Sentenza — n. 15304/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa REGGIO CALABRIA il 07/12/1957; avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; l'avvocato Gatto Lorenzo conclude chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Barreca Giuseppe avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., commesso in Reggio Calabria tra il 2018 e il mese di gennaio 2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-ter cod. pen, artt. 416-ter cod. pen, artt. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 15304/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «per la punibilità ex art. 416-ter cod. pen., nella sua ultima formulazione, è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l'unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014» (Sez. I, n. 23365 del 20/03/2025, De Giacomo, non mass.; Sez. 2, n. 16487 del 19/04/2024, Rizzuti, non mass.).
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a REGGIO CALABRIA il 07/12/1957; avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del TRIB. LIBERTA' di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; l'avvocato Gatto Lorenzo conclude chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di riesame formulata nell'interesse di Barreca Giuseppe avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale è stata applicata nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari per il delitto di cui all'art. 416-ter cod. pen., commesso in Reggio Calabria tra il 2018 e il mese di gennaio 2020.
2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione, Barreca Giuseppe, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Lorenzo Gatto, deducendo due motivi di ricorso di seguito enunciati. 2.1. Con il primo articolato motivo, il ricorrente eccepisce la violazione della disposizione di cui agli artt. 416-ter cod. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a tale reato. Ad avviso della difesa l'ordinanza è incorsa in una grave violazione di legge perché ha supposto che il ricorrente avesse promesso di procacciare i consensi elettorali in favore della candidata al Consiglio regionale della Calabria, Lucia Caccamo, sulla base della ritenuta presunta intraneità al sodalizio criminoso facente capo alla famiglia Barreca, introducendo una inammissibile presunzione basata sul mero status personale dell'indagato, in violazione dei principi di materialità e offensività.
La difesa deduce che il dialogo intercettato il 21 gennaio 2020 tra il ricorrente e Vincenzo Giglio è del tutto silente sulle modalità con cui i voti sarebbero stati raccolti, sicché inferire tali modalità soltanto perché colui che promette è presuntivamente mafioso significa introdurre una praesumptio de praesumpto non consentita, trasformando un reato di condotta in un reato di autore. Nel ricorso si osserva che il ricorrente è estraneo alla nuova cosca Barreca, tant'è che egli non risulta attinto da alcun provvedimento custodiale in relazione a tale sodalizio, né risulta indagato nel procedimento denominato "Malefix" e di conseguenza non vi sarebbe alcuna prova dell'appartenenza alla cosca.
Non sussisterebbe poi la prova dell'intervenuto patto sinallagmatico, requisito richiesto dalla disposizione di cui all'art. 416-ter cod. pen., atteso che l'intero costrutto accusatorio poggerebbe su un'unica ambigua espressione del ricorrente, ovvero aver esclamato durante l'incontro del 21 gennaio 2020: "Va benissimo!". 2Né i giudici del riesame avrebbero fornito adeguate spiegazioni della inverosimiglianza della tesi del ricorrente in ordine al significato di tale espressione - ossia che si trattava di una frase pronunciata per circostanza al fine di concludere un colloquio imbarazzante, imbarazzo derivante anche dal fatto che gli era interdetto l'esercizio del diritto di voto - attribuendogli, invece, il significato univoco di accettazione del patto criminale.
I giudici del riesame avrebbero, quindi, effettuato una valutazione atomistica degli indizi, isolando tale singola espressione dal complessivo contesto attribuendo rilievo alla riportata espressione, la quale invece non avrebbe alcuna forza dimostrativa idonea ad escludere altre plausibili ricostruzioni alternative. Di conseguenza, la motivazione sarebbe manifestamente illogica perché trasforma una frase polisemica in un grave indizio di colpevolezza, senza un vaglio critico completo e coerente. Nel ricorso si assume altresì che anche l'individuazione dell'utilità - ovvero la falsa autenticazione della firma su un atto di compravendita, favore reso dal Giglio a Marcello Bellini, genero del ricorrente - sarebbe frutto di una operazione logica carente e presuntiva, non sussistendo alcun elemento che colleghi la promessa di voti a questa utilità.
