Court dismisses appeal against detention for aggravated murder, citing statutory presumption of social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Lorenzo Agueci's appeal against a confirmation of his pre-trial detention in prison. The court affirmed that the aggravated murder of Stefano Cena involved a violent group conflict and demonstrated Agueci's negative personality and lack of remorse. Consequently, the court applied the statutory presumption of social danger to bypass the usual burden of proof, ruling that the detention was legally justified.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; The presumption of social danger and suitability of prison detention under Art. 275, comma 3, of the Code of Criminal Procedure prevails over general rules, requiring only the absence of contrary evidence to justify the measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di Lorenzo Agueci dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di Stefano Cena, commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con Raul Gabriel Matei e Mohamed Azzeldin.Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di Stefano Cena, che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,Lorenzo Agueci, Raul Gabriel Matei, Mohamedi Azzeldin e altri soggetti, all’esito della qualela persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano la morte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di Stefano Cena si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, Rudi Cena, che esercitavano l’attività di giostrai.
A Rudi Cena, in particolare, eranocollegati gli aggressori, Lorenzo Agueci, Raul Gabriel Matei e Mohamedi Azzeldin, chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra Mohamedi Azzeldin e Stefano Cena, al quale Raul Gabriel Matei e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti.Queste fase iniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella Piazza Civitucola diCapena, dove erano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, nellaquale erano installate le giostre dei due rami della famiglia Cena.
La colluttazione iniziale siinterrompeva grazie all’intervento di un avventore, Ferruccio Ercolani, che riusciva adallontanare Stefano Cena, sanguinante per ferite riportate, dal luogo della colluttazione,facendolo riparare nella cabina di una delle giostre.Dopo che Stefano Cena aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso Stefano Cena, aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’omicidio di Stefano Cena, che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di Stefano Cena, tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava Martino Di Stefano, Fjorinda Mitrushi, Maria CarmelaConidi, Salvatore Golino, Nicolae Mazilu, Manolo Fagiani e Madalina Ioana Isaac.Si individuava, inoltre, la causale dell’aggressione mortale patita da Stefano Cena nelleaccuse di concorrenza sleale rivolte dalla vittima a Mohamedi Azzeldin, che lavorava alledipendenze del fratello, Rudi Cena.
Tale causale omicidiaria, secondo quanto accertato nellaprima fase delle indagini preliminari, traeva origine dalle tensioni, risalenti nel tempo, cheesistevano tra i due rami della famiglia Cena, che esercitavano la stessa attività di giostrai eche, in passato, avevano dato origine a scontri verbali tra i due gruppi familiari.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a LorenzoAgueci e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoi rapporti con il gruppoantagonista.
Questa situazione di accesa conflittualità rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di Stefano Cena, avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di Lorenzo Agueci dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2. Avverso questa ordinanza Lorenzo Agueci, a mezzo dell’avv.
Pietro Nicotera,proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, evidenziandosi che la decisione in esame, a frontedell’inadeguatezza del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari neiconfronti di Lorenzo Agueci, resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsualesvolto dal ricorrente nell’aggressione mortale di Stefano Cena, era stata applicata nei suoiriguardi senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato.
Non si era, in questo modo, tenuto conto degli elementi, concreti e specifici, dacui desumere la pericolosità sociale dell’indagato, su cui il provvedimento impugnato si eraespresso in termini assertivi, limitandosi a richiamare lo stato di conflittualità esistenti tra ilnucleo familiare della vittima e quello del fratello Rudi Cena.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso proposto da Lorenzo Agueci è infondato.2. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di Lorenzo Agueci, derivi da elementiprocessuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il mero decorso deltempo dagli accadimenti criminosi.
Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a Lorenzo Agueci – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano Cena. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a RaulGabriel Matei e Mohamed Azzeldin, nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia Cena.La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di Stefano Cena e del fratello, Rudi Cena, nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, Mohamedi Azzeldin e Lorenzo Agueci.Non possono, in proposito, non richiamarsi le considerazioni espresse a pagina 9 delladecisione censurata, in cui si evidenziava, con argomenti ineccepibili, che a fronte «delledescritte gravi evidenze investigative, che rivelano la negativa personalità dell’Agueci, la suapalese spregiudicatezza e violenza, nonostante la giovane età e la pregressaincensuratezza, ritiene il collegio di condividere le valutazioni del Gip in punto di esigenzecautelari e di scelta della misura».Deve, infine, escludersi la possibilità di confinare la condotta di Lorenzo Agueci in uncontesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di Stefano Cena e Rudi Cena, che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando.2.1.
A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a LorenzoAgueci riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che:
«La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda Lorenzo Agueci, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO CENTONZE GIACOMO ROCCHI