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Sentenza — n. 15044/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court rules Verona Supervision Judge has competence for early release on public work penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15044/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation resolved a negative jurisdictional conflict between the Vicenza preliminary investigation judge and the Verona Supervision Judge regarding a prisoner's request for early release. The petitioner, Giuseppe Vitale, had his sentence converted to public work, and the Verona judge initially refused jurisdiction, prompting the conflict. The court ruled that the Supervision Judge of Verona is the competent authority because the relevant statutory text explicitly assigns this power to them, overriding systemic arguments for centralization.

Regesto Legislator

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Art. 69-bis, comma 4 e 5, legge 354/1975; Art. 54 ord. pen.: The Supervision Judge is the competent authority to decide on requests for early release from sentences converted to public work, as the statutory text explicitly grants this power.

Parole chiave

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jurisdictional conflict early release benefit public work penalty Supervision Judge competence Art. 69-bis law 354/1975 indennizzo per carcerazione preventiva lavoro del detenuto assistenza riabilitativa

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Vitale Giuseppe Cancelliere è stato condannato dal Giudice per le Indaginipreliminari del Tribunale di Vicenza con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod.
Art. 32 cod. proc. pen.
Art. 54 ord. pen.
Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziatodalle recenti sentenze Sez.
Art. 57 e 76 l. 689 del 1981
Art. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.
Art. 69-bis, comma 4 e 5, legge 354/1975
Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto èil Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativoè inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n.
dl. 4 luglio 2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112
d.lgs. 150 del 2022
art. 444 cod. proc.pen
Vitale Giuseppe Cancelliere è stato condannato dal Giudice per le Indaginipreliminari del Tribunale di Vicenza con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen.
art. 32 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01
e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d.
Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.
287687 – 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propriaincompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Vicenza.3.
Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.
pen., come evidenziatodalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m., Sez.
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Testo completo

a di Veronacon l'ordinanza dell’8/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diVicenzaudita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria monaco;lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Stefano Tocci per la competenza delMagistrato di Sorveglianza di Verona.RITENUTO IN FATTO1. A seguito delle decisioni emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunaledi Vicenza l’8 ottobre 2015 e dall’Ufficio di Sorveglianza di Verona il 26 settembre 2015 èsorto conflitto negativo di competenza nel procedimento iscritto con il n. 2025-369 SIGE GipVicenza e con il n. 2025/8276 SIUS Sorv.

Verona.2. Vitale Giuseppe Cancelliere è stato condannato dal Giudice per le Indaginipreliminari del Tribunale di Vicenza con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.pen. il 14 luglio 2023, divenuta irrevocabile il 16 novembre 2023, alla pena detentiva di annidue e mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa, convertita con la sanzione sostitutiva dellavoro di pubblica utilità, quantificato in 910 giorni, pari a 1.820 ore, poi rideterminata aseguito del computo del presofferto agli arresti domiciliari in 797 giorni di lavoro di pubblicautilità, corrispondenti a 1.594 ore.Il condannato, in data 12 settembre 2025, con istanza proposta al Magistrato disorveglianza di Verona, ha richiesto la concessione del beneficio della liberazione anticipatasui semestri di pena già scontata.L’Ufficio di sorveglianza di Verona, illustrate le ragioni per le quali non condivideva leconclusioni cui è pervenuta la Corte di cassazione con le sentenze Sez. 1, n. 10302 del10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01 e Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.quanto alla competenza a decidere in merito al tale richiesta, ha dichiarato la propriaincompetenza e ha disposto trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Vicenza.3.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, richiamato quantoindicato nelle pronunce della cassazione pure citate nel provvedimento indicato, ha sollevatoil presente conflitto di competenza e ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.4. In data 13 gennaio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. Stefano Tocci, ha chiesto che sia dichiarata la competenza del Magistratodi sorveglianza di Verona.CONSIDERATO IN DIRITTO1. La competenza va attribuita al Magistrato di sorveglianza di Verona.2.

Innanzi tutto va ritenuta l'ammissibilità del conflitto poiché l'indubbia esistenza di unasituazione di stasi processuale - derivata dal rifiuto, formalmente manifestato dai due giudicisopra indicati, di conoscere del medesimo procedimento relativo al riconoscimento delbeneficio della liberazione anticipata - appare insuperabile senza il presente interventodecisorio, risolutore del conflitto, da emettersi ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen.3. Il caso di specie riguarda il riconoscimento del beneficio della liberazione anticipatanella specifica ipotesi in cui la pena detentiva sia stata sostituita con il lavoro di pubblicautilità.3.1.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., come evidenziatodalle recenti sentenze Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m., Sez. 1, n. 18955 del20/03/2025, Maccarinelli, n.m. e Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 – 01, èapplicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità, introdotta dalla c.d. riformaCartabia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 57 e 76 l. 689 del 1981 e 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen.3.2. Il giudice competente a decidere in merito alla richiesta e a provvedere sul punto èil Magistrato di sorveglianza in quanto, come indicato nelle citate sentenze, il dato normativoè inequivoco.L’art. 69-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354 come sostituito, da ultimo, dal dl. 4 luglio2024, n. 92 conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112 (in epoca successiva, quindi, all'entrata invigore del d.lgs. 150 del 2022), infatti, al comma 4 prevede espressamente che «ilprovvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistratodi sorveglianza» e al comma 5 che «avverso l'ordinanza di cui al comma il difensore,l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione onotificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio» (Sez.1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.).In tale prospettiva, quindi, pure prendendo atto delle articolate e coerenti considerazioniesposte nell’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Verona, si deve ribadire chele esigenze sistematiche rappresentate per cui sarebbe stata opportuna una concentrazionedella competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo algiudice dell'esecuzione, non possono che recedere innanzi al dato testuale, che non èsuperabile in via interpretativa (Sez. 1, n. 30563 del 23/01/2025, Ounissi, n.m.;

Sez. 1, n.18955 del 20/03/2025, Maccarinelli, n.m.; Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687– 01).3.2. Nel caso di specie, pertanto, in conformità con le pronunce più volte citate cui in talmodo si intende dare continuità, deve essere dichiarata la competenza del Magistrato disorveglianza di Verona al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza diVerona, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO MARIA MONACO GIACOMO ROCCHI