Si osserva che il favore reso al Bellini si inserisce nell'ambito di pregressi rapporti tra il Giglio e il Bellini, già esistenti dal 2018, mancando pertanto la prova che tale favore fosse stato promesso ex ente come corrispettivo dei voti, fattore che, invece, costituisce un elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice. Infine, si rileva che pur volendo aderire alla tesi degli inquirenti, non sarebbe chiaro se il ricorrente abbia agito uti singulus o per conto e in rappresentanza e, comunque a vantaggio dell'associazione, con la conseguenza che, stante l'incertezza di tale profilo, sarebbe stato necessario dimostrare che il patto avesse fatto espressamente riferimento alla modalità mafiosa di procacciamento, prova che ad avviso della difesa difetterebbe. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Il ricorrente deduce la mancanza di valutazione sulla concretezza e attualità del pericolo, atteso che i fatti contestati risalgono al periodo 2019 - 2020 e sono legati ad una specifica tornata elettorale conclusa, rilevando altresì che il ricorrente non è mai stato sottoposto a procedimenti penali successivi a quelli del 1991.
Pertanto, il Tribunale non avrebbe spiegato perché, a distanza di cinque anni dai fatti, sussisterebbe il pericolo che il ricorrente possa commettere delitti della 3stessa specie, né avrebbe spiegato le ragioni che rendono indispensabile la misura degli arresti domiciliari.
3. A seguito di requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In via preliminare va rilevato che l'ordinanza deve essere letta congiuntamente al provvedimento genetico che, dalle pagine 1442 a 1474, analizza gli elementi indicativi della gravità indiziaria a carico del ricorrente e ai quali i Giudici del riesame, con autonoma e critica valutazione, hanno fatto riferimento per confermare il quadro indiziario emergente dai fatti descritti nella imputazione provvisoria, il cui accadimento non è oggetto di doglianze difensive. Ciò precisato, giova evidenziare che l'ordinanza impugnata ha affermato il coinvolgimento di Giuseppe Barreca in episodi di scambio elettorale politico-mafioso verificatisi tra il 2018 e il mese di gennaio 2020, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, svoltesi il 26 gennaio 2020, nonché alla candidatura di Lucia Caccamo, moglie del coindagato Pasquale Tripodi, il quale non aveva potuto prendere parte alla competizione elettorale in ragione di pregresse vicende giudiziarie che ne avevano precluso la candidatura.
Ruolo di rilievo viene attribuito a Giglio Vincenzo (già condannato insieme con il fratello Mario per concorso esterno in associazione mafiosa), il quale è colui che secondo i provvedimenti cautelari ha attivato i contatti con le cosche mafiose per determinare l'elezione della Caccanno, in sostituzione dei candidati Alessandro Nicolò e Sebastiano Romeo, nel frattempo arrestati proprio per vicende analoghe di scambio elettorale politico mafioso nell'ambito del procedimento cd. Libro nero. L'ordinanza impugnata, rinviando all'ordinanza genetica, ha evidenziato che il ricorrente è stato ritenuto partecipe dell'omonima cosca di ‘ndrangheta (accertata nell'ambito del proc. n. 30 del 1993 denominato processo Barracuda; cfr. pag. 1443 ord. gip) e già condannato all'ergastolo (per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., omicidio, estorsione, ecc.), rilevando che anche il coindagato Bellini Marcello (genero del ricorrente) è stato attinto da provvedimenti cautelari che hanno riguardato il sodalizio criminale "Barreca" di nuova formazione (proc.
Metameria; ord. gip 28 -66/20 dell'8 febbraio 2021; cfr. p. 1445 ord. Gip). 4Attraverso l'analisi delle intercettazioni risalenti al 2018, richiamate nell'ordinanza genetica, il provvedimento impugnato ha evidenziato che il Giglio confidava nella capacità di Bellini di procacciare tra i trenta e i quaranta voti nel comune di Bocale in favore di Nicolò; a fronte di tale prospettazione, Giglio si sarebbe poi attivato, al fine di consentire al cognato di Bellini l'ottenimento di una certificazione medica funzionale alla concessione della misura degli arresti domiciliari.
In particolare, l'ordinanza ha fondato l'affermazione del coinvolgimento del Barreca e del Bellini nell'attività di procacciamento di voti in favore di Lucia Caccamo — su richiesta del Giglio — sui seguenti incontri, oggetto di monitoraggio mediante il trojan inoculato nel dispositivo telefonico di quest'ultimo. Vi è l'incontro del 10 settembre 2019, nel quale sono presenti Barreca, Bellini, Giglio e Tripodi; in tale incontro il Tripodi viene presentato al Barreca, senza che risultino riferimenti alla questione elettorale. Accade poi l' incontro del 18 ottobre 2019, nel quale il Giglio riferisce al Tripodi che il Barreca ha manifestato la sua disponibilità a fornire supporto elettorale; i giudici del riesame spiegano che in tale incontro il Giglio riferisce della disponibilità in ordine al procacciamento di voti in favore della Caccamo, evidenziando che il ricorrente viene definito come colui che se anche non è "l'amministratore delegato", può dire la sua facendo comunque parte del "circolo magico", ovvero del "consiglio di amministrazione".
In ravvicinata progressione cronologica si pone poi l'incontro del 13 novembre 2019, nel corso del quale il Giglio parla con il Bellini raccomandandosi di dare una mano a Tripodi e di parlarne con il suocero Barreca. L'ordinanza impugnata ha poi rilevato che tra il 10 e il 12 gennaio 2020 il Giglio e il Tripodi discutono sulla opportunità di parlare con "suo suocero", riferendosi al Bellini e, quindi, con Barreca. Inoltre, l'ordinanza dà conto dell'ulteriore incontro del 17 gennaio 2020 nel quale il Giglio ipotizza di andare a parlare con il Barreca, mostrando però di essere spaventato, che l'ordinanza spiega alla luce della consapevolezza della illiceità del patto elettorale.
L'ordinanza si è altresì soffermata sulla conversazione intercorsa nell'incontro del 21 gennaio 2020 tra il Giglio e il Barreca - oggetto delle specifiche doglianze difensive - della quale si è evidenziato che da essa debba trarsi la conferma da parte del Barreca dell'accordo, conferma che sarebbe effettivamente intervenuta attraverso il benestare manifestato attraverso l'espressione "va benissimo", così suggellando il patto. 5Vi è, infine, l'episodio del 10 marzo 2020, a elezioni avvenute, al quale l'ordinanza riconduce la concretizzazione del piano illecito; l'ordinanza pone in rilievo che in tale data il Bellini si recava presso gli uffici comunali dove veniva effettuata l'autenticazione della firma in relazione alla compravendita dell'autovettura con la falsa data del 13 gennaio 2020 in modo da farla risultare in data antecedente alla notifica del pignoramento così da renderlo inefficace nei confronti dell'acquirente, incassando il pagamento.
Dunque, l'ordinanza impugnata ha evidenziato come tale ultimo episodio confermi la sussistenza della relazione sinallagmatica tra il Giglio e il Bellini, già registratasi nel 2018 e dimostrata da precedenti episodi, quali l'essersi il primo attivato in favore di Donatello Canzonieri, ex cognato del Bellini, per fargli ottenere gli arresti domiciliari nel periodo in cui era recluso presso il carcere di Agrigento, tant' è che qualche mese dopo invocava il sostegno elettorale del Bellini in favore di Alessandro Nicolò, evidenziando quale ulteriore episodio in tal senso significativo, l'episodio in cui. nel settembre 2019, il Bellini aveva chiesto supporto al Giglio per interessamento medico in favore di un suo parente.
3. Tanto premesso, e passando ad esaminare le censure mosse dalla difesa, deve rilevarsi che con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto l'insussistenza del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. in relazione a plurimi profili. 3.1. La prima deduzione difensiva, con la quale si eccepiscono vizi motivazionali dell'ordinanza in punto di gravità indiziaria dell'appartenenza del ricorrente alla nuova cosca Barreca, non è fondata. Le doglianze difensive si incentrano, prioritariamente, sull'assenza della dimostrazione che Barreca sia intraneo alla ricostituita cosca Barreca - ciò che risulterebbe dalla circostanza che il ricorrente non sia stato attinto dal provvedimento cautelare nell'ambito del proc. cd.
