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Sentenza — n. 15041/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for private security guard, ruling violation is administrative not criminal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 15041/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the lower court's conviction of Antonino Caminito for violating security regulations. The defense argued the conduct constituted only an administrative offense since the guard held a valid license. The court ruled that such violations by licensed guards are administrative breaches under specific public security laws, not criminal offenses.

Regesto Legislator

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Art. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; Violations of prescribed security measures by a licensed private security guard constitute an administrative offense and do not amount to the criminal crime defined in Art. 17 and 134 of the T.U.L.P.S.

Parole chiave

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private security guard administrative offense criminal conviction public security regulations valid license Cassation annulment T.U.L.P.S. contributi per le attività di vigilanza

Disposizioni normative citate

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Art. 9 and 17 bis, paragraph 2, of Royal Decree No. 773 of June 18, 1931
Art. 17 and 134 of the T.U.L.P.S.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 33045 of April 13, 2016, Sberna
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Testo completo

la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di Velletrivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Antonietta Picardi ha concluso perl'accoglimento del ricorso;in procedura a trattazione scritta.RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 27 giugno 2025 il Tribunale di Velletri ha affermato lapenale responsabilità di Caminito Antonino in riferimento alla contestazione a lui ascritta, concondanna alla pena di euro 200 di ammenda.In particolare, nel capo di imputazione si è contestato al Caminito – titolare della licenzaper attività di vigilanza privata – di non aver rispettato alcune delle prescrizioni imposte dallaautorità di pubblica sicurezza nello svolgimento di detta attività (fatto accertato il 17 febbraiodel 2022).2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge –Caminito Antonino.Al primo motivo, da ritenersi assorbente per quanto si dirà in parte motiva, si deduceerronea applicazione di legge.Secondo la difesa la condotta ascritta al Caminito – soggetto titolare di licenza - integraun mero illecito amministrativo, posto che non si tratta di esercizio abusivo della attività divigilanza.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La decisione impugnata non ha tenuto conto degli insegnamenti di questa Corte,secondo cui integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, commasecondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), enon il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso dilicenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartitedall'autorità di P.S. (Sez. 3, n. 33045 del 13/04/2016, Sberna, Rv. 268124 - 01).A tale indirizzo interpretativo il Collegio intende dare continuità e da ciò derival’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge comereato.Così è deciso, 06/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI GIACOMO ROCCHI