre.Dopo che Stefano Cena aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso Stefano Cena, aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’uccisione di Stefano Cena, che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di Stefano Cena, tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava Martino Di Stefano, Fjorinda Mitrushi, Maria CarmelaConidi, Salvatore Golino, Nicolae Mazilu, Manolo Fagiani e Madalina Ioana Isaac.Deve, inoltre, evidenziarsi che, nell’interrogatorio di garanzia reso dopo il suo arresto,disposto il 3 novembre 2025, Raul Gabriel Matei ammetteva di avere partecipato allacolluttazione che aveva causato la morte Stefano Cena, pur precisando di non esserel’autore di colpi violenti che ne avevano provocato il decesso e di essere intervenutoesclusivamente per separare Mohamedi Azzeldin e Stefano Cena, che stavano litigando acausa delle accuse di concorrenza sleale rivolte al primo dalla vittima.

Tale causaleomicidiaria, secondo quanto accertato nella prima fase delle indagini preliminari, traevaorigine dalle tensioni, risalenti nel tempo, che esistevano tra i due rami della famiglia Cena,che esercitavano la stessa attività di giostrai e che, anche in altre occasioni, avevano datoorigine a scontri verbali tra i dipendenti dei due fratelli.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a Raul GabrielMatei – che, come evidenziato a pagina 8 del provvedimento censurato, denotava una«carica di violenza smodata […]» – e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoirapporti con il gruppo antagonista.Si è già detto, infatti, che Stefano Cena e Rudi Cena esercitavano la stessa attività digiostrai, nel cui contesto lavorativo era maturata l’aggressione mortale di cui si controverte,che, anche in passato, aveva dato origine a scontri tra i due gruppi familiari.

Questasituazione di feroce e risalente conflittualità, dunque, rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di Stefano Cena, avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di Raul Gabriel Matei dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2.

Avverso questa ordinanza Raul Gabriel Matei, a mezzo dell’avv. GiuseppeBelcastro, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell’inadeguatezza del compendioindiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di Raul Gabriel Matei,resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsuale svolto dal ricorrentenell’aggressione mortale di Stefano Cena, era stata applicata nei suoi riguardi in modoautomatico, senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato.Il Tribunale del riesame di Roma, in questo modo, non aveva tenuto conto deglielementi sintomatici della pericolosità sociale di Raul Gabriel Matei, sui quali ilprovvedimento impugnato si era espresso in termini oggettivamente assertivi, limitandosi arichiamare lo stato di conflittualità esistenti tra il nucleo familiare della vittima e quello delfratello Rudi Cena, senza soffermarsi analiticamente sulla natura di tali conflitti e sulla lororilevanza prognostica rispetto al mantenimento della misura cautelare censurata.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso proposto da Raul Gabriel Matei è infondato.2. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di Raul Gabriel Matei, derivi daelementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il merodecorso del tempo dagli accadimenti criminosi.

Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a Raul Gabriel Matei – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano Cena. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a LorenzoAgueci e Mohamed Azzeldin, nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia Cena.La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di Stefano Cena e del fratello, Rudi Cena, nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, Mohamedi Azzeldin e Lorenzo Agueci.Deve, inoltre, escludersi la possibilità di confinare la condotta di Raul Gabriel Matei inun contesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di Stefano Cena e Rudi Cena, che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando.

Tali connotazionidell’aggressione mortale in esame, peraltro, devono escludersi, oltre che alla luce delcontesto fortemente conflittuale da cui traeva origine il pestaggio della vittima, dall’articolatasequenza degli accadimenti criminosi, sviluppatasi in due fasi, che denotava la pervicaciadell’atteggiamento degli indagati e non consentiva di escludere il modesto disvalore penaledei fatti di reato, rispetto al quale il contesto subculturale vissuto da Matei e dai complici nonassumono rilievo ai fini cautelari dedotti.2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a RaulGabriel Matei riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che:

«La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».Nella stessa direzione ermeneutica si muove il principio di diritto affermato, in tempirecenti, da Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv. 289277 - 01, che ribadisce laprevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art.273, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.,osservando:

«In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere,sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allaprevisione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito deldecorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità».3.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda Raul Gabriel Matei, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHI