Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting merits review instead of legal violation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Antonino Barbuscia, challenged a supervision magistrate's refusal to authorize his work in construction, arguing it aided his reintegration. The court held that since the lower decision was properly motivated, the appellant's request for a substantive re-evaluation was not permitted under cassation rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 7 Cost.; Art. 568, comma 2 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation for violations of law are admissible only for legal errors, not for requesting a re-evaluation of the merits when the lower decision is properly motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eglianza di Messinaudita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.RITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Messina rigettava larichiesta formulata nell’interesse di Antonino Barbuscia, sottoposto alla misura alternativadella detenzione domiciliare, di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa alledipendenze di un’impresa edile nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana con orario7.30 – 16.00 presso i cantieri che sarebbero stati comunicati ad ogni assegnazione,argomentando che la natura dell’attività non consentiva di effettuare idonei controlli.2.
Avverso la decisione Antonino Barbuscia, a mezzo difensore, ha proposto reclamodavanti al Tribunale di sorveglianza di Messina che, con provvedimento dell’11 giugno 2025,ha qualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione degliCon l’atto d’impugnazione Barbuscia ha invocato una rivalutazione della decisione delMagistrato di sorveglianza, facendo presente di essere stato già autorizzato a prestaredipendenze di un’impresa di pulizie. Ha rimarcato che lo svolgimento dell’attività lavorativa,funzionale alla rieducazione, gli consentirebbe di contribuire al mantenimento del proprionucleo familiare.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso è inammissibile.2. L’art. 111, settimo comma, Cost. sancisce la generale ricorribilità in Cassazione deiprovvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge. La previsione costituzionale èrecepita dall’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., a tenore del quale «sono sempre soggetti aricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali ilgiudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza chepossono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28».In linea con le disposizioni richiamate, è consolidato nella giurisprudenza di legittimitàl’indirizzo secondo cui sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidonosulla libertà personale del condannato, i provvedimenti con i quali il magistrato disorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione delladetenzione domiciliare (Sez. 1, n. 7364 del 06/02/2025, Coco, Rv. 287623 – 01; conformi, trale altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 – 01;
Sez. 1, n. 25639 del21/05/2013, Giugliano, Rv. 255922 – 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv.255309 – 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 – 01).3. Tanto premesso, occorre rammentare che, come chiarito dalle Sezioni Unite,«qualora il ricorso per cassazione sia ammesso esclusivamente per violazione di legge, ècomunque deducibile la mancanza o la mera apparenza della motivazione, atteso che in talcaso si prospetta la violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione neiprovvedimenti giurisdizionali» (Sez.
U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01).4. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione esistente e non apparente delprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, calibrata sull’inconciliabilità dell’attivitàlavorativa con l’esigenza di assicurare adeguati controlli sul condannato, il ricorrente hainvocato una rivalutazione nel merito della decisione, non consentita in questa sede.5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementidella somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO FRANCESCO GENOVESE GIACOMO ROCCHI