Italian Supreme Court dismisses appeal claiming mental disorder mitigation due to procedural repetition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of complaint was repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal. The appellant argued that a prior psychiatric evaluation regarding alcohol and drug abuse should have established a partial mental disorder to reduce the sentence for repeated minor offenses. The court rejected this claim, noting that the lower court correctly distinguished the impulsive acts from the deliberate, systematic violations of preventive measures, and that the new appeal lacked the specific factual transcription required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the sole ground of complaint is repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new specific factual transcription or integral allegation of the cited acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 6 ottobre 2025 la Corte di appello di Milano ha parzialmenteriformato, rideterminando in mesi cinque di arresto la pena irrogata, la sentenza pronunciatain esito al giudizio abbreviato dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2024, con cuiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX era stato condannato, previa esclusione della recidiva econcesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di un anno di arresto per diciottocontravvenzioni ex art. 75, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avvinte dallacontinuazione, commesse tra il 3 febbraio e il 13 ottobre 2021.2.
Avverso la sentenza della Corte di appello XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX haproposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo di censura,con cui ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delladiminuente della seminfermità.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. L’unica censura articolata si fonda sull’omesso riconoscimento del vizio parziale dimente, invocato sugli esiti di consulenza disposta dal pubblico ministero in altroprocedimento e depositata in sede di giudizio abbreviato.Il motivo è ripetitivo di doglianza già sottoposta alla Corte di appello, la quale l’hadisattesa con motivazione adeguata e congrua, che si conforma alla giurisprudenzacostante, secondo cui, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possonorientrare nel concetto di "infermità" i disturbi della personalità o comunque tutte quelleanomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, la cuiconsistenza, intensità e gravità sia tale da incidere concretamente sulla capacità di intenderee di volere, a condizione che sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condottacriminosa (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Mazzeo, Rv. 276616 – 01;Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D., Rv. 257923 – 01;
Sez. 6, n. 43285 del27/10/2009, Bolognani, Rv. 245253 – 01).Dato atto che, in diverso procedimento per il delitto di maltrattamenti in famiglia indanno della madre, il consulente del pubblico ministero aveva diagnosticato all’imputato undisturbo da uso di alcol e cocaina, la cui assunzione provocava aumentata reattività, disforia,discontrollo e aggressività, la Corte distrettuale ha osservato che la compromissione delgiudizio, conseguente alla condizione diagnosticata, assumeva rilievo nella consumazione direati d’impeto, quali le aggressioni fisiche e verbali maturate in situazioni conflittuali, mentrele condotte criminose contestate nel presente procedimento erano collegate alla deliberata,sistematica e intenzionale inosservanza delle prescrizioni accedenti alla misura diprevenzione personale.Alle argomentazioni esposte alcuna specifica critica oppone il ricorrente, limitandosi aun generico dissenso incentrato sul richiamo alle conclusioni della consulenza eseguita neldiverso procedimento, che focalizzava l’incidenza del disturbo sulla perpetrazione dicondotte di diversa natura, peraltro non allegata al ricorso e solo parzialmente citata (cfr., trale altre, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01, secondo cui «in temadi ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza eper genericità, i motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà dellamotivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integraletrascrizione o allegazione»).6.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHIIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.