Metameria concernente specificamente la ricostruzione della associazione di 'ndrangheta Barreca - dato dal quale, nella prospettazione difensiva, dovrebbe discendere la conclusione che al ricorrente non possa essere attribuito il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., quanto meno con riferimento alla disposizione incriminatrice che configura il delitto in questione per il solo fatto della qualità soggettiva di appartenente all'associazione mafiosa. Né sussisterebbero elementi per affermare che il Barreca abbia agito uti singulus o per conto della cosca, sicché non sarebbe parimenti configurabile la diversa fattispecie, prevista dalla medesima disposizione incriminatrice, fondata sull'esistenza di un esplicito accordo avente ad oggetto le modalità del metodo 6mafioso ai fini del procacciamento dei voti perché non vi sarebbero elementi idonei a supportare che, nella fattispecie, sia stato pattuito che i voti dovessero essere procurati con metodo mafioso.
Si tratta di censure che non colgono nel segno. Al riguardo, va premesso che l'art. 416-ter cod. pen., nella nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 43 del 2019, prevede che «chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis».
Allo stesso modo è punito «chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma». La nuova formulazione dell'art. 416-ter cod. pen. ha ampliato il campo applicativo della fattispecie incriminatrice, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Con riguardo al primo profilo si prevede che la promessa di procacciare voti possa essere ricevuta sia dall'uomo politico, sia da intermediari e che possa provenire tanto da soggetti estranei alla consorteria criminosa, quanto da esponenti del sodalizio mafioso.
Sotto il secondo profilo, la controprestazione della promessa non è più limitata al denaro e alle altre utilità ma comprende anche la disponibilità «a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa». A tal riguardo va rilevato che la modifica, in coerenza con la natura di reato di pericolo della fattispecie incriminatrice, mira a prevenire ogni tipo di contatto in ambito elettorale con soggetti intranei ai sodalizi mafiosi, sul presupposto che dal solo fatto della appartenenza derivi la capacità di condizionamento dell'altrui volontà espressa con il voto.
Infatti, sotto tale profilo, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «per la punibilità ex art. 416-ter cod. pen., nella sua ultima formulazione, è sufficiente la sola promessa di procurare voti da parte di esponenti mafiosi senza che sia indispensabile il procacciamento con metodo mafioso, che costituisce una delle possibili modalità esplicative della condotta ma non l'unica, come invece nella formulazione della riforma del 2014» (Sez. I, n. 23365 del 20/03/2025, De Giacomo, non mass.; Sez. 2, n. 16487 del 19/04/2024, Rizzuti, non mass.).
Più specificamente, si è affermato che ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nell'attuale formulazione, qualora il soggetto 7che si impegna a reclutare i suffragi sia un appartenente all'associazione mafiosa non è necessario che il procacciamento avvenga con metodo mafioso, mentre, quando ne sia estraneo o comunque operi "uti singulus", occorre la prova che l'accordo contempli un'attività di procacciamento svolta con le modalità di cui all'art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 1, n. 17870 del 25/03/2025, Pmt, Rv. 288067 - 01) Di tali principi, l'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione, affermando esplicitamente che, nella fattispecie, non fosse necessaria l'acquisizione della prova del ricorso al metodo intimidatorio per la ricerca del consenso elettorale.
A tal fine, l'ordinanza ha dato adeguato conto degli elementi a sostegno della intraneità del Barreca alla neo ricostruita cosca, alla luce di quanto emerso dallo stesso procedimento in corso, risultando la sua appartenenza al "circolo magico" dei sodalizi criminosi e ancora al "consiglio di amministrazione della cosca" e, inoltre, rimarcando come il Giglio e il Tripodi si siano rivolti al ricorrente proprio in virtù della consapevolezza della sua evidente già acclarata appartenenza alla cosca, risultante dai provvedimenti giudiziari definitivi che hanno accertato l' esistenza della cosca Barreca e la partecipazione alla stessa del ricorrente (già sopra indicati).
Pertanto, deve affermarsi che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., prima ipotesi, non è necessario che l'appartenenza dell'agente all'associazione ‘ndranghetista" sia accertata con sentenza adottata in altro procedimento, in quanto tale accertamento può essere effettuato anche nel contesto del provvedimento di merito che valuta la sussistenza del reato (Sez. I, n. 23365 del 20/03/2025, De Giacomo, non mass.). In conclusione, dai principi esposti discende l'inconferenza della deduzione difensiva secondo cui il Tribunale del riesame avrebbe argomentato l'esistenza di modalità mafiose di procacciamento del voto sulla base di una inammissibile praesumptio de praesumpto giacché, nella fattispecie, l'ordinanza ha dato conto dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso, ricorrendo la prima ipotesi contemplata dalla disposizione di cui all'art. 416-ter cod. pen. 3.2.
È infondato anche l'ulteriore profilo di doglianza con il quale la difesa ha contestato la sussistenza di elementi idonei a ritenere, da un lato, che il ricorrente abbia promesso di procurare voti in favore della candidata e, dall'altro, che l'utilità conseguita dal Bellini sia stata oggetto di pattuizione; requisiti costitutivi del patto sinallagnnatico di cui alla disposizione incriminatrice. In relazione al primo profilo, deve rilevarsi che l'ordinanza, con lineare ragionamento logico-deduttivo coerente con il complessivo quadro indiziario, ha 8ritenuto che le conversazioni avessero ad oggetto l'interessamento del Giglio presso il Barreca ed il Bellini per il procacciamento di voti in favore della moglie del Tripodi, alla luce di una pluralità di circostanze, quali il susseguirsi degli incontri, sempre tra i medesimi soggetti, in un arco temporale ristretto e prossimo alle elezioni del 26 gennaio 2020, la presenza del Tripodi in più di questi incontri, soggetto, quest'ultimo, al quale gli interlocutori dei dialoghi captati spesso si riferiscono, rimarcandosi, nell'ordinanza impugnata che nella conversazione del 21 gennaio 2020 vi è l'espresso riferimento alla moglie del Tripodi, e riconducendo a questo incontro la conferma dell'accordo conclusivo della trattiva protrattasi tra settembre 2019 e gennaio 2020.
Si tratta di un complessivo impianto argomentativo che, anche in considerazione della fluidità della fase cautelare, non mostra profili di evidente illogicità, dovendosi in ogni caso rilevare che con tale iter argomentativo la difesa non si è confrontata affatto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione del contenuto della conversazione 21 gennaio 2020, concernente valutazioni in fatto che, peraltro, esulano dal perimetro valutativo del giudizio di legittimità. Al riguardo giova, comunque ricordare il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019 Rv. 276976 - 01; conf.
Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014 Rv. 261400 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237012 - 01). Quanto al secondo profilo - strettamente connesso a quanto si evidenzia al paragrafo che segue - deve rilevarsi che la doglianza difensiva è priva di fondamento in quanto l'ordinanza si sofferma espressamente sulla riconducibilità del favore compiuto dal Giglio a vantaggio del Bellini - concernente la falsa attestazione della data della compravendita dell'autovettura - quale controprestazione dell' interessamento del Bellini e del Barreca per il procacciamento dei voti in favore della Caccamo, a nulla rilevando che tale utilità non sia stata oggetto di espressa pattuizione. 9L'ordinanza impugnata, integrata da quella genetica (pagine 1473 - 1474), ha rilevato che la falsa autenticazione della data apposta sul contratto di compravendita rientrasse nell'ambito delle controprestazioni offerte al Bellini dal Giglio, nell'ambito della più ampia disponibilità manifestata da quest'ultimo in campo amministrativo e medico, evidenziando altresì come questa disponibilità fosse esistente già dal 2018, quando il Giglio si era rivolto alla cosca Barreca per ottenere il sostegno elettorale in relazione alle elezioni europee del 2019 e regionali del 2020 in favore dei candidati Nicolò e Sebastiano.
Tanto precisato deve rilevarsi che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, l'ordinanza, pur in assenza di elementi comprovanti una espressa pattuizione di tali utilità, dà chiaramente conto della riconducibilità dell'intervento del Giglio ai fini della falsa attestazione a favori corrisposti da quest'ultimo quale controprestazione della promessa di voti. Perché si perfezioni lo scambio elettorale politico - mafioso non è richiesto che la promessa dell'utilità sia oggetto di preventiva espressa pattuizione potendo il giudice inferirla dalle circostanze di fatto, come accaduto nella fattispecie.
3. Pur a fronte della non fondatezza dei motivi di ricorso questo Collegio deve, tuttavia, rilevare che i giudici del riesame non hanno adeguatamente affrontato il tema della finalizzazione dell'utilità limitandosi a considerare sufficiente, per la configurabilità del reato, che detta utilità sia stata elargita nell'interesse del solo Bellini. La lacuna motivazionale in ordine a questo elemento non può ritenersi integrata nemmeno dalla lettura dell'ordinanza genetica che, alla pagina 1474, si limita ad affermare che il Giglio si metteva a disposizione a trecentosessanta gradi in favore di Bellini e dei suoi congiunti.
Tale profilo non è stato specificamente devoluto con i motivi di ricorso, ciò nondimeno, trattandosi di aspetto che incide sulla stessa sussistenza del reato, rientra tra i poteri di questa Corte rilevarlo di ufficio. Ciò precisato, va evidenziato che con decisione assertiva, il Tribunale si è limitato ad affermare che il reato sussiste anche qualora l'utilità sia indirizzata solo a colui che agevola la stipulazione del patto illecito senza alcun approfondimento in ordine alla necessità che da essa derivi di un vantaggio per gli interessi dell'associazione.
In forza di tale convincimento, il Tribunale ha ritenuto sufficiente per la sussistenza del reato che l'utilità sia stata elargita nell'interesse del solo Bellini, e non anche a beneficio della "cosca Barreca". 10Si tratta di una conclusione apodittica che non tiene conto che l'utilità richiesta della norma deve tendere a soddisfare, anche attraverso un vantaggio direttamente conseguito dal singolo soggetto mafioso, interessi facenti capo ai membri della cosca o all'associazione mafiosa nel suo insieme, divenendo elemento che si riflette sulla stessa struttura del reato.
Il patto illecito che integra la fattispecie in esame non si connoterebbe per la sua idoneità a ledere l'interesse dell'ordine pubblico, bene alla cui tutela è diretta la previsione incriminatrice, se alla promessa illecita di procacciare voti in favore dell'esponente politico non corrispondesse la promessa di utilità capace di favorire il sodalizio cui appartengono o sono vicini coloro che hanno promesso, direttamente o indirettamente di procurare i voti. Sul punto merita osservare che se nella formulazione vigente prima della legge 21 maggio 2019, n. 43, il legislatore definiva l'utilità oggetto dell'erogazione o della promessa alternativa al danaro quale «altra utilità», nella formulazione attuale il legislatore ha fatto riferimento a «qualunque altra utilità», determinando l'ampliamento del novero delle condotte penalmente rilevanti, ricomprendendovi sì qualsiasi effetto vantaggioso, e dunque non limitato a benefici immediatamente quantificabili in termini economici, tuttavia pur sempre riconducibili a comportamenti indebiti e vantaggiosi per l'associazione di tipo mafioso (Sez. 6, n. 13841 del 15/01/2025, Morabito, in motivazione).
Deve dunque trattarsi di utilità che non si risolvano in «prebende a titolo personale» in favore di soggetti appartenenti o comunque vicini all'organizzazione criminale, ma di interventi dai quali l'organizzazione possa trarre comunque benefici (Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012, P.g. in proc. Costa, in motivazione). L'ordinanza in esame nel dare rilievo ad utilità conseguite dal Bellini rispondenti a logiche del tutto personalistiche, in quanto concernenti vicende strettamente inerenti a interessi privati del predetto, quali, appunto, l'ottenimento delle certificazioni mediche per facilitare la concessione degli arresti domiciliari all'ex cognato, visite mediche a vantaggio di una parente malata e, ancora, la falsa attestazione della data sul contratto di compravendita dell'autovettura, per evitare l'atto di pignoramento, ha omesso di specificare se e per quali ragioni da tali favori direttamente conseguiti dal Bellini la cosca Barreca abbia potuto trarre qualche vantaggio, sia pure indiretto.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata sul punto affinché il Tribunale del riesame colmi tali lacune motivazionali alla luce dei principi indicati. 114. Le considerazioni svolte al paragrafo che precede, assorbito il secondo motivo di ricorso, impongono l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Reggio Calabria. P.Q.MFUNZIONI.A. U117;ARIO IL IL FUNZION TZTARTO